Toscana

Duemila richieste di asilo all’esame della nuova sezione

Sono 1.909 le richieste di asilo che verranno esaminate dalla nuova sezione fiorentina della commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale, che ha iniziato lo scorso mese di ottobre l’attività presso la Prefettura di Via Giacomini.

L’organismo, che ha competenza per tutta la Toscana, è stato istituito dal ministero dell’Interno per rendere più efficiente la ripartizione delle numerose domande presentate nella nostra regione, che finora venivano esaminate dalle commissioni di Torino e Bologna, e per garantire il loro esame in tempi rapidi.

La commissione, composta da un vice prefetto, che la presiede, e da rappresentanti della Questura, del Comune di Firenze e dell’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), si riunirà in Prefettura a Firenze tutte le settimane, dal lunedì al venerdì.

Il suo compito è di verificare per ogni richiedente asilo che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Delle 1909 domande (tra i richiedenti anche 80 minori non accompagnati), 714 ‘tornano’ da Torino, 178 da Bologna, mentre tra le varie province Firenze è al primo posto con 270 domande, seguita da Massa Carrara (170) e Lucca (141).

Tra i richiedenti la maggior parte arriva dall’Africa: 30% Nigeria, 18% Ghana, 12% Mali; seguono Bangladesh e Pakistan, 10% ciascuno. La commissione ha in programma 12 audizioni al giorno alle quali saranno presenti anche interpreti delle diverse lingue parlate dai richiedenti.

E il Parlamento europeo approva la nuova Direttiva qualificheLo scorso 27 ottobre 2011 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di rifusione della Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

La nuova Direttiva, oltre a ribadire i principi che ispirano la direttiva 2004/83/CE, si propone di realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale.

Le principali novità in materia di riconoscimento:la definizione di «familiari» prevede anche i genitori o altro adulto responsabile del beneficiario di protezione internazionale minore non coniugato.

È previsto per gli Stati l’obbligo di disporre di informazioni precise e aggiornate, provenienti da fonti pertinenti (in particolare UNHCR e Ufficio europeo di sostegno per l’asilo) sulla situazione in quella parte del Paese di origine del richiedente la protezione al fine della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo.

Ai beneficiari della protezione sussidiaria e ai loro familiari permesso non inferiore a due anniAl titolare di protezione sussidiaria ha gli stessi diritti del rifugiato in materia di accesso all’occupazione, all’assistenza sanitaria e agli strumenti di integrazione. In materia di accesso all’alloggio, si prevede l’obbligo per gli Stati di adoperarsi per attuare politiche dirette a prevenire le discriminazioni nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale e garantire pari opportunità.Infine, dopo la pubblicazione della nuova Direttiva Qualifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, gli Stati membri avranno due anni per recepire le sopra descritte disposizioni che modificano la Direttiva 2004/83/CE. Guide pratichea cura del Servizio centrale del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiatiChi è il richiedente protezione internazionale (richiedente asilo)?Richiedente protezione internazionale è la persona che, fuori dal proprio Paese d’origine, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale, finché le autorità competenti (in Italia le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) non decidono in merito alla stessa domanda di protezione. Chi è il rifugiato?Il rifugiato è titolare di protezione internazionale. Si tratta di persona che «(…) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese(…)». Questa definizione viene enunciata dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita nell’ordinamento italiano dalla legge n.722 del 1954. Chi è il titolare di protezione sussidiaria?La protezione sussidiaria è un’ulteriore forma di protezione internazionale. Chi ne è titolare – pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato – viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave. Questa definizione viene enunciata dall’art. 2, lett. g) del Decreto legislativo n. 251/2007. Chi è il titolare di protezione umanitaria?Nel caso in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998).