Toscana
Diventare cittadini
La cittadinanza è la situazione (status) di appartenenza di un individuo a una collettività nazionale (popolo). In quanto appartenente al popolo, il cittadino è soggetto alle leggi dello Stato. Ogni stato può attribuire la cittadinanza in base a principi diversi, anche in combinazione fra di essi: l’origine da genitori cittadini (ius sanguinis), il luogo di nascita (ius soli) e la manifestazione di volontà.
per nascita in Italia (iure soli) da genitori ignoti o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato di appartenenza; inoltre lo straniero (maggiorenne) nato in Italia può ottenere la cittadinanza dopo tre anni di residenza;
per matrimonio (iuris communicatio) con cittadino/a italiano/a, dopo sei mesi di residenza in Italia o tre anni all’estero;
per naturalizzazione (o concessione) nei seguenti casi:
per manifestazione di volontà (rinuncia), se acquistano la cittadinanza di un altro stato;
per legge, in base alla Convenzione di Strasburgo sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima del 6 maggio 1963, per coloro che acquistano la cittadinanza dei seguenti stati: Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e, a certe condizioni, Francia e Paesi Bassi. La perdita della cittadinanza avviene anche per i figli minori, se fanno rinuncia entrambi i genitori;
per sanzione, in caso di disobbedienza all’ordine dello Stato italiano di abbandonare un impiego pubblico, una carica o il servizio militare presso uno stato straniero.
Non hanno perso la cittadinanza italiana i figli degli emigrati italiani, nati all’estero fra il 27 aprile 1965 e il 17 maggio 1967, che non hanno fatto una scelta espressa per la cittadinanza italiana nel periodo di transizione fra il vecchio ordinamento e il nuovo, entro il 17 maggio 1986, come disponeva l’art. 5, legge 21 aprile 1983 n. 123.
in modo automatico (senza alcuna manifestazione di volontà), se la persona che ha perso la cittadinanza risiede in Italia per un anno, o risiede per due anni e prova di aver lasciato l’impiego o il servizio militare (per i casi in cui lo Stato italiano ne abbia ordinato l’abbandono);
con una manifestazione di volontà (dichiarazione), dopo aver prestato il servizio militare o un impiego per lo Stato italiano;
dichiarando di voler riacquistare la cittadinanza italiana e di stabilire, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia (per i residenti all’estero). La dichiarazione si può presentare in Italia al Comune di residenza, oppure all’estero, al Consolato italiano. In quest’ultimo caso, avrà effetto solamente dopo aver registrato la residenza in Italia e dopo che il Comune di residenza in Italia avrà ricevuto la dichiarazione dal Console italiano;
con una istanza al Comune o al Consolato italiano competente per la zona residenza, documentando di essere stati cittadini italiani residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e di non essersi avvalsi della facoltà riconosciuta dall’art. 3 del Trattato di Osimo di trasferire la residenza dalla zona B dell’ex territorio libero di Trieste nel territorio italiano. Tali cittadini avevano perso la cittadinanza italiana poiché avevano acquistato volontariamente la cittadinanza jugoslava.
atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, tradotta e legalizzata;
certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi di residenza relativi ai precedenti penali;
certificato generale del casellario giudiziale da richiedere al Tribunale di residenza;
dichiarazione di impegno a comunicare alla Prefettura eventuali cambiamenti di domicilio o residenza;
fotocopia del permesso di soggiorno.
Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
Estratto dai registri di matrimonio
Cittadinanza per residenza in Italia:
certificato di stato di famiglia;
certificato storico di residenza;
copia autenticata del mod.730 o mod. 101 relativo al triennio antecedente la presentazione della domanda;
dichiarazione di autorizzazione per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto richieste dalle Autorità diplomatiche italiane;
Per gli stranieri rifugiati politici o apolidi:
Il certificato di nascita sarà sostituito da un atto notorio da farsi in Pretura
Il certificato penale del paese di origine sarà sostituito da un atto notorio da farsi in Pretura;
originale o copia autenticata del documento con cui si è stati riconosciuti rifugiati o apolidi.
documenti provenienti dall’estero devono essere opportunamente tradotti e legalizzati presso l’Ambasciata o il Consolato Italiano presente nello Stato di formazione dell’atto. I documenti rilasciati in Italia devono essere in bollo e sostituibili con auto certificazione.
A cura di: ANOLF Toscana – Caritas Toscana – Centro internazionale studenti «Giorgio La Pira»