Toscana
Detrazioni Irpef per i figli ed i coniugi a carico
Anche gli stranieri possono richiedere le detrazioni Irpef per i figli ed i coniugi a carico. È questa la novità introdotta dal Regolamento firmato dal Ministro per l’Economia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 210 del 10/9/2007, che applica quanto previsto dalla Legge Finanzaria vigente. Le norme in questione entreranno in vigore dal prossimo 25 settembre. Le detrazioni spettanti agli stranieri sono le medesime previste per i residenti italiani, pertanto si applicano per il coniuge, per i figli o comunque per i familiari che possono essere considerati a carico, che non hanno percepito un reddito superiore ad euro 2.480,52. La relativa domanda va presentata al datore di lavoro, che provvederà ad operare le detrazioni in busta paga. Diversa la documentazione da presentare a seconda della provenienza del lavoratore straniero. Per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea: è sufficiente in questo caso presentare al datore di lavoro una autocertificazione riportante il grado di parentela del o dei familiari per cui si chiede la detrazione, l’eventuale loro reddito, il fatto di non beneficiare di analoghe detrazioni in altri Paesi. Per gli extracomunitari (cioè per i cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea): in questo caso non è ammessa autocertificazione. I dati sopra indicati pertanto dovranno essere documentati nei modi di rito. Ciò renderà complessa l’operazione in quanto in sostanza tale documentazione dovrà essere prodotta dal consolato del Paese di origine (e tradotta e asseverata da parte del Prefetto), oppure prodotta direttamente dal Paese di origine (e tradotta e asseverata dal consolato italiano presso tale Paese), oppure per i Paesi che hanno firmato la convenzione dell’Aja dovrà avere un timbro speciale (le c.d. «Apostille»). In ogni caso l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli richiedendo la relativa certificazione.