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Detrazioni e deduzioni fiscali onlus: tutto quello che c’è da sapere

Come il nome stesso suggerisce, si tratta di organizzazioni che perseguono fini solidali e non lucrativi.

Le Onlus sono Organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal Decreto Legislativo n. 460 in materia di Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Come il nome stesso suggerisce, si tratta di organizzazioni che perseguono fini solidali e non lucrativi.

Al fine di aiutare tali enti il legislatore è intervenuto con la riforma del Terzo settore (Decreto legislativo n. 117 del 2017) con la quale ha introdotto la detraibilità e deducibilità delle donazioni Onlus. Lo scopo è quello di premiare atteggiamenti solidali posti in essere dai consociati.

Detrazioni e deduzioni

È possibile detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche fino al 30% degli oneri per le donazioni in favore degli enti del Terzo settore per un importo fino a 30.000 euro per ciascun periodo di imposta (come previsto dall’art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017). 

Si possono dedurre, invece, le donazioni in natura oppure in denaro erogate a favore degli enti del Terzo settore fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, come stabilito dall’ art. 83, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ma come fare a scegliere l’agevolazione fiscale più conveniente? In genere, con un reddito superiore ai 29.000 euro, è preferibile scegliere la deduzione, intestando la fattura al membro della famiglia con il reddito più alto. Ad ogni modo, è sempre preferibile rivolgersi ad un consulente di fiducia oppure a un CAF per massimizzare i vantaggi senza commettere errori.

Quali donazioni possono essere detratte o dedotte

Le donazioni possono essere detraibili o deducibili a seconda del destinatario. Tra quelle detraibili rientrano, ad esempio, le erogazioni alle popolazioni colpite dalle calamità naturali, alle associazioni sportive dilettantistiche, agli istituti scolastici, destinate alle attività artistiche e culturali, per finanziare enti dello spettacolo o fondazioni che operano nel settore musicale, ecc.

Invece, tra le donazioni che è possibile dedurre ci sono quelle destinate ad iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati attraverso D.P.C.M., nei Paesi che non appartengono all’OCSE, le erogazioni alle ONG che operano nei Paesi in via di sviluppo, i contributi per associazioni e/o fondazioni che si occupano di ricerca scientifica, ecc.    

Ci sono, poi, alcune categorie di enti ed associazioni che permettono di usufruire di entrambe le agevolazioni fiscali, come le organizzazioni di volontariato, le ONLUS e le Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Un esempio per capire deduzione e detrazione fiscale

Un esempio potrebbe rendere più chiaro il meccanismo della deduzione e della detrazione. Se il soggetto donante ha un reddito pari ad euro 40 mila e il valore della donazione è pari a mille euro, con la detrazione è possibile recuperare al massimo 300 euro.

Mediante la deduzione, invece, è possibile recuperare fino a 380 euro. Ovviamente esistono anche altri elementi da prendere in considerazione, che emergono solamente in fase di dichiarazione dei redditi.

Donazioni e 730

Per beneficiare delle agevolazioni in esame è necessario inserire la donazione nel quadro E del 730 compilando l’apposito rigo.

Più precisamente, il rigo da E8 a E10 con il codice 61 per le donazioni verso le onlus (e non solo) individuate con DPCM nei Paesi che non appartengono all’OCSE, per detrarre il 26% della cifra versata (fino al limite massimo di 30 mila euro).

La medesima riga, ma con codice 71, è da compilare per le donazioni in favore di onlus e associazioni di promozione sociale, iscritti presso il registro nazionale, per detrarre il 30% della cifra versata (sempre entro il limite massimo di 30 mila euro).

Infine, occorre compilare il rigo 36 per le erogazioni dedicate alle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale, per detrarre il 10% del reddito.