Toscana

Decreto flussi, tutto quello che c’è da sapere

Il decreto flussi 2008 è pronto. Lo scorso 4 dicembre 2008, il Governo ha dato il via libera all’ingresso di 150mila lavoratori stranieri. I posti verranno assegnati scorrendo le graduatorie delle domande presentate dai datori di lavoro agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008: pertanto, non sarà possibile presentare nuove richieste di assunzione.

In particolare, le quote riguardano: 44.600 lavoratori domestici o di altri settori produttivi, provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria.  Questi ingressi sono ripartiti così: albanesi 4.500; algerini 1.000; bangladesi 3.000; egiziani 8.000; filippini 5.000; ghanesi 1.000; marocchini 4.500; moldavi 6.500; nigeriani 1.500; pakistani 1.000; senegalesi 1.000; somali 100; srilankesi 3.500; tunisini 4.000;105.400 lavoratori domestici o di assistenza alla persona, provenienti da altri Paesi.

Riguardo i datori di lavoro stranieri è richiesta, quale condizione per l’accoglimento della domanda, che questi,  alla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto flussi, abbiano già o richiesto il “permesso per soggiornanti di lungo periodo”.

Soltanto, i datori stranieri avranno venti giorni a partire dal 15 dicembre per confermare online sul sito www.interno.it di avere questo requisito e di essere ancora intenzionati ad assumere il lavoratore straniero.

IntroduzioneFlussi migratori e invecchiamento della popolazione. Sono due fenomeni di rilevante incidenza economico sociale che viaggiano in parallelo, intrecciandosi, e stanno ridisegnando il Paese.

L’invecchiamento della popolazione italiana si misura in termini assoluti con il primato di longevità, sempre più anni di vita, ma anche crescita costante del numero di persone anziane con patologie croniche e invalidanti che richiedono quotidiane e assidue cure.

Da un decennio il flusso migratorio femminile, in  particolare da alcune aree dell’Est Europa, dal Centro e Sud America, si sta caratterizzando in funzione dei bisogni delle famiglie nell’assistenza domiciliare a cittadini italiani non autosufficienti.

Le donne migranti trovano una soluzione lavorativa presso le famiglie in qualità di «badanti». Una occupazione antica nella missione, ma nuova quanto a competenze e cognizioni richieste nello svolgimento delle mansioni.

Questione di feeling, ma anche di contratto, cioè di orari, riposi, ferie e stipendio.

In casa bisogna avere a portata di mano un vademecum che chiarisca in modo semplice diritti e doveri e che consenta di limitare al massimo litigi e controversie tra famiglie e assistenti familiariCome orientarsi tra obblighi e denunce che scattano al momento dell’assunzione o tra adempimenti economici e contributivi che sono a carico del datore di lavoro. Nell’inserto le principali tappe di questo rapporto. La lettera di assunzioneÈ sempre meglio mettere per iscritto le condizioni di lavoro concordate verbalmente. Si tratta infatti di un vero e proprio contratto di lavoro individuale che merita una vera e propria «lettera di assunzione»: questa deve essere firmata dalla lavoratrice e da chi la assume e deve essere scambiata tra le parti.

Quali punti deve contenere? Al primo posto la data di assunzione, subito dopo la durata della prova, la categoria di appartenenza della badante, l’orario di lavoro e il giorno di riposo settimanale. Naturalmente vanno anche specificate le ferie annuali, la retribuzione pattuita e le condizioni concordate sul vitto e sull’alloggio.

I documentiTutte le lavoratrici, italiane o straniere, al momento dell’assunzione devono consegnare al datore di lavoro una copia:– dei documenti assicurativi e previdenziali (se sono già iscritti all’Inps e hanno già il relativo «codice»);– del documento di identità personale non scaduto (carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);– di eventuali diplomi o attestati professionali specifici;– del codice fiscale, da comunicare all’Inps per il versamento dei contributi. Quesito«La lavoratrice che vorrei assumere vive già in Italia ma non ha il permesso di soggiorno. Posso comunque farla lavorare o vado incontro a sanzioni?».

Le lavoratrici senza permesso di soggiorno già presenti in Italia non possono essere regolarizzate. Chi dà lavoro a una cittadina extracomunitaria irregolare rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la sanzione di 5mila euro. Per questo è importante – al momento della verifica dei documenti – controllare che il permesso di soggiorno quando c’è sia «idoneo» al lavoro e non sia, ad esempio, un semplice visto per turismo.

Le lavoratrici provenienti dai Paesi Ue – dal 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte della Unione europea – possono entrare e lavorare liberamente in Italia, senza più esibire il permesso di soggiorno.

L’assunzione dopo l’ingresso in ItaliaLa lavoratrice straniera che ha fatto ingresso in Italia per lavoro subordinato (nell’ambito delle quote decise annualmente) può essere assunta come badante, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, a condizione che:– abbia richiesto il permesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione (Prefettura) entro otto giorni lavorativi dall’ingresso;– abbia sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione il contratto di soggiorno per lavoro subordinato;– sia in possesso della ricevuta postale dell’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.Le comunicazioni

Da gennaio 2008, il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, deve inoltrare un’unica comunicazione ai servizi per l’impiego, che è efficace anche nei riguardi dell’Inps.

Lo stesso vale in caso di proroga, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. La comunicazione obbligatoria ai servizi per l’impiego può essere inviata in via telematica o con modulo su carta consegnato a mano, spedito via fax o con raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa comunicazione è valida anche nei confronti dell’INAIL.

Lo stipendio Un passaggio cruciale nell’assunzione di una badante è l’accordo sulle condizioni economiche.I compensi di riferimento sono contenuti nel contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico – in vigore da marzo 2007 – che ha suddiviso in otto categorie tutte le prestazioni, assegnando a ognuna un livello retributivo minimo a ore o mensile: colf, addetti alle pulizie, e baby sitter sono inquadrati ai livelli A-C mentre le assistenti a persone non autosufficienti sono C super, e se in possesso anche di attestati professionali o diplomi devono essere inquadrate ai livelli D e D super, con lo stipendio e un’indennità. Si tratta di importi minimi; si possono stabilire condizioni diverse, purché più favorevoli per la lavoratrice. Il periodo di provaLe badanti hanno diritto ad un periodo di prova regolarmente retribuito piuttosto lungo, cioè 30 giorni di lavoro effettivo se inquadrate nei livelli D e D super, mentre spettano solo 8 giorni di lavoro effettivo negli altri livelli. Attenzione alla decorrenza di questi termini. Infatti se non riceve disdetta, la lavoratrice che termina la prova può considerarsi automaticamente confermata. La «prova» vale a tutti gli effetti anche ai fini dell’anzianità. La retribuzione effettivaLa tabella dei contributi all’Inps – i cui importi vengono aggiornati annualmente – mette in relazione l’importo del contributo orario convenzionale alla retribuzione oraria effettiva. Questa è data dalla somma tra retribuzione oraria convenuta per un’ora di lavoro comprensiva, quota tredicesima ed eventuale vitto e alloggio. Se la badante riceve un compenso mensile, per calcolare la retribuzione oraria convenuta occorre dividere lo stipendio per il numero delle ore lavorate nel mese.

Esempio. Se il lavoratore percepisce uno stipendio di 600 euro al mese e lavora sette ore al giorno per 22 giorni, occorre dividere lo stipendio mensile (600 euro) per le ore lavorate nell’arco del mese (5 ore x 22 giorni = 110 ore mese). Dunque 600/110= 5,45 euro è la retribuzione oraria effettiva su cui misurare l’importo del contributo.

Quesito«Visti i tempi molto lunghi per il rinnovo del permesso di soggiorno della nostra assistente familiare, vorrei sapere se nel frattempo è regolare la prosecuzione del lavoro?».È consentita la prosecuzione durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno purché richiesto entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso (circolari ministero Lavoro n. 67/2000 e del 5/12/2006). In attesa del rinnovo del permesso, la lavoratrice conserva pieni diritti in ambito previdenziale (messaggio Inps 2226/2008), incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione (messaggio Inps 6449/2008). Può instaurare anche un nuovo rapporto di lavoro (messaggio Inps 27641/2006). La maternitàColf e badanti hanno diritto, come tutte le altre lavoratrici, a godere delle assenze obbligatorie per maternità. Un periodo complessivo di 5 mesi durante il quale lo stipendio sarà sostituito da un’indennità di maternità. L’astensione obbligatoria dà diritto a ricevere un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera erogata direttamente dall’Inps, mentre nei mesi di astensione facoltativa l’indennità scende al 30%. Per fruire del congedo di maternità, l’assistente familiare (colf o badante) deve presentare sia al datore di lavoro sia alla sede Inps di residenza:– apposita domanda di congedo per maternità delle lavoratrici dipendenti (il modulo èdisponibile presso le sedi Inps e sul sito www.inps.it alla sezione moduli), insieme alcertificato medico (con mese di gestazione e data presunta del parto); questo va fatto prima dell’inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione; – entro 30 giorni dal parto, un certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva. La malattiaQuando la badante è malata deve presentare il certificato medico? In proposito ho ricevuto informazioni contrastanti e non mi è chiaro nemmeno se ha diritto allo stipendio durante la malattia? Sì, è la badante che deve dare tempestiva notizia dell’assenza per malattia. Se non è convivente deve far pervenire il certificato medico rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Durante questo periodo, la retribuzione è a carico del datore di lavoro in queste misure:– fino al terzo giorno consecutivo: 50% della retribuzione;– dal quarto giorno in poi: 100% della retribuzione globale di fatto.La lavoratrice domestica che si assenta dal lavoro per malattia non ha diritto ad alcuna indennità da parte dell’Inps.Indipendentemente dall’anzianità di servizio e dal numero di ore normalmente prestate, il trattamento economico è perciò:– a carico del datore di lavoro (fino al 3° giorno) retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni, incluso l’eventuale compenso sostitutivo convenzionale per vitto e alloggio, salvo il caso in cui il lavoratore infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro– a carico dell’Inail (a seconda dei casi) dal 4° giorno, in caso di infortunio. Le prestazioni economiche dell’Inail vengono erogate dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio. Il tfrIn qualsiasi caso di cessazione del rapporto di lavoro, la badante ha diritto al trattamento di fine rapporto, anche se la prestazione è limitata a poche ore nella settimana oppure la risoluzione del rapporto è avvenuta durante il periodo di prova. Per il calcolo del Tfr occorre prendere in considerazione, come per la generalità dei lavoratori, la retribuzione mensile, la tredicesima e l’eventuale indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio. La tredicesimaAlle lavoratrici domestiche spetta una mensilità di retribuzione aggiuntiva, in tutto e per tutto uguale alla retribuzione mensile concordata, che deve essere corrisposta entro il mese di dicembre, in occasione del Natale. Il diritto all’importo integrale viene acquisito dopo il primo anno di lavoro, al di sotto del quale andranno corrisposti come “tredicesima” tanti dodicesimi di mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. La mensilità aggiuntiva matura anche durante i periodi di assenza della badante per malattia, infortunio sul lavoro e maternità.