Italia
Dat, il ddl approvato alla Camera
Art.1. Tutela della vita umana e divieto dell’eutanasia. Il primo articolo «riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado d’intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge». L’articolo vieta esplicitamente «ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza».
Art.2. Consenso informato. Il secondo articolo dispone che «salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole».
Art.3. Le modalità delle Dat. La disposizione definisce i limiti e le modalità delle Dichiarazioni anticipate di trattamento, nelle quali il dichiarante «esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge». Il paziente può dichiarare esplicitamente quali trattamenti ricevere, ma non escludere quelli a cui non desidera essere sottoposto. In ogni caso il testo ribadisce che alimentazione e idratazione «devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento». L’applicazione delle Dat si ha solo per chi è «nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano».
Art.4. Durata delle Dat. Le Dat hanno valore per 5 anni e sono rinnovabili.
Art.5. Assistenza agli stati vegetativi. Il quinto articolo prevede che entro 2 mesi dal varo della legge vengano istituite dal Ministero della salute «linee guida cui le Regioni si conformano» per «assicurare l’assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo».
Art.6. La figura del fiduciario. Questa disposizione delinea la figura del fiduciario nominato dal dichiarante, «l’unico soggetto legalmente autorizzato a interagire con il medico». Se un paziente non dovesse nominare un fiduciario (che può essere sostituito in qualsiasi momento e, se nominato, è l’unico legalmente autorizzato a interagire con il medico sulla Dat), i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari nell’ordine previsto dal Codice Civile.
Art.7. Ruolo del medico. Il settimo articolo prevede che «gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua Dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno». È stato invece soppresso il comma riguardante l’intervento del «collegio dei medici», inizialmente previsto per dirimere eventuali controversie tra medico e fiduciario.
Art.8. Registro nazionale. L’ultimo articolo istituisce il registro delle Dat «nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio è il Ministero della salute».