Passa a maggioranza la legge sulle partecipazioni della Regione Toscana a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato. Il testo è stato approvato dal Consiglio regionale con 29 voti a favore da parte dei gruppi di maggioranza e 10 voti di astensione dai gruppi di opposizione. La Regione non potrà costituire, assumere o mantenere proprie partecipazioni in società che producono beni e servizi non strettamente necessarie per perseguire le proprie finalità istituzionali, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali indicati negli atti di programmazione. E’ quanto prevede la disciplina approvata oggi dal Consiglio regionale. Si tratta di una legge, prevista dallo Statuto (articolo 51), che specifica le attribuzioni in materia di Giunta e Consiglio. Occorre precisare che la Regione, una volta decisa la costituzione o la partecipazione ad un soggetto di diritto privato, diventa essa stessa un socio, con prerogative ed obblighi stabiliti dal diritto civile.Nell’individuazione di soci privati, sia per la costituzione di nuove società, sia nei casi di dismissione, riduzione o incremento delle partecipazioni, dovranno però essere seguite procedure di evidenza pubblica. Nel testo di legge si attua anche quanto previsto dalle leggi Finanziarie 2007 e 2008, in particolare sulla riduzione degli amministratori, i relativi compensi, la pubblicità dei dati sul sito web. Nelle società a totale partecipazione regionale i componenti gli organi amministrativi saranno compresi tra tre e cinque. Il compenso annuale lordo per presidente e componenti il consiglio di amministrazione non potrà superare, rispettivamente, il 25 ed il 10 per cento dell’indennità del Presidente della Giunta regionale. Per i revisori tali limiti scendono, rispettivamente, al 7 e 5 per cento. (red)