Tra le importanti responsabilità del vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Inizia così la lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede dal titolo: Per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (testo integrale). La risposta del vescovo diocesano, si legge nel documento diffuso oggi, comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili. La lettera si suddivide in tre sezioni: aspetti generali, un breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico, indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere. Per quanto riguarda gli aspetti generali, il primo punto si sofferma sulle vittime dell’abuso sessuale.La Chiesa, nella persona del vescovo o di un suo delegato chiarisce la circolare -, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. Si passa quindi alla questione protezione dei minori. In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare ambienti sicuri’ per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. Per quanto concerne la formazione di futuri sacerdoti e religiosi, le indicazioni fornite nell’Esortazione apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. Ci deve essere anche un doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi. Per quanto riguarda l’accompagnamento dei sacerdoti, il vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello e di curare con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale; i vescovi devono assicurare ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti; il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero. Nella circolare si tratta poi l’aspetto della cooperazione con le autorità civili: L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Segue il richiamo alla legislazione canonica vigente circa i delitti di abuso sessuale di minori compiuti da chierici.L’ultima parte della circolare è dedicata alle indicazioni su come procedere: Le Linee guida preparate dalla Conferenza episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai vescovi diocesani e ai superiori maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tra le altre cose, nelle Linee guida il concetto di abuso sessuale su minori deve coincidere con la definizione del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, articolo 6; la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto; le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime; si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità. Le Linee guida preparate dalle Conferenze episcopali, dunque, mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli vescovi nel salvaguardare i minori.Sir