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Cassette postali nel condominio: cosa stabilisce la legge
Le cassette condominiali sono disciplinate dal Decreto Ministeriale del 9 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001
L’amministrazione di un condominio richiede attenzione ed organizzazione, anche per quanto riguarda la gestione delle cassette postali, fondamentali per la corretta ricezione della corrispondenza.
Un sistema ben strutturato, infatti, assicura che ogni residente possa ricevere le proprie comunicazioni senza disguidi, evitando smarrimenti o ritardi nella consegna. Esistono, inoltre, delle norme che prevedono specifici requisiti per l’installazione e la manutenzione delle cassette postali, come spiegheremo qui di seguito.
Cosa dice la legge?
In Italia, l’installazione di casellari e cassette postali singole è obbligatoria sia per le abitazioni autonome che per i condomini. Le cassette condominiali sono disciplinate dal Decreto Ministeriale del 9 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001.
La normativa europea UNI EN 13724 favorisce l’uso di cassette postali da esterno, stabilendo dimensioni standard: altezza di 324 mm, larghezza di 229 mm e profondità minima di 100 mm per i modelli verticali. La fessura d’inserimento deve misurare 325 mm x 30 mm, mentre il vano protetto con dispositivo anti-prelievo deve avere un’altezza minima di 40 mm.
La norma stabilisce inoltre l’obbligatorietà di una targhetta identificativa di 60 mm x 15 mm, da posizionare al centro di una cassetta per una corretta individuazione del proprietario. Inoltre, tutte le cassette postali devono essere costruite con materiali resistenti alle condizioni atmosferiche, con uno spessore minimo di 1,2 mm per garantire durabilità nel tempo e sicurezza.
Dove installare le cassette postali?
L’ubicazione delle cassette postali è regolata dall’art. 45 del Decreto Ministeriale del 9 aprile 2001. Secondo la normativa, per garantire la corretta distribuzione della corrispondenza, le cassette devono essere installate a spese di chi le posiziona e devono essere facilmente accessibili al portalettere.
Per “accessibili” si intende che devono essere collocate all’esterno dell’edificio, in un unico punto comune, preferibilmente sulla pubblica via oppure in un’area liberamente accessibile, salvo accordi diversi con l’ufficio postale locale.
Nei condomini con più edifici (ad esempio i super condomini oppure i complessi plurifamiliari), le cassette devono essere raggruppate in un unico punto, come stabilito dall’art. 46 dello stesso decreto. Gli edifici costruiti dopo il 2001 sono già conformi a questa normativa, mentre quelli antecedenti potrebbero avere cassette postali situate all’interno.
In questi casi, è necessario verificare la procedura di adeguamento alle norme vigenti per garantire la corretta installazione e accessibilità delle cassette postali. La decisione sul nuovo punto di installazione deve essere presa durante l’assemblea condominiale, ma è essenziale che lo spostamento avvenga entro un termine concordato con l’ufficio postale.
A chi spettano le spese?
Come già accennato, la legge parla chiaro anche per quanto concernele spese relative alle cassette. Se si procede alla sostituzione oppure all’installazione di tutte le cassette postali, i costi devono essere suddivisi tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà.
Al contrario, le spese di manutenzione ordinaria, come la sostituzione della serratura oppure dello sportello, spettano al singolo condòmino. È suo dovere mantenere in buono stato la propria cassetta, e soprattutto deve accertarsi che i nuovi componenti abbiano lo stesso colore e forma di tutte le altre, al fine di preservare il decoro architettonico del condominio.