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Caso Gregoretti: tra bagarre politica e principi dello Stato di diritto
L’ultima parola spetterà all’assemblea del Senato, ma ormai la via è tracciata: la giunta per le immunità di Palazzo Madama ha infatti aperto la strada all’autorizzazione a procedere “nei confronti di Matteo Salvini, nella sua qualità di ministro dell’Interno pro-tempore, per i reati di cui all’articolo 605, commi primo, secondo, numero 2, e terzo, del codice penale (sequestro di persona aggravato)”.
La vicenda è quella della nave della Guardia costiera italiana “Gregoretti”, bloccata con 131 migranti a bordo tra il 27 luglio e il 31 luglio 2019, prima di poter finalmente sbarcare nel porto di Augusta. La richiesta di autorizzazione arrivava dal “tribunale dei ministri” (vedremo più avanti in che consiste questo organismo) di Catania, che nell’atto citava anche altri profili giuridici relativi, per esempio, al rispetto delle Convenzioni internazionali riguardanti i minori.
Salvini dal canto suo non ha rinnegato i fatti che gli vengono contestati, anzi, li ha rivendicati, ma ha sostenuto di aver agito per “interesse nazionale”. Dopo l’ultimo, scontato passaggio in Senato, sarà un processo a dirimere la questione.
Certo, quanto è avvenuto nella giunta di Palazzo Madama è a dir poco surreale. Il presidente, il forzista Gasparri, ha messo ai voti una relazione con cui si proponeva di negare l’autorizzazione a procedere. L’hanno votata i commissari del suo partito e quelli di Fratelli d’Italia, mentre i leghisti – dopo il contrordine di Salvini – hanno votato contro la relazione e quindi a favore dell’autorizzazione. Cinque a cinque e in caso di parità la relazione si considera bocciata. Sull’altro fronte i commissari della maggioranza giallo-rossa non hanno partecipato alla seduta per protesta, dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla data del voto.
Per capirci qualcosa bisogna pensare alla campagna elettorale per Emilia-Romagna e Calabria. Ma che c’entra? C’entra eccome, perché Salvini voleva giocare in termini di propaganda la carta della persecuzione politico-giudiziaria (e quindi ha ordinato ai suoi di votare perché fosse mandato a processo) e le forze di maggioranza volevano spuntargli quest’arma rinviando il voto della giunta a dopo le regionali.
Insomma, una brutta pagina che stride ancora di più se si valutano le questioni sul tappeto: in primo a luogo la drammatica vicenda della “Gregoretti”, ma poi anche i delicati equilibri che le procedure costituzionali si preoccupano di tutelare, quando sono in gioco valori importanti del nostro ordinamento come nel caso dei “reati ministeriali”.
Il sistema in vigore, anche in seguito al referendum che nel 1987 aveva abrogato la Commissione parlamentare inquirente, è stato definito dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Tale legge ha modificato l’articolo 96 della Costituzione stabilendo che “il presidente del Consiglio e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati”. Dunque, nel caso di un’imputazione per “reati ministeriali”, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello competente per territorio, trasmette gli atti non a un organismo parlamentare, ma alla magistratura ordinaria. A questo fine, in ogni tribunale del capoluogo di distretto viene costituita una sezione specializzata, il cosiddetto “tribunale dei ministri”, che in concreto è un collegio di magistrati ordinari, rinnovato ogni due anni e composto da tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati del distretto. Questo collegio di magistrati può disporre l’archiviazione o, se reputa necessario andare avanti, ritrasmettere gli atti al procuratore perché chieda l’autorizzazione alla camera di appartenenza del ministro (se si tratta di un non parlamentare la competenza è del Senato).
Il senso di questa autorizzazione sta nell’evitare che ci sia un uso politico dello strumento giudiziario.
È un passaggio molto delicato perché la posta in gioco ha a che fare con uno dei principi fondamentali della democrazia liberale, la separazione dei poteri. Ci sono comunque due elementi, uno di procedura e uno di merito, che denotano come lo spirito della normativa sia quello di considerare la concessione dell’autorizzazione come l’ipotesi fisiologica, salvo importanti e circostanziate eccezioni. Infatti, l’assemblea del ramo del Parlamento interpellato, dopo un primo esame nella giunta per le autorizzazioni, può negare il via libera solo con un voto a maggioranza assoluta. E soprattutto, la richiesta di procedere contro un ministro può essere respinta solo se egli ha agito “per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo”, e non per generiche motivazioni politico-programmatiche.
Si può quindi invocare una “ragion di Stato” per giustificare certi comportamenti che in sé configurano dei reati, ma tale giustificazione non è indiscriminata né priva di limiti.
“Gli spazi della discrezionalità politica – ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 81 del 2012 – trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto”.