Toscana
Case popolari: residenza e stranieri, i sindacati toscani chiedono a Regione modifica criteri d’accesso
Cancellare dal regolamento regionale per l’accesso agli alloggi pubblici il vincolo della residenza di cinque anni nella Regione e l’obbligo per gli stranieri di presentare documenti del Paese di origine attestanti l’assenza di proprietà immobiliari (per loro basti una autocertificazione, come per cittadini comunitari): sono le richieste che Cgil, Cisl, Uil, Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini della Toscana avanzano, in una lettera, al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, all’assessora regionale Serena Spinelli, al Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, al Presidente della Terza Commissione del Consiglio regionale Enrico Sostegni, ai capigruppo del Consiglio regionale. Una richiesta che prima di tutto si basa su tre sentenze della Corte Costituzionale, su tre leggi regionali sulla materia (di Lombardia, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia), che vanno in quella direzione (è ritenuto “illegittimo e incostituzionale” il requisito temporale della residenza ultra quinquennale come condizione di accesso per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché “discriminatorio” il duplice onere documentale aggiuntivo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea). In Toscana attualmente i requisiti della legge regionale in materia sono la residenza nella regione da almeno cinque anni e l’obbligo per i cittadini stranieri extra Unione Europea di presentare una dichiarazione del paese di provenienza che attesti di non possedere immobili, mentre per i cittadini italiani e dell’Unione è prevista solo una autocertificazione.Cgil, Cisl, Uil, Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini della Toscana ribadiscono “l’urgente necessità che il Consiglio regionale emendi la legge regionale nelle parti già dichiarate illegittime, conformandola alle prescrizioni della Consulta. Ciò al fine di evitare che i requisiti contenuti nei bandi comunali di prossima uscita per la assegnazione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica possano essere oggetto di richiesta di declaratoria di incostituzionalità, il cui esito parrebbe scontato alla luce delle sentenze citate e comporterebbe una ricaduta negativa sui destinatari del bando, provocando quanto meno ritardi e blocchi nelle assegnazioni”.Per conseguenza, spiegano i sindacati, “molte amministrazioni comunali continuano a rinviare l’indizione dei bandi di assegnazione di abitazioni di Erp adducendo come motivazione il rischio di potenziali ricorsi da parte dei concorrenti dovuti proprio alla mancata conformazione della legge regionale alle prescrizioni della Corte Costituzionale. Nel frattempo, in maniera impropria, la gran parte delle assegnazioni vengono eseguite quasi esclusivamente attraverso le graduatorie speciali dell’emergenza e non attraverso il canale prioritario degli aventi diritto da graduatoria da bando”.Cgil, Cisl, Uil, Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini della Toscana concludono così: “Questa situazione di stallo sta causando gravi danni e preoccupazioni alle migliaia di famiglie toscane di lavoratori e pensionati che versano in stato di precarietà abitativa e che confidano in una soluzione abitativa pubblica a canone sostenibile. La pandemia e la conseguente crisi economica, occupazionale e sociale, la prossima scadenza del blocco degli sfratti eseguiti con la forza pubblica, stanno ulteriormente aggravando tali condizioni. Occorre continuare ad assicurare un sistema di edilizia pubblica equo e accessibile, a sostegno dell’emancipazione sociale ed economica di migliaia di famiglie toscane”.
LE TRE SENTENZE DELLA CONSULTA
– La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44/2020, ha dichiarato l’illegittimità di quella parte della legge regionale della Regione Lombardia in materia di edilizia residenziale pubblica (L.R. n.16/2016), che fissa il requisito temporale della residenza ultra quinquennale come condizione di accesso per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.
– La Corte Costituzionale, con la sentenza n.9/2021 ha dichiarato l’illegittimità dell’art.4 c.1 della legge regionale dell’Abruzzo n.39/2019 in materia di edilizia residenziale pubblica. Questa pronuncia compie un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto disposto con la sentenza n. 44/2020, in quanto non solo valuta l’incostituzionalità del requisito della ultra quinquennalità come requisito per la partecipazione al bando, ma anche come ipotetica condizione di punteggio.
– La sentenza della Corte Costituzionale n.9/2021, nel ricostruire i contenuti del ricorso riguardante la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 1/2016 ed il conseguente regolamento 66/2020 in tema di assegnazione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica, fa presente che la norma impugnata ha previsto un duplice onere documentale aggiuntivo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea. La sentenza della Consulta ha aggiunto che, oltre che essere irragionevole, la previsione risulta altresì discriminatoria.