Opinioni & Commenti

Bioetica, il fronte dell’unità possibile

DI CARLO CASINIIl «concepito» compreso tra i «soggetti» che hanno diritti: questo è il contenuto essenziale dell’art. 1 della legge sulla procreazione artificiale approvato dalla Camera. Su questo principio è stata ritrovata l’unità della visione antropologica cristiana capace di coinvolgere diverse sensibilità. Le premesse furono poste nel 1995 nell’incontro detto «delle brigidine», nel quale riuscimmo a mettere intorno a un tavolo i segretari dei vari cespugli ex Dc oltre ai cristiano-sociali di Carniti. La dissoluzione democristiana era recente ed era in corso la guerra giudiziaria per lo scudo crociato. Non fu facile trovare elementi comuni. L’unico terreno d’incontro fu la bioetica anzi, più precisamente: la legge sulla procreazione artificiale. Insistetti: non basta l’adesione ideale ai valori, occorre una linea strategica, la precisione degli obiettivi, la determinazione dei tempi e dei modi per realizzarli.

Era stata pubblicata da poco l’Evangelium vitae: fu deciso di organizzare in Parlamento un Seminario su di essa di cui fu relatore il card. Tettamanzi. Fu anche deciso di preparare insieme una legge possibile sulla procreatica attraverso una serie di incontri mensili.

Poi venne l’aiuto della «Fondazione nuovo millennio»: e gli incontri furono allargati ad altri che non si richiamano in modo esplicito alla ispirazione cristiana. Infine, ci fu l’adesione totale del Forum delle associazioni familiari e del Forum degli operatori sanitari e l’unità del retroterra cattolico sul terreno pre-partitico divenne visibile e coinvolgente. Si moltiplicarono anche gli incontri periferici e i contatti locali con i parlamentari.

Così la «legge Bolognesi» naufragò e s’impose una linea alternativa, imperfetta quanto si vuole (perché l’ideale sarebbe un no totale ad ogni forma di procreazione artificiale) ma comunque altamente positiva (perché ispirata al diritto alla vita e alla famiglia del nuovo essere umano).Ho scritto più volte che la legge sulla procreazione artificiale è un test importante. Non solo per il diritto alla vita, ma anche per il futuro della politica italiana.

Ma appare indispensabile l’unità politica costruita attorno ai temi fondamentali. La vicenda dimostra che può non essere necessario all’unità esprimersi nella forma partito, ma che, è necessaria la definizione di una comune linea strategica e soprattutto una grande unità pre-partitica che non abbia paura della politica e che abbia il coraggio delle proposte concrete. Dimostra anche che il valore della vita, in particolare quella dei bambini non ancora nati, può essere il punto di partenza di una nuova presenza culturale e operativa sul piano sociale e politico dei cristiani. Lo ha già detto Giovanni Paolo II nell’Evangelium vitae.

Ecco i punti principali della legge sulla procreazione assistita, approvata martedì scorso dalla Camera, dopo una serie di votazioni che hanno spesso registrato maggioranze «trasversali» e sollevato molte polemiche, in particolare sul fronte «laico». Adesso il disegno di legge passa al Senato per il sì definitivo, anche se è molto probabile che vengano introdotte delle modifiche costringendo quindi la Camera ad un nuovo esame.

Fecondazione omologaÈ possibile creare un embrione solo se seme e ovulo provengono dalla coppia che si rivolge alle tecniche di fecondazione assistita. No invece all’eterologa che prevede un «donatore» esterno. Sì alle coppie di fattoPossono accedere alla procreazione medicalmente assistita coppie di adulti maggiorenni, di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, coniugati o conviventi. Si alle coppie di fatto, no invece a coppie di omosessuali e ai single. Diritti del concepitoÈ uno dei punti che più hanno fatto discutere: anche se è scomparso il diritto a nascere del concepito, che il testo inizialmente prevedeva, il ricorso alla procreazione assistita è consentito solamente se vengono assicurati i diritti di tutti i soggetti coinvolti «compreso il concepito». No alla clonazioneLa clonazione è vietata. Il personale medico rischia da 10 a 20 anni, la multa fino a 1 milione di euro e l’interdizione perpetua dalla professione. No al congelamento di embrioniNon si potranno produrre più embrioni di quelli strettamente necessari ad un unico e contemporaneo impianto e comunque non più di tre. Solo se per ragioni di salute della donna non è possibile trasferirli nell’utero, potranno essere congelati. È vietato l’aborto selettivo, fatti salvi però i casi previsti dalla legge sull’aborto. StruttureGli interventi di procreazione assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte in un registro istituito presso il ministero della Salute. Ogni anno, entro il 28 febbraio l’Istituto superiore di sanità il ministero della Salute dovrà presentare al Parlamento una relazione scritta in materia. Vietata la sperimentazioneÈ vietato qualunque tipo di sperimentazione su embrioni umani fatti salvi i casi di necessità terapeutica e diagnostica. Vietate anche le selezioni a scopo genetico di embrioni e gameti. Embrioni congelatiSparisce l’adottabilità degli embrioni e toccherà al governo stabilire modalità e termini di conservazione dei circa 30 mila embrioni fino ad ora conservati nelle diverse strutture. SanzioniIl medico che pratica la fecondazione eterologa sarà punito con una multa da 300 mila a 600 mila euro e con una sospensione dall’albo da uno a tre anni anni. Non verrà invece punita la coppia che vi fa ricorso. Puniti anche i medici che compiono fecondazione assistita su single, donne in età avanzata o coppie gay: Le multe vanno da 200 a 400.000. Per chi pratica tecniche di procreazione al di fuori delle strutture autorizzate sono previste sanzioni da 100 a 400 euro. Più pesanti le sanzioni per chi traffica in embrioni o gameti e per il cosiddetto utero in affitto: carcere da 2 a 24 mesi e multe da 600 mila euro. Linee guidaSarà il ministro della Salute (previo parere del Consiglio superiore di sanità) ad emanare un provvedimento con le «linee guida», dove verranno indicate le tecniche e le procedure di procreazione medicalmente assistita, vincolanti per tutte le strutture autorizzate. Le linee guida verranno aggiornate ogni tre anni. Il ministro si potrà avvalere dell’Istituto superiore di sanità. Stato giuridicoI figli nati con la fecondazione assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti dalla coppia. Il marito che abbia dato il suo assenso a tecniche di procreazione assistita non può disconoscere la paternità del nuovo nato. La madre non potrà chiedere l’anonimato. E il donatore di gameti (nel caso di embrioni già creati con l’eterologa) non avrà alcuna parentela con il bambino nè potrà far valere nei suoi confronti alcuni diritto.