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AUTORITA’ GARANTE TLC, UTENTE NON DEVE PAGARE IN CASO DI FRODE TELEFONICA
In caso di frode telefonica l’ utente non è tenuto a pagare ed il gestore non può sospendere il servizio per mancato pagamento e, in caso di frode accertata i pagamenti già effettuati dall’utente dovranno essere rimborsati: è quanto stabilisce un provvedimento dell’ Autorità per le garazie delle Comunicazioni del 2003. “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni” è il titolo della delibera 179/03 che all’articolo 8 comma 6 (reclami e segnalazioni) recita: “In caso di denuncia di frode avente ad oggetto l’uso indebito, da parte di terzi, del collegamento di rete, presentata dall’utente all’Autorità competente nelle forme previste dalla normativa vigente, i pagamenti relativi al solo traffico denunciato in modo specifico come di origine fraudolenta possono essere sospesi fino alla definizione della controversia. In caso di frode accertata, i pagamenti non imputabili all’utente, qualora già effettuati, vengono rimborsati”.
Il Difensore civico della Toscana, informa una nota, aveva sollevato il problema di numerosi casi sospetti riguardo traffici telefonici non riconosciuti dagli utenti ma comunque fatturati dal gestore. “Abbiamo avuto casi limite – ha spiegato Giorgio Morales – nei quali la linea telefonica veniva addirittura sospesa. Ci siamo mossi perché venisse riconosciuto all’utente il beneficio del dubbio e la possibilità di accertare la sua buona fede”. “Il provvedimento adottato dall’Authority – rileva il Difensore civico della Toscana – segna un punto importante nel riconoscimento dei diritti degli utenti. Voglio comunque ricordare che è necessario denunciare all’Autorità Giudiziaria il traffico ritenuto anomalo e l’uso indebito e non autorizzato delle linee per chiamate a lunga distanza o con sorgenti o destinazioni sconosciute”. (ANSA).