Toscana

Assunzione, cosa deve fare il datore di lavoro

Gli Sportelli Unici per l’Immigrazione presso le Prefetture hanno iniziato a rilasciare i nulla osta all’assunzione di stranieri relativi al Decreto Flussi 2006. Vediamo cosa c’è da fare in questa fase. Esaurita la prima fase con il rilascio del nulla osta all’assunzione, il datore di lavoro deve trasmettere al lavoratore l’originale del provvedimento stesso. Infatti, la stragrande maggioranza dei datori di lavoro non ha chiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione l’invio telematico al Consolato del provvedimento di assunzione. Il datore di lavoro deve, pertanto, inviare allo straniero l’originale del nulla osta all’assunzione affinché questi possa chiedere un appuntamento all’Ufficio Visti del Consolato italiano per il rilascio del visto di ingresso. L’istruttoria presso l’Ufficio Visti del Consolato italiano non può superare la durata di trenta giorni. Esaurita la disamina dei documenti, la rappresentanza diplomatica italiana consegna allo straniero il passaporto con il visto di ingresso e una nota informativa sulla procedura e i termini di richiesti del permesso di soggiorno. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente, unitamente al datore di lavoro, per prenotare la data di sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro. All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, il lavoratore deposita, sempre presso lo Sportello Unico, la richiesta del permesso di soggiorno. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione comunica allo straniero l’appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici e la probabile data di ritiro, in Questura, del permesso di soggiorno.

Il datore di lavoro, oltre alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, è, comunque, tenuto a formalizzare l’instaurando rapporto di lavoro inviando le comunicazioni previste (Centro per l’Impiego, Inps, Inail, eccetera).

L’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/1998 prescrive che chiunque ospita uno straniero è tenuto a darne comunicazione, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza: l’omissione o il ritardo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. Il rapporto di lavoro sorto con la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, stipulato a seguito dell’assegnazione della quota, può cessare in ogni tempo purché nel rispetto dei termini e motivi di legge o di contratto. In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare anche allo Sportello Unico per l’Immigrazione la cessazione del rapporto di lavoro: l’omissione è sanzionata dal Prefetto con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro. Il nuovo datore di lavoro che instaurerà un rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario dovrà, a sua volta, stipulare il contratto di soggiorno per lavoro e farsi carico degli obblighi connessi, ivi compreso l’onere del pagamento delle spese di rimpatrio.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it