Toscana

Associazioni, c’è la legge

di Simone PitossiUn unico testo che disciplina le attività delle associazioni di promozione sociale in Toscana. Il Consiglio regionale l’ha approvato a maggioranza, con l’astensione del centrodestra e con il voto favorevole di Rifondazione Comunista. Il testo, che unifica tre differenti proposte, intende valorizzare il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale. Vengono previste forme di sostegno alla promozione sociale, come la concessione di crediti agevolati alle associazioni per investimenti connessi alle loro funzioni, e la possibilità di attivare per Regione, Province, Comuni e gli altri enti locali, specifici protocolli di intesa con l’associazionismo.

Ma si tratta di una buona legge o no? Don Antonio Cecconi, direttore dell’Osservatorio giuridico legislativo della Cet, la promuove a metà. «È senz’altro encomiabile – spiega – la volontà politica di riconoscere e promuovere l’associazionismo, che in Toscana è assai diffuso e vivace anche in molte espressioni di ispirazione cristiana. Si tratta di uno dei soggetti della società civile che hanno un consistente apporto da dare alla qualità della convivenza sociale, allo sviluppo della libera creatività dei cittadini. È uno dei tanti modi possibili per costruire il bene comune e non c’è che da augurarsi che questo avvenga».

Però, secondo il direttore dell’Ogl, questa legge presenta alcuni «limiti e rischi». Uno è legato al fatto di «non specificare quali debbano essere gli elementi caratterizzanti l’associazionismo sociale, in sé e rispetto al volontariato». «Ci si limita – sottolinea – a evitare che la stessa entità possa farsi registrare sia come volontariato che come associazionismo, senza trattare del punto di discrimine. A mio giudizio avrebbe dovuto essere il seguente: l’associazionismo sociale si rivolge ai propri associati (esclusivamente o prevalentemente), mentre il volontariato si caratterizza per la finalizzazione delle proprie finalità e attività a soggetti terzi (persone in situazione di bisogno, o comunque beneficiari di prestazioni, azioni e servizi di varia natura)».

Inoltre, mentre vengono esplicitati numerosi settori di cui l’associazionismo si occupa, specificazioni ulteriori trattano quasi soltanto delle componenti operanti in ambito socioassistenziale. «Un terreno – conclude don Cecconi – sul quale peraltro già operano svariati soggetti anche del terzo settore. Si fa fatica a capire i motivi di una disposizione di dettaglio eccessivo riferita a uno solo dei settori in cui si espleta l’attività dell’associazionismo sociale, tanto più che sulla materia è in gestazione una nuova Legge quadro regionale».

Federico Gelli (La Margherita), presidente della IV Commissione, ha sottolineato come il nuovo provvedimento superi la legge regionale 36/90, «ridefinendo e valorizzando il ruolo attribuito al terzo settore e recependo molte delle esigenze evidenziate nella nuova legge nazionale». Qualche dubbio è stato espresso da Franco Banchi (Cdu) che ha sottolineato il fatto che «da un lato si conferma il ruolo del terzo settore quale soggetto attivo, dall’altro si subordinano i rapporti al perseguimento delle finalità del sistema socio–assistenziale toscano». Il vicepresidente e assessore alle politiche sociali Angelo Passaleva ha spiegato che «con l’arrivo di questo provvedimento si completa il quadro legislativo che interessa il terzo settore, dopo aver già varato il testo sul volontariato e la legge sulla cooperazione sociale».

Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Il testo della legge