Opinioni & Commenti
Assistenza sociale, la Toscana ha ora una buona legge
Con detta legge si realizza infatti, per la Toscana, il passaggio della competenza legislativa in materia di «assistenza sociale» dallo Stato alla Regione, e si supera in via definitiva, sempre per quanto riguarda la nostra regione, il disposto della legge statale n. 328/2000. Sebbene infatti già la nostra Regione si fosse dotata, con la legge n. 72/1997, di una normativa in materia, è soltanto attraverso la legge attuale che la potestà legislativa regionale si svincola dall’obbligo di rispettare la legislazione quadro statale.
La legge in questione, approvata dal Consiglio regionale con un consenso che è andato oltre i confini della maggioranza (essa è stata approvata infatti col voto favorevole della maggioranza e l’astensione di centro-destra e Rifondazione comunista) recepisce alcune delle più significative innovazioni contenute nella legge nazionale richiamata, ma insieme recupera alcune soluzioni già sperimentate in base alla precedente legge n. 72/1997, normando altresì alcune prassi particolarmente innovative che erano state sperimentate nel corso di questi anni (si pensi ad esempio al sistema della programmazione sociale come all’esperienza delle Carte di cittadinanza).
Tra gli elementi che meritano di essere rilevati, va sottolineato in primo luogo il tentativo, assai apprezzabile nelle soluzioni individuate, di definire con chiarezza le responsabilità dei soggetti istituzionali (Regioni ed enti locali) nella programmazione e nell’organizzazione dei servizi, ed il necessario coinvolgimento delle diverse espressioni del terzo settore (dal volontariato alla cooperazione sociale, dall’associazionismo agli altri soggetti privati senza scopo di lucro) sia nella fase della progettazione come in quella della erogazione, attraverso strumenti finalizzati a garantire la qualità della prestazione.
A tale ultimo scopo si estende anche all’ambito dei servizi sociali l’istituto dell’accreditamento (già da anni sperimentato in ambito sanitario), che integrando l’autorizzazione (istituto maggiormente finalizzato all’esigenza di assicurare livelli minimi di sicurezza e di organizzazione strutturale), risponde all’obiettivo di garantire ai cittadini una prestazione qualitativamente adeguata a standard preventivamente definiti, e consente allo stesso tempo la possibilità di scelta in merito ai soggetti erogatori cui rivolgersi per ricevere le prestazioni richieste.