Toscana

Agevolate le procedure per l’entrata in Italia

Nel riprendere l’illustrazione delle principali novità proposte dal disegno di legge-delega predisposto dal Governo in materia di disciplina dell’immigrazione, esaminiamo oggi le norme proposte per la semplificazione degli iter burocratici.

Innanzitutto e cogliendo un aspetto delicato della questione, nel rispetto dei vincoli derivanti all’Italia dall’adesione agli accordi di Schengen, saranno semplificate le procedure per il rilascio del visto per l’ingresso nel territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dell’obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo forme di tutela e garanzia per i richiedenti.

Saranno inoltre semplificate e agevolate le procedure relative al rilascio dei nulla osta all’ingresso, dei permessi di soggiorno e dei relativi rinnovi attraverso:* l’eliminazione del contratto soggiorno (cioè delle norme introdotte dalla Bossi-Fini in materia di lavoro e di alloggio);* l’istituzione presso i Comuni di sportelli per la presentazione delle richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e per il ritiro del documento e, dopo una congrua fase transitoria, il passaggio delle competenze ai Comuni per il rinnovo del permesso di soggiorno; gli sportelli unici per l’immigrazione è presso le Prefetture godranno di forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonché di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione;* un’azione di adeguamento e graduazione della durata dei permessi di soggiorno; è previsto in tal senso l’allungamento dei termini di validità iniziali dei permessi di soggiorno non stagionali, la cui durata è raddoppiata in sede di rinnovo; in particolare il rilascio del permesso di soggiorno avrà una durata di un anno per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari a sei mesi, di due anni per un rapporto di lavoro superiore a sei mesi e per tre anni per un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo;* il permesso per attesa occupazione avrà la durata di un anno (o verrà adeguato alla maggiore durata degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali) e potrà essere rinnovato (per una sola volta, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza; * il datore di lavoro potrà assumere uno straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da almeno diciotto mesi che abbia perso la regolarità del soggiorno a seguito di cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro.

Simone Consani e Marco Noci anolf.toscana@cisl.it