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Assistenza sociale, la Toscana ha ora una buona legge

di Emanuele RossiScuola superiore Sant’AnnaSul finire della legislatura, il Consiglio regionale ha approvato un importante provvedimento legislativo con il quale è stata esercitata una competenza assegnata dal nuovo art. 117 della Costituzione all’autonomia regionale: si tratta della legge sul sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Con detta legge si realizza infatti, per la Toscana, il passaggio della competenza legislativa in materia di «assistenza sociale» dallo Stato alla Regione, e si supera in via definitiva, sempre per quanto riguarda la nostra regione, il disposto della legge statale n. 328/2000. Sebbene infatti già la nostra Regione si fosse dotata, con la legge n. 72/1997, di una normativa in materia, è soltanto attraverso la legge attuale che la potestà legislativa regionale si svincola dall’obbligo di rispettare la legislazione quadro statale.

La legge in questione, approvata dal Consiglio regionale con un consenso che è andato oltre i confini della maggioranza (essa è stata approvata infatti col voto favorevole della maggioranza e l’astensione di centro-destra e Rifondazione comunista) recepisce alcune delle più significative innovazioni contenute nella legge nazionale richiamata, ma insieme recupera alcune soluzioni già sperimentate in base alla precedente legge n. 72/1997, normando altresì alcune prassi particolarmente innovative che erano state sperimentate nel corso di questi anni (si pensi ad esempio al sistema della programmazione sociale come all’esperienza delle Carte di cittadinanza).

Tra gli elementi che meritano di essere rilevati, va sottolineato in primo luogo il tentativo, assai apprezzabile nelle soluzioni individuate, di definire con chiarezza le responsabilità dei soggetti istituzionali (Regioni ed enti locali) nella programmazione e nell’organizzazione dei servizi, ed il necessario coinvolgimento delle diverse espressioni del terzo settore (dal volontariato alla cooperazione sociale, dall’associazionismo agli altri soggetti privati senza scopo di lucro) sia nella fase della progettazione come in quella della erogazione, attraverso strumenti finalizzati a garantire la qualità della prestazione.

A tale ultimo scopo si estende anche all’ambito dei servizi sociali l’istituto dell’accreditamento (già da anni sperimentato in ambito sanitario), che integrando l’autorizzazione (istituto maggiormente finalizzato all’esigenza di assicurare livelli minimi di sicurezza e di organizzazione strutturale), risponde all’obiettivo di garantire ai cittadini una prestazione qualitativamente adeguata a standard preventivamente definiti, e consente allo stesso tempo la possibilità di scelta in merito ai soggetti erogatori cui rivolgersi per ricevere le prestazioni richieste.

Un altro aspetto meritevole di considerazione è la previsione di strumenti per il monitoraggio e la conseguente valutazione del sistema, attraverso la attivazione di un apposito Osservatorio sociale regionale, cui tuttavia dovranno essere assicurati risorse e strumenti per consentirne un’azione efficace.Sul versante dei soggetti destinatari dei servizi, pur all’interno di un impianto universalistico delle prestazioni, la legge individua tuttavia alcuni soggetti quali destinatari privilegiati: tali sono i minori, gli anziani, i disabili, gli immigrati e le persone a rischio di disagio sociale. La famiglia è valorizzata come risorsa ed insieme viene tutelata quale soggetto destinatario di apposite politiche. Si tratta in definitiva di una legge che contribuisce a dare un assetto razionale e tendenzialmente duraturo a molti degli obiettivi realizzati nel corso della ormai trascorsa legislatura ad opera dell’assessorato guidato da Angelo Passaleva, confermando la scelta per un modello di welfare municipale coerente con il nostro assetto costituzionale e con alcuni dei principi contenuti nel nuovo statuto regionale. L’esito della sperimentazione in atto sulla Società della salute ci dirà quanto di questa legge potrà domani essere recepito in una futura ed auspicabile legislazione integrata sociosanitaria.*