Vita Chiesa
Cause di nullità nei matrimoni, cosa è cambiato in Toscana
I dati relativi all’anno 2016 sono stati presentati dal Vicario Giudiziale, monsignor Roberto Malpelo, durante il «Dies annualis» del Tribunale, che si è svolto il 29 maggio nell’aula magna del Seminario di Firenze alla presenza del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e presidente della Conferenza episcopale toscana, che è anche Moderatore del Tribunale ecclesiastico regionale.
La riforma di Papa Francesco chiedeva di rispettare criteri di rapidità e di accessibilità: disposizioni mirate a favorire «non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio».
La Toscana è stata una delle prime regioni a dare piena attuazione al processo nella forma «brevior»: una modalità che viene applicata nei casi in cui le parti sono concordi, e in cui la richiesta di riconoscimento della nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti. I processi in questa forma si svolgono presso i tribunali delle singole diocesi, e vedono i vescovi diocesani svolgere il ruolo di giudice.
L’altra grande novità, su cui si è concentrata la riflessione nel «Dies annualis», è l’abolizione dell’obbligo della «doppia sentenza conforme»: una sola sentenza che riconosca la nullità del matrimonio è sufficiente affinché le parti siano ammesse a nuove nozze. Resta – è bene ricordarlo – il diritto a chiedere appello: se una delle due parti non è d’accordo con la sentenza emessa può chiedere che il caso sia esaminato anche da un altro tribunale. Il numero dei processi d’appello però si è notevolmente ridotto: il Tribunale della Toscana in particolare riceve le cause d’appello provenienti dai tribunali dell’Umbria e delle Marche, che erano state 150 nel 2015 (e con una media di oltre 180 negli ultimi 10 anni): nel 2016 sono state appena 29. Questo ha permesso di velocizzare il lavoro, anche per le cause di prima istanza, e di abbattere le cause in arretrato. Il 2016 dunque ha visto 140 cause in prima istanza, che sono andate a sommarsi alle 273 residue dal 2015: le cause di prima istanza concluse sono state 198, di cui 179 con sentenza affermativa e 13 con sentenza negativa. Le cause residue al dicembre 2016 erano quindi 214, un numero notevolmente più basso rispetto agli anni precedenti che comunque, dal picco di 470 del 2010, avevamo visto una progressiva diminuzione. Le cause di appello concluse sono state invece 47, quelle residue appena 19.
Nelle cause introdotte, tra le motivazioni per cui viene chiesto il riconoscimento della nullità del matrimonio quella più ricorrente è il difetto di giudizio, in una o in entrambe le parti, «circa i diritti e i doveri matrimoniali»; le altre motivazioni sono l’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio e l’esclusione della prole.
Al «Dies annualis» è intervenuto monsignor Erasmo Napolitano, presidente dei canonisti italiani e Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico della Campania. L’aver tolto l’obbligo della «doppia sentenza conforme», ha spiegato, ha snellito e semplificato il lavoro dei tribunali; allo stesso tempo però aumenta molto la responsabilità dei giudici di prima istanza. «Mi auguro – ha concluso – che le sentenze siano pronunciate senza dimenticare che il ministero pastorale in ambito giudiziale deve avere come fine supremo la salvezza delle anime».