Vita Chiesa
Santa Sede: Vatileaks 2, accolte richieste difesa. Rinvio a data da destinarsi
La Corte – ha riferito il «pool» di giornalisti ammessi a seguire le fasi del processo, durante il briefing svoltasi presso la Sala Stampa della Santa Sede – dopo un’ora di Camera di Consiglio ha respinto la richiesta di eccezione presentata da Francesca Immacolata Chaouqui, che chiedeva di essere giudicata da un tribunale italiano e non da quello vaticano, poiché tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Santa Sede, secondo il Motu proprio del 2013, devono essere giudicati in Vaticano. Respinta, inoltre, la sua richiesta di ottenere lo «status» di rifugiato politico. Il Tribunale vaticano ha, invece, ammesso la richiesta formulata da monsignor Lucio Angel Vallejo Balda di acquisire le mail e il materiale contenuto nel computer sequestrato relativi agli scambi con la Chaouqui, riservandosi però la nomina di un consulente d’ufficio. Anche la richiesta di quest’ultima di una perizia informatica sulle conversazioni whatsapp, sms e mail è stata accolta, con la presenza di un perito di parte. Nicola Maio ha visto accettata la sua richiesta di mettere a disposizione il proprio cellulare. «Non ammissibile» la richiesta di perizia psicologica avanzata dall’avvocato di monsignor Vallejo Balda. Ammessa, invece, la perizia psichiatrica che quest’ultimo ha dichiarato di tenere in un cassetto del proprio appartamento.
Al termine della terza udienza la Corte ha poi accolto tutte le richieste dei testimoni – 12 in tutto – avanzate dalla difesa. Nel dettaglio, è stata accolta la richiesta di presentare come teste Mario Benotti, da parte di monsignor Lucio Angel Vallejo Balda. Sei i testimoni richiesti e ammessi da Francesca Immacolata Chaouqui: i cardinali Santos Abril Y Castello e Pietro Parolin, monsignor Konrad Krajewski, monsignor Paolo Lojudice, Lucia Ercoli e padre Vittorio Trani. Monsignor Abbondi è il teste richiesto e accettati da Nicola Maio. Quattro i testimoni citati e accolti da Gianluigi Nuzzi: Paolo Mieli, Paolo Mondani, Mario Bernardi, Paola Brazzale. Rinviata a data da destinarsi la prossima udienza, una volta effettuate tutte le perizie necessarie.
«Vi sono tutte le premesse per avere piena fiducia nella serietà e nella competenza di chi deve garantire il corretto svolgimento di un processo che, per diverse ragioni, attira l’attenzione di molti». Ad assicurarlo è padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, in una nota sul sistema giudiziario del Vaticano, in riferimento al dibattito che è scaturito in merito al processo in corso. «Nelle settimane scorse, da quando è stato avviato il processo per la diffusione di documenti riservati comunemente indicato come Vatileaks 2, si sono scritte e dette molte osservazioni e valutazioni sul sistema giudiziario dello Stato della Città del Vaticano e in particolare sul Tribunale presso cui tale processo è incardinato e le procedure da esso seguite», esordisce Lombardi: «Poiché molte di tali osservazioni sono inappropriate – o a volte del tutto ingiustificate – è giusto offrire alcune considerazioni per maturare una visione più chiara e una valutazione più corretta di questo aspetto fondamentale della vicenda».
«Nello Stato della Città del Vaticano – ha ricordato il portavoce vaticano – vige un sistema giudiziario proprio, del tutto autonomo e separato da quello italiano, dotato dei propri organi giudiziari per i diversi gradi di giudizio e della necessaria legislazione in materia penale e di procedura penale. In esso esistono tutte le garanzie processuali caratteristiche dei più evoluti ordinamenti contemporanei». Nel Tribunale vaticano, ricorda il portavoce, «sono previsti e pienamente attuati tutti i principi fondamentali, quali la precostituzione per legge del giudice naturale, la presunzione d’innocenza, la necessità di una difesa tecnica (tramite avvocati di fiducia o d’ufficio), la libertà del collegio giudicante di formarsi una convinzione sulla base delle prove, in un dibattimento pubblico e nel contraddittorio tra accusa e difesa, sino alla emanazione di una sentenza che deve essere motivata e che può essere impugnata sia con l’appello sia poi con il ricorso per cassazione. Più di recente, infine, è stato anche espressamente introdotto nell’ordinamento vaticano il diritto al giusto processo ed entro un termine ragionevole». «Le persone incaricate della funzione giurisdizionale, sia inquirente che giudicante, vengono poi selezionate tramite cooptazione, non potendo essere reclutate mediante un concorso pubblico tra i cittadini dello Stato, come normalmente avviene presso gli altri Stati» e.«vengono così selezionate tra professionisti di altissimo livello».
Padre Lombardi ha anche precisato in una nota che nessuna «violazione del diritto di difesa degli imputati, ai quali non si sarebbe consentito di essere assistiti da avvocati di fiducia di loro scelta». «Le regole vigenti nell’ordinamento vaticano, applicate dalle autorità giudiziarie – scrive il portavoce vaticano esortando a superare un ‘equivoco di fondo’ – sono perfettamente in linea con quelle della maggior parte degli ordinamenti processuali del mondo, dove l’ammissione al patrocinio nei tribunali richiede una specifica abilitazione all’esercizio della professione. Non deve sorprendere, quindi, che un avvocato abilitato in Italia non possa per ciò solo patrocinare nello Stato della Città del Vaticano». Tutti gli avvocati, inoltre, «sono iscritti a un Albo, facilmente consultabile, di professionisti ammessi a patrocinare innanzi al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nel quale vengono selezionati gli avvocati d’ufficio o scelti gli avvocati di fiducia». «Si tratta di avvocati qualificati non solo presso i tribunali della Chiesa e della Santa Sede, ma anche presso i tribunali italiani, essendo tutti iscritti nei rispettivi consigli dell’Ordine degli avvocati italiani», il commento di Lombardi. Non solo: «Si tratta quindi di professionisti che, oltre ad avere l’abilitazione richiesta per il patrocinio in Italia, possiedono anche conoscenze ulteriori che li rendono adatti al patrocinio in un ordinamento in cui è necessario conoscere il diritto canonico».