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Opposizione all’esecuzione

L’opposizione in esame è disciplinata dagli articoli 615 e 616 c.p.c. ed è il mezzo di gravame proponibile quando si intende contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Oggetto di questa mini guida è l’opposizione all’esecuzione ex. art 615 c.p.c.
che, insieme all’opposizione agli atti esecutivi ex. art 617 c.p.c. e all’opposizione di terzo ex. art 619 c.p.c., forma il novero delle opposizioni alla procedura esecutiva (si precisa che tuttavia queste non esauriscono l’ambito delle opposizioni, essendovi altri tipi di gravami quali ad es. l’opposizione avverso gli atti del delegato ex 591 ter e le note avverso la perizia del ctu ex art. 173 disp. att. cpc)
In particolare, l’opposizione in esame è disciplinata dagli articoli 615 e 616 c.p.c. ed è il mezzo di gravame proponibile quando si intende contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Cosa si contesta?
In buona sostanza, può dirsi che con essa si contesta l’an debeautur, ossia l’effettiva debenza delle somme.
Nello specifico, essa è proponibile per: inesistenza del titolo esecutivo (si pensi ad un assegno che decorsi 6 mesi perde la valenza di titolo esecutivo); inidoneità a fondare l’esecuzione forzata; impignorabilità dei beni; sopravvenuta soddisfazione della pretesa (avvenuto pagamento);sopravvenuta caducazione della pretesa (prescrizione);altri fatti impeditivi, modificativi, estintivi (come ad esempio l’assenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente.

Vi sono termini?
Venendo ai termini per la sua proposizione, c’è da dire che essa non risulta soggetta a particolari termini, tranne quello introdotto dalla modifica normativa intervenuta nel 2016 ( dl 59/2016) in virtù della quale l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.In sostanza, il termine diventa oggi quello dell’emissione dell’ ordinanza di vendita da parte del GE

Costi e tempi
L’opposizione all’esecuzione dunque può essere presentata quando l’esecuzione non è ancora iniziata (opposizione preventiva) oppure dopo che la stessa abbia avuto inizio (opposizione successiva).
Nel primo caso deve essere formulata con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio ed è soggetta al versamento del contributo unificatoal momento dell’iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda, in quanto si tratta di azione che introduce un normale ed ordinario processo di cognizione;
Nel secondo caso, e dunque ad esecuzione già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice dell’esecuzione.
Il discorso cambia per il contributo unificato e richiede una precisazione:
l’opposizione ex. art 615 successiva all’esecuzione reca una particolare struttura “bifasica” e cioè si scompone in due fasi.
La prima fase è quella cautelare (svolta dinanzi al giudice dell’esecuzione) e che, innestandosi nell’ambito di un processo esecutivo già pendente, non prevede in pagamento di alcun contribuito.
La fase seconda è la fase di merito (svolta dinanzi al giudice ordinario competente), in questo caso va ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione ed è pertanto assoggettata al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo. L’introduzione del giudizio di merito è rimessa alla mera volontà della parte interessata che potrà essere tanto l’opponente, in caso di diniego dell’opposizione per ribadire i vizi dedotti dinanzi ad altro giudice, quanto il creditore in caso di accoglimento per evitare che la sospensione conduca all’estinzione stessa della procedura esecutiva.
Sia nell’ipotesi di opposizione successiva all’esecuzione sia in quella di opposizione preventiva, il provvedimento con il quale il giudice decide sull’istanza cautelare è l’ordinanza ed entrambi i procedimenti si concludono con una sentenza.

La sentenza resa all’esito delle opposizioni ex. art. 615 c.p.c è appellabile?
La sentenza in oggetto, emessa all’esito del giudizio di opposizione, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Infatti, l’ultimo comma dell’art.616 c.p.c. “La causa è decisa con sentenza non impugnabile” è stato eliminato dalla legge 69/2009. Tale riforma ha ripristinato il regime dell’appellabilità della sentenza con cui si conclude il giudizio di impugnazione, in luogo di quello della non impugnabilità della sentenza introdotto con la precedente riforma del 2005.
Per saperne di più, si legga l’art opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme, pubblicato dallo studio legale associato d’Ambrosio Borselli, specialisti nel settore immobiliare dal 1880.