Toscana

Sanità, Asl 12 alla Corte dei conti per la nomina del vicecommissario. I revisori: «Non si può fare»

«E’ successo tutto sotto il sole di luglio», racconta Mugnai. «Era giusto il primo del mese quando il Presidente della Regione Enrico Rossi con apposito decreto nominava, secondo l’iter scandito dalla legge di riforma della sanità, i vicecommissari delle dodici Asl toscane. Tra costoro, anche l’ex direttore generale della Asl 12 Versilia Brunero Baldacchini, attualmente in pensione e richiamato a ricoprire l’incarico di commissario in quella stessa medesima Asl. Retribuzione: 9.582 euro lorde mensili. Il collegio dei sindaci revisori della Asl 12 non ha posto tempo in mezzo: il 3 luglio ha fatto partire una lettera, poi finita anche come allegato nella relazione sindacale licenziata il 17 luglio scorso, al governatore Rossi, all’assessore Saccardi, al presidente del Consiglio regionale Giani e anche alla procura della Corte dei conti per chiedere ragguagli sulla legittimità della nomina. Ora io avanzo la stessa richiesta attraverso un’interrogazione».

Sì perché il quadro normativo appare chiaro, e parla di divieto di incaricare in ruoli dirigenziali personale in quiescenza. Procede in questa direzione persino la circolare di cui nel decreto si fa forte la giunta regionale per legittimare la nomina di Baldacchini, ovvero la circolare n.6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Mugnai nella sua interrogazione la cita: «Suddetta circolare ministeriale (interpretativa del l’articolo 5, comma 9, del decreto legge n.95/2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge n.90/2014) – ricorda Mugnai – afferma che “la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica” ed annovera esplicitamente tra gli incarichi il cui conferimento a personale in quiescenza è vietato quelli “dirigenziali o direttivi”, stabilendo come “tra gli incarichi vietati rientrano tutti gli incarichi dirigenziali” e “tra gli incarichi direttivi, tutti quelli che implicano la direzione di uffici e la gestione di risorse umane. Vi rientrano, quindi, anche incarichi in strutture tecniche, quali quelli di direttore scientifico o sanitario, che comportano le suddette mansioni”».

Dal canto suo, poi, il collegio dei sindaci revisori richiama a sua volta norme in contra rispetto alla nomina. In particolare, si legge nell’interrogazione di Mugnai, il collegio rileva che all’ex direttore generale «”per l’incarico ricevuto, debba essere riconosciuto un compenso pari a 9.582 euro lorde mensili a valere sul bilancio della Asl di Competenza”, ravvisando un conflitto rispetto alla legge 114 del 11 agosto 2014 (legge di conversione del D.l. 90 del 24 giugno 2014) che stabilisce il divieto di attribuire incarichi dirigenziali retribuiti a soggetti collocati in quiescenza». Ancora, prosegue l’esponente di Fi, «il Collegio rileva altresì come la Legge di Stabilità per l’anno 2014 e il D.l. 66 del 24 aprile 2014 abbiano stabilito «un limite reddituale alle retribuzioni dei dirigenti pubblici, da intendersi anche come cumulo tra trattamento pensionistico e retributivo». Dunque, il quesito nel quale Mugnai domanda «se, alla luce della normativa sopra richiamata, la nomina e la conseguente corresponsione della retribuzione […] sia legittima, atteso il riverbero che tale nomina potrebbe avere sul bilancio aziendale e, per estensione, sui conti della sanità toscana».