Toscana

L’ingresso dei «familiari al seguito»

Il Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) riconosce e disciplina il diritto del cittadino straniero a mantenere o a riacquistare l’unità della propria famiglia.

Il ricongiungimento familiare del cittadino straniero è consentito solo in presenza di determinate circostanze: l’articolo 28 del Testo Unico richiede che lo straniero, per poter esercitare tale diritto, sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per studio, per asilo o per motivi religiosi.

Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve (si veda anche Toscana Oggi del 26 marzo 2006) dimostrare la disponibilità di un alloggio e di un reddito annuo derivante da fonti lecite (non necessariamente da lavoro) per la determinazione del quale si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

La domanda di richiesta di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territorale del Governo del luogo di dimora del richiedente.L’articolo 29 del citato Testo Unico sull’Immigrazione autorizza «l’ingresso del familiare a seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi», purché sussistano tutti i requisiti per il ricongiungimento e cioè quelli relativi al reddito e all’alloggio (commi 4 e 5 dell’articolo 29 T.U.).

Tale previsione riveste particolare importanza perché interessa tanti lavoratori stranieri per i quali un datore di lavoro ha spedito, lo scorso 14 marzo 2006, la domanda di assunzione.

In proposito, il Ministero dell’Interno con circolare del 27 febbraio 2001 ha previsto che un procuratore, all’uopo delegato dallo straniero residente all’estero, possa richiedere allo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territorale del Governo il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Il requisito del reddito annuo è quello presunto risultante dalla retribuzione indicata nel modulo di assunzione e parimenti il requisito dell’alloggio è quello autocertificato nella domanda di nulla osta al lavoro corredato dal contratto di acquisto, locazione, comodato, eccetera, e dal certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune o dalla ASL.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it