Toscana

Doveri dell’ospitante e del datore di lavoro

La normativa sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) prevede una serie di doveri a carico del datore di lavoro e dell’ospitante.

In particolare l’articolo 7 del d.lgs 286/1998 dispone che chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita uno straniero o apolide (anche se parente o affine), o lo assume alle proprie dipendenze, o cede alla stesso la proprietà o il godimento di beni immobili posti nel territorio italiano, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza (Questura o Commissariato o Sindaco).

Nella comunicazione vanno indicati, oltre alle generalità del denunciante e dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione del cittadino straniero, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presa a servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

La violazione della presente disposizione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Il datore di lavoro oltre agli obblighi generali previsti dalla normativa in materia di assunzione di un lavoratore, riguardo il rapporto di lavoro con lo straniero è tenuto ad osservare tutta una serie di prescrizioni contenuti nella normativa sull’immigrazione.

In particolare il datore di lavoro, una volta assunto alle proprie dipendenze uno straniero, è tenuto a darne informazione scritta allo Sportello Unico per l’immigrazione presente presso ogni U.T.G.- Prefettura. L’omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.L’articolo 22, comma 12, del T.U. immigrazione prevede la sanzione dell’arresto da tre mesi a un anno e dell’ammenda di 5.000 euro, per ogni lavoratore impiegato, a carico del datore del lavoro che impiega manodopera straniera irregolare. L’assunzione di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno non fa venire meno l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi per il periodo in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente prestata.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it