Toscana

Immigrati clandestini e Cpt: dibattito sempre acceso

L’articolo 14 del testo unico sull’immigrazione prevede, infatti, il trattenimento in appositi centri di permanenza temporanea ed assistenza dello straniero da espellere o da respingere quando specifici motivi, tassativamente indicati al comma 1 dell’articolo 14 (tra i quali le necessità di soccorso dello straniero, l’espletamento delle attività di identificazione e d’acquisizione dei documenti occorrenti, il reperimento del mezzo di trasporto idoneo) non consentono una sollecita esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

L’articolo 14 non dovrebbe contrastare con il disposto dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che ammette misure custodiali provvisorie preordinate all’esecuzione del provvedimento di espulsione. In ossequio all’articolo 13 della Costituzione, gli atti del procedimento devono essere trasmessi al Giudice di Pace, a cura del Questore del luogo, ove si trova il centro, entro 48 ore dall’adozione del provvedimento. Il Giudice di Pace, sentito l’interessato, convalida, nelle 48 ore successive, il provvedimento del Questore, pena l’immediata cessazione degli effetti della misura. La Corte costituzionale con sentenza n. 105 depositata in Cancelleria il 10 aprile 2001 ha precisato che il controllo che il Giudice svolge (per sottrarsi alla censura di incostituzionalità) in sede di convalida del trattenimento degli stranieri presso i centri di permanenza ed assistenza, deve essere inteso in una accezione piena. Pertanto, il controllo deve estendersi anche al decreto di espulsione con accompagnamento e investire i motivi che hanno indotto l’Amministrazione a predisporre l’accompagnamento alla frontiera che è causa immediata della limitazione della libertà personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento. La convalida comporta una permanenza nel centro per un periodo massimo di trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti delle difficoltà, il giudice, su richiesta del Questore, può prorogare il termine di ulteriore trenta giorni. Il Questore può eseguire l’espulsione o il respingimento anche prima di tale termine, dandone comunicazione al Giudice. Quando non sia possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni. Contro i decreti di convalida e di proroga è proponibile ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione della misura.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it