Toscana

Il diritto all’istruzione dei minori stranieri

Ogni straniero regolarmente soggiornante in Italia ha garantito il diritto all’istruzione a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Ciò premesso, la situazione di minori stranieri è invece diversa, nel senso che, a prescindere dalla regolarità della propria posizione rispetto al soggiorno, se presenti in Italia hanno comunque il diritto all’istruzione nelle forme e nei modi previsti per gli italiani.

Anzi, anche per loro – come per gli studenti italiani – il diritto all’istruzione si configura come un diritto/dovere (L. 53/2003) fino al compimento del 18° anno di età.Pertanto l’iscrizione a scuola dei minori stranieri può avvenire in qualsiasi momento dell’anno, anche ad anno scolastico iniziato. La scuola è tenuta ad accettarne l’iscrizione anche se privi di documenti e non può assolutamente denunciarne la condizione di irregolarità.Ovviamente il fatto di frequentare una scuola non comporta per loro in alcun modo e di per sé la «regolarizzazione» ai fini del diritto del soggiorno.

Di norma il minore straniero deve essere inserito nella classe scolastica corrispondente alla sua età: tuttavia la legge consente di valutare ulteriori condizioni e requisiti (l’ordinamento scolastico del Paese di provenienza, le abilità e le conoscenze già acquisite, la certificazione degli studi in possesso del minore). Spesso questo consente l’inserimento dell’alunno straniero – magari appena giunto in Italia – in una classe che gli consenta una maggiore semplicità di integrazione anche in riferimento alle conoscenze linguistiche.

Per favorire e promuovere l’integrazione, Stato, Regioni e Comuni possono mettere a disposizione delle scuole figure specializzate, i c.d. mediatori culturali.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it