Toscana

Permesso di soggiorno alle vittime della tratta

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 28 maggio 2007, fornisce un’interpretazione, più estensiva, dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sul permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

L’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione dispone il rilascio di un titolo di soggiorno alle vittime di «situazioni di violenza o di grave sfruttamento» che tentano di sottrarsi alle organizzazioni criminali o collaborano alle indagini contro di queste e corrono quindi dei «concreti pericoli».

La circolare chiarisce che a proporre il rilascio del permesso possono essere i servizi sociali dei Comuni o anche associazioni, enti e privati impegnati nella realizzazione dei programmi di assistenza e protezione degli stranieri, che «nel corso dei loro interventi abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello stranieri».

La Questura dovrà valutare, anche sulla base degli elementi indicati nella proposta, la «gravità e attualità del pericolo».

Per dare un permesso di soggiorno alle vittime della tratta non è, quindi, più indispensabile che queste denuncino i loro sfruttatori e nemmeno che a chiederlo sia un giudice.

Le Questure potranno muoversi autonomamente o anche dopo aver ascoltato servizi sociali e associazioni.

Infine, la magistratura entrerà in gioco (proponendo il rilascio o dando un parere) solo quando è in corso un procedimento penale per violenza o sfruttamento.

Simone Consani e Marco Noci anolf.toscana@cisl.it