Toscana
Minori stranieri, tutela e protezione
La condizione del minore straniero in Italia è soggetta a forme particolari di tutela e di protezione. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali deve essere preso in considerazioni con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
I figli minori a carico possono entrare in Italia con un visto per ricongiungimento familiare qualora il genitore straniero, già regolarmente soggiornante in Italia e titolare di permesso di soggiorno per il quale è riconosciuto il diritto all’unità familiare, presenti domanda di nulla osta e soddisfi i requisiti di legge. Nella previsione sono compresi anche i figli di uno solo dei coniugi ovvero i figli nati fuori dal matrimonio. In tal caso è richiesto il consenso dell’altro coniuge del minore, se esistente.
È, inoltre, ammesso il ricongiungimento nei confronti dei minori adottati, affidati o sottoposti a tutela. In mancanza di altre indicazioni, è da ritenersi che il titolo da cui deriva l’adozione, l’affidamento o la tutela possa provenire dall’autorità competente italiana ovvero a quella straniera secondo le regole stabilite dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, e dalle convenzioni internazionali in tema di affidamento, adozione internazionale, tutela e protezione dei minori.
I figli minori nei confronti dei quali può essere chiesto il ricongiungimento possono anche ottenere l’ingresso al seguito del genitore, o dei genitori, titolari di carta di soggiorno o di visto di ingresso.
L’articolo 30, comma 1, lettera d), del Testo Unico sull’immigrazione prevede che il genitore straniero anche naturale di minore italiano residente in Italia possa ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche a prescindere dal previo possesso di un valido titolo di soggiorno. Il rilascio del soggiorno è subordinato all’unica condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale. La norma consente dunque una regolarizzazione a regime, applicabile a tutti i genitori stranieri di minori italiani, a prescindere dal motivo per cui si trovano in Italia senza un titolo di soggiorno (e quindi sia nel caso di ingresso clandestino sia in quello di irregolarità sopravvenuta), dalla sussistenza di un vincolo matrimoniale con l’altro genitore (la norma si applica a tutti i genitori, anche naturali) ed anche qualora il genitore richiedente non sia convivente con il figlio minore italiano (nel qual caso si configurerebbe anche un caso di inespellibilità del genitore in quanto convivente con il figlio italiano).
L’articolo 31 T.U. immigrazione tutela la condizione giuridica del minore:
– il figlio minore infraquattordicenne è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore convivente o sul documento con il regime più favorevole fra quelli rilasciati ai genitori conviventi. Analogamente, si prevede nel caso del minore affidato che sarà iscritto sul permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato;
- il minore ultraquattordicenne ottiene un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età.
L’autorizzazione è quindi concessa per un periodo di tempo determinato ed è revocata quando vengono a cessare le ragioni che ne giustificavano il rilascio, oppure quando il familiare autorizzato all’ingresso o al soggiorno pone in essere attività incompatibili con le esigenze del minore o con la sua permanenza nel territorio nazionale.
Si tratta evidentemente di una previsione volta a consentire di dare concreta attuazione ai principi dettati dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ed in particolare al principio secondo cui il superiore interesse del fanciullo deve essere preso in considerazione con carattere di priorità. La norma prevede infatti un’ampia possibilità di deroga alle disposizioni ordinarie in tema di ingresso e soggiorno dello straniero, deroga che è giustificata da gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, comunque presente in Italia.
La decisione di autorizzare temporaneamente l’ingresso o la permanenza del familiare può essere assunta dal Tribunale per i minorenni competente:
– d’ufficio, se la necessità venga ravvisata nell’ambito di un procedimento già instaurato davanti al tribunale;
– su richiesta della parte interessata;
– su richiesta di altri soggetti, nell’interesse del minore (tutore, curatore, servizi sociali, etc.).
La norma non richiede che il minore sia regolarmente residente in Italia, essendo soltanto richiesto che questi si trovi nel territorio italiano. Inoltre, l’autorizzazione può riguardare qualsiasi familiare e non soltanto i genitori del minore.
Qualora il Tribunale per i minorenni decida di rilasciare un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Testo Unico sull’immigrazione, i relativi provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero (per il rilascio del visto) e al Questore (per il rilascio del permesso di soggiorno).
Il decreto legislativo n. 5/2007 ha previsto che, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni autorizzi la permanenza in Italia del familiare, la Questura debba rilasciare all’interessato un permesso di soggiorno per assistenza minore, che consente di svolgere attività lavorativa, pur non essendo convertibile in un permesso per motivi di lavoro.
L’ultimo comma dell’articolo 31 dispone che qualora il minore debba essere espulso, detto provvedimento, su proposta del Questore, dovrà essere adottato dal Tribunale per i minorenni. Poiché, l’articolo 19 del T.U. immigrazione pone il divieto di espulsione dei minorenni stranieri, salvo il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulsi, l’ultimo comma dell’articolo 31 appare svuotato di concreta utilità.vAl compimento della maggiore età, l’articolo 32 T.U. immigrazione prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
Una previsione analoga è contenuta all’articolo 18, comma 6, del T.U. immigrazione, in favore dello straniero che ha dato prova di partecipazione ad una programma di assistenza ed integrazione sociale.
L’articolo 32, comma 1, prevede che la Questura, al minore straniero residente in Italia, titolare di permesso per famiglia, una volta maggiorenne, rilasci un permesso di soggiorno autonomo per studio, attesa occupazione, lavoro subordinato o autonomo.
Può accadere, tuttavia, che il giovane straniero sebbene maggiorenne abbia incertezze sul proprio futuro di studio o lavorativo e, anche potendo rimanere a carico dei genitori, non sia in grado di soddisfare i requisiti prescritti per il rilascio di uno dei sopra citati permessi di soggiorno.
Inoltre, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha più volte statuito (ex plurimis sentenza 03/04/2002, n. 4765) che, fin quando il giovane abbia raggiunto una propria indipendenza economica ed una appropriata collocazione nel contesto sociale, i suoi genitori hanno l’obbligo di mantenerlo.
Pertanto agli stranieri che, al compimento del diciottesimo anno di età, siano titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, potrà essere rinnovato il proprio titolo di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore.
L’articolo 31, comma 2 del decreto legislativo n. 286/1998, dispone che al minore straniero, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario, è rilasciato, al compimento dei quattordici anni, un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino alla maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.vLa circolare precisa che il rilascio del titolo di soggiorno prescinde dal possesso in capo al minore del passaporto o di altro documento equipollente.
L’articolo 32, comma 1, del T.U. immigrazione prevede che i minori stranieri “affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184/1983”, possano ottenere, al compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno per motivi di studio, di attesa occupazione, di lavoro subordinato o autonomo.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 198/2003, ha ritenuto che in tale norma debba essere compreso anche il minore straniero sottoposto a tutela, in ragione dell’identità dei fini perseguiti dagli istituti dell’affidamento e della tutela.
Pertanto, nel caso in cui un minore straniero sia stato sottoposto ad un provvedimento formale di affidamento o tutela, la circolare precisa che allo straniero divenuto maggiorenne debba essere sempre rilasciato un titolo di permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale.