Italia
Omotransfobia: parere positivo dalla Commissione Affari costituzionali della Camera ma con alcune condizioni
Nel testo del parere si evidenzia, tra l’altro, “come il provvedimento debba essere interpretato in modo conforme alla Costituzione” e si sottolinea inoltre “che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire da quella relativa alla cosiddetta ‘legge Scelba’ (legge 20 giugno 1952, n. 645), afferma che non si ha incitazione alla discriminazione in presenza di mere opinioni o giudizi, salvo che questi siano ‘idonei a creare un effettivo pericolo’ (sentenza n. 74 del 1958), ovvero ‘solo se si realizza in concreto l’evento pericoloso richiesto dalla norma’ (sentenza n. 15 del 1973)”.
Il documento rileva altresì “come l’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, persegua l’obiettivo, condivisibile, di richiamare in modo più esplicito la tutela garantita dall’articolo 21 della Costituzione alla manifestazione del pensiero” e segnala “l’esigenza di precisare più puntualmente la portata” di tale articolo.
Per questo il parere favorevole viene espresso “con le seguenti condizioni: 1) con riferimento all’articolo 3, valuti la Commissione di merito l’opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all’odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali; 2) valuti la Commissione di merito l’opportunità di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa”.