Italia

Le istituzioni europee

Il ParlamentoIl Parlamento europeo, composto da 626 deputati (da giugno 723), viene eletto ogni cinque anni a suffragio universale diretto. Svolge tre funzioni: esercita un controllo democratico sull’insieme delle istituzioni comunitarie ed in primo luogo sulla Commissione (approva la designazione dei suoi membri e ha il potere di censura); condivide con il Consiglio il potere legislativo; svolge un ruolo decisivo nell’adozione del bilancio. Insieme al Consiglio, svolge una funzione legislativa consistente nell’adozione delle leggi europee e condivide il potere di bilancio. Le sedi di attività sono ripartite tra la Francia, il Belgio e il Lussemburgo. Le sessioni plenarie, che riuniscono la totalità dei deputati, si tengono a Strasburgo che costituisce la sede del Parlamento. Le commissioni parlamentari e le sessioni plenarie aggiuntive si riuniscono a Bruxelles mentre il segretariato generale è installato a Lussemburgo. Il ConsiglioIl Consiglio è il principale organo decisionale dell’Unione europea. Organo legislativo dell’Unione, esercita il potere legislativo in codecisione con il Parlamento europeo per un ampio spettro di competenze comunitarie; coordina le politiche economiche generali degli Stati membri; conclude accordi internazionali con uno o più Stati o organizzazioni internazionali; condivide il potere di bilancio con il Parlamento; prende le decisioni necessarie alla definizione e all’attuazione della politica estera e di sicurezza comune, sulla base degli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo; coordina le azioni degli Stati membri e adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. La sede del Consiglio è a Bruxelles dove si svolgono le sessioni ministeriali, tranne che nei mesi di aprile, giugno e ottobre, nei quali le sessioni si svolgono a Lussemburgo. Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il suo governo. Formalmente esiste un solo Consiglio, ma esso si riunisce in formazioni diverse a seconda dei temi all’ordine del giorno. La Presidenza del Consiglio è esercitata da ciascuno degli Stati membri, a turno, durante sei mesi. La CommissioneLa Commissione (20 membri compreso un presidente e due vicepresidenti), con sede a Bruxelles, è il motore della politica comunitaria. Il presidente e i membri sono nominati dagli Stati membri previa approvazione del Parlamento europeo, ogni cinque anni, nei sei mesi che seguono le elezioni del Parlamento. In qualità di organo esecutivo, garantisce l’applicazione delle leggi europee, del bilancio e dei programmi adottati dal Parlamento e dal Consiglio. In quanto custode dei trattati, vigila sull’applicazione del diritto comunitario insieme alla Corte di Giustizia. In qualità di rappresentante dell’Unione, negozia gli accordi internazionali, essenzialmente in materia di commercio e cooperazione. Le proposte della Commissione riguardano i settori definiti nei trattati, tra cui in particolare i trasporti, l’industria, la politica sociale, l’agricoltura, l’ambiente, l’energia, lo sviluppo regionale, i rapporti commerciali e la cooperazione allo sviluppo. In virtù del «principio di sussidiarietà», le iniziative della Commissione riguardano unicamente i settori nei quali un’iniziativa a livello dell’Unione europea appare più efficace di quella a livello nazionale, regionale o locale. Una volta che una proposta della Commissione è stata presentata al Consiglio e al Parlamento europeo, le tre istituzioni lavorano congiuntamente. Il Consiglio delibera generalmente a maggioranza qualificata sulle proposte della Commissione (o all’unanimità se il Consiglio decide di allontanarsi da una proposta) e la Commissione esamina gli emendamenti del Parlamento europeo prima di presentare eventualmente proposte modificative.