Italia

La nuova legge elettorale

La legge del 21 dicembre 2005 n.270 ha introdotto un nuovo sistema per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica orientato in senso proporzionale e caratterizzato dalla previsione di un premio di maggioranza e di articolate soglie di sbarramento riferite sia alle liste che alle coalizioni. Queste le disposizioni principali per le elezioni delle due Camere.

– ELETTORATO ATTIVO: votano per l’elezione delle due Camere i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici: la maggiore età (18 anni) per l’elezione dei deputati, il compimento del 25mo anno di età per l’elezione dei senatori. Il diritto di elettorato attivo può essere limitato per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

– ELETTORATO PASSIVO: possono essere eletti alla carica di deputato o di senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e che abbiano compiuto rispettivamente il 25mo e il 40mo anno di età.

IL SISTEMA PER L’ELEZIONE DELLA CAMERAIl numero dei deputati è di 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione estero. Per l’elezione dei 618 deputati nel territorio nazionale il testo unico Camera prevede un sistema elettorale di tipo proporzionale con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in ambito nazionale caratterizzato dai seguenti elementi: – riparto dei seggi in ambito nazionale, con sistema proporzionale alle coalizioni di liste e alle liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge; attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione di liste o alla lista più votata, qualora tale coalizione o lista non abbia già conseguito almeno 340 seggi. Fa eccezione la Valle d’Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale. CIRCOSCRIZIONI ELETTORALIIl territorio nazionale è suddiviso in 26 circoscrizioni (oltre alla Valle d’Aosta che costituisce circoscrizione a sé) corrispondenti al territorio delle Regioni o, per le sei Regioni più popolose, a quello di una o più province. Solo la Lombardia è ripartita in tre circoscrizioni, le altre cinque maggiori regioni italiane – Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia – in due. A ciascuna circoscrizione è assegnato il numero di seggi che le spetta in base alla popolazione residente, secondo i dati dell’ultimo censimento nazionale, fatti salvi i 2 seggi da attribuire alla circoscrizione estero. IL SISTEMA PER L’ELEZIONE DEL SENATOIl numero dei senatori elettivi è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Per l’elezione dei 309 senatori nel territorio nazionale il testo unico Senato prevede un sistema elettorale di tipo proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio in ambito regionale caratterizzato dai seguenti elementi: attribuzione dei seggi, in ogni Regione, con sistema proporzionale alle coalizioni di liste e alle liste che abbiano superato, in ambito regionale, le soglie di sbarramento previste dalla legge; attribuzione, nell’ambito di ciascuna Regione, di un ‘premio di coalizione regionale’ alla coalizione di liste o alla lista più votata qualora tale coalizione o lista non abbia conseguito almeno il 55% dei seggi assegnati alla Regione; fa eccezione la Regione Molise: per l’assegnazione dei due seggi ad essa spettanti non è prevista l’attribuzione di un premio di coalizione. Fanno anche eccezione la Regione Valle d’Aosta, che é costituita da un unico collegio uninominale, e la Regione Trentino Alto Adige. CIRCOSCRIZIONI ELETTORALISalvo i 6 seggi assegnati alla circoscrizione estero, il Senato è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente, ma nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette, tranne la Valle d’Aosta che ne ha uno e il Molise che ne ha due. Ciascuna Regione è costituita in un’unica circoscrizione regionale, con l’eccezione di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. (ANSA).