Italia
Unioni di fatto, al posto dei «Dico» i «Cus»
Non si chiamano più Dico, ma restano le perplessità sul riconoscimento delle unioni di fatto, ora oggetto del disegno di legge «Contratti di unione solidale» (Cus), presentato al Senato da Cesare Salvi. Cambia la forma, ma non la sostanza, commenta Giuseppe Dalla Torre, rettore della Lumsa, che osserva come il disegno di legge sui Cus introduca modifiche «nel titolo del Codice Civile relativo al matrimonio e alla famiglia». «È evidente la volontà di paradigmare questo nuovo contratto sullo schema del matrimonio», rileva il giurista, che proprio per questo conferma la sua criticità verso il provvedimento, «aggravando, anzi, il giudizio negativo già espresso per i Dico». Infatti, se con quelli «c’era la volontà di registrare una situazione esistente, qui si crea un nuovo istituto civilistico». E «che si tratti di una sorta di matrimonio di serie B aggiunge lo si vede dal fatto che esiste un impedimento a fare un Cus per chi ha legami di consanguineità o affinità in linea retta o collaterale». «Non è pertanto un contratto di solidarietà fra le persone, ma una specie di matrimonio». Dalla Torre evidenzia come vi siano «aspetti contenutistici» nel disegno di legge che «creano numerosi problemi, soprattutto in relazione alla disciplina costituzionale su matrimonio e famiglia». Ne è un esempio la regolamentazione dell’eredità, laddove «viene lesa la famiglia legittima, introducendo il partner nell’ambito della successione legittima».
Nel testo del disegno di legge, ad avviso di Francesco Belletti, direttore del Cisf (Centro internazionale studi famiglia) «manca una vera e propria tipizzazione dei doveri, e laddove c’è, sembra più un riferimento a un’idea di famiglia» e questo mostra «il carattere paradossale del ddl» che «tende ad essere più una lista di diritti che un tentativo di equilibrare diritti e doveri». Rispetto al Family day dello scorso maggio, il direttore del Cisf precisa che «senza quella mobilitazione non ci sarebbe stato lo sforzo di oggi», anche se, osserva, «il dubbio è se i Cus rispondano veramente alle richieste emerse». Per il futuro, Belletti auspica «che nel giro di qualche mese si giunga a un articolato che metta ordine nelle singole fattispecie, venendo incontro ad alcune esigenze concrete delle coppie di fatto», ma soprattutto «che la famiglia non venga più usata per battaglie pretestuose, come quella per ottenere l’equiparazione fra famiglia fondata sul matrimonio e unioni omosessuali», chiudendo al più presto «la stagione della contrapposizione ideologica alla verità sulla famiglia per dare il via a strategie di efficaci politiche familiari».
Critiche arrivano anche dal Forum delle associazioni familiari, che riconosce «la meritoria volontà di mantenere i Cus nell’ambito dei diritti privati dei contraenti», anche se alla fine «si torna a creare famiglie di serie B» per «il ruolo del giudice di pace e del registro» che li riconduce agli «atti di interesse pubblico». «La beffa di queste famiglie surrettizie afferma il Forum è nella mancata indicazione dei contenuti del Cus. La proposta di legge si limita, nella sostanza, a definire puntigliosamente i diritti delle parti, facendo riferimento soltanto a generici ed imprecisati doveri. Risultato è una famiglia fai da te che ognuno può riempire dei significati che più gli aggradano, creando un proprio paniere dei diritti e dei doveri reciproci. Diritti e doveri per giunta modificabili in ogni momento a scapito della tutela del soggetto più debole».
I Cus danno diritto a una serie di benefici normalmente riservati ai coniugi: l’assistenza sanitaria e penitenziaria, le facilitazioni nei trasferimenti di sedi di lavoro, la decisione sulla donazione degli organi e sulle celebrazioni funerarie del convivente. Previsto anche il diritto di successione nel contratto di locazione, nel caso di morte del convivente. Per quanto riguarda l’eredità, si ha diritto a un quarto del totale se il convivente ha figli o fratelli e sorelle; la metà se ci sono parenti fino al sesto grado e tutta la somma negli altri casi.
Il Cus può essere sciolto per comune accordo delle parti, per decisione unilaterale di uno dei due contraenti, per matrimonio di uno dei due contraenti.