«L’esenzione dall’Ici è materia del tutto estranea agli accordi concordatari, che nulla prevedono al riguardo e si applica alle sole attività religiose e di rilevanza sociale, deriva dalla legislazione ordinaria ed è del tutto uguale a quella di cui si giovano gli altri enti non commerciali, in particolare del terzo settore». Lo ha dichiarato mons. Giuseppe Betori, segretario generale della Cei, in riferimento all’attenzione dedicata dai media a presunti privilegi della Chiesa in materia fiscale legati al Concordato. Chi contesta un tale atteggiamento dello Stato verso soggetti senza fine di lucro operanti per la promozione sociale in campo assistenziale, sanitario, culturale, educativo, ricreativo e sportivo ha proseguito – manifesta una sostanziale sfiducia nei confronti di molteplici soggetti sociali di diversa ispirazione, particolarmente attivi nel contrastare il disagio e le povertà. Sarebbe infatti incongruo – prosegue Betori – che lo Stato gravasse quelle realtà, ecclesiali e non, che perseguono fini di interesse collettivo. A quanti poi mettono in discussione il Concordato tra Santa Sede e Italia, è bene far presente che esso ha prodotto pace sociale e frutti di collaborazione, di cui si avvantaggia tutto il popolo italiano.NESSUN PRIVILEGIO. Nessuna affermazione di privilegi: l’esenzione dall’Ici per la Chiesa e per tutti quei soggetti che non sono né Stato né mercato permette di erogare servizi assistenziali e sociali alle fasce più deboli della popolazione, altrimenti escluse da essi. Giuseppe Dalla Torre, rettore della Lumsa, chiarisce al Sir i termini del dibattito sulle presunte agevolazioni fiscali di cui gode la Chiesa in Italia, in merito alle quali l’esecutivo dell’Unione europea avrebbe chiesto al governo informazioni supplementari, oltre a quelle del 25 giugno scorso. L’Unione europea ricorda il giurista non ha nessuna competenza in materia di rapporti tra lo Stato e le chiese. Ogni Stato, infatti, ha una sua peculiare regolamentazione di tali rapporti, in base alla propria tradizione e alle situazioni delle diverse chiese, molto diverse tra di loro. E’ quanto stabilisce anche l’art. 52 del Trattato dell’Unione, poi non entrato in vigore. L’eventuale iniziativa dell’Unione europea, dunque, può riferirsi solo all’esenzione dall’Ici: un problema che non riguarda la Santa Sede, semmai la Chiesa italiana, ma non solo, perché tale facilitazione fiscale – prevista da un decreto legislativo del governo Amato del 1992 riguarda tutti quegli enti, istituzioni o confessioni religiose che hanno finalità sociali e senza fini di lucro.NON TOCCA LA CONCORRENZA. Dalla Torre definisce l’esenzione dall’Ici una disposizione giusta: Se non ci fosse commenta il prezzo da pagare per la società sarebbe molto alto, in termini di minori servizi assistenziali e sociali alle fasce più deboli della popolazione. Colta nella sua reale portata, l’esenzione dall’Ici incoraggia la società civile, cioè tutto ciò che non è né Stato né mercato, ad impegnarsi nel sociale. La questione dell’Ici, osserva dunque Dalla Torre, non tocca la concorrenza e non produce nessuna alterazione del mercato, perché riguarda ambiti, settori e servizi a cui il mercato non è interessato, e qualora lo fosse, lo sarebbe soltanto a costi elevati, che presuppongono redditi elevati e taglierebbero fuori la maggior parte della popolazione. Quanto alla confusione e all’abbinamento improprio, fatto da gran parte dei media, tra Chiesa italiana e Vaticano, Ici e Concordato, Dalla Torre commenta: E’ pretestuoso tirare in ballo il Concordato. L’Ici non è materia concordataria, e i concordati non si fanno e si disfanno, ma sono destinati a durare nel tempo. Il ricorso allo strumento del Concordato è del resto previsto dalla nostra Costituzione, nella parte che riguarda i principi fondamentali. UNA PROCEDURA RICORRENTE. Costituisce una procedura ricorrente la richiesta di informazioni da parte della Commissione europea agli Stati membri su questioni che siano in toto o in parte di competenza comunitaria. È quanto sta avvenendo da alcuni mesi fra Bruxelles e Roma a proposito del trattamento fiscale riservato dallo Stato italiano a enti non profit e comunità religiose, fra cui la Chiesa cattolica. Lo ribadisce, in una nota per i settimanali Fisc, GIANNI BORSA esperto in politiche europee e inviato di SirEuropa. Una prima richiesta di chiarimenti – precisa Borsa – ha già ricevuto risposta scritta dal Governo Prodi, cui potrebbe giungere una seconda richiesta di informazioni. Il condizionale è d’obbligo perché il portavoce della commissaria all’antitrust Neelie Kroes, Jonathan Todd, non chiarisce se una nuova indagine sarà avviata, mentre è certo che al momento la squadra Barroso non ha iniziato alcuna procedura ufficiale. E’ del resto un dovere d’ufficio della commissaria Kroes verificare che negli Stati membri non si violi la norma del Trattato Ue (art.87) che vieta gli aiuti di Stato alle imprese, tali da configurare un vulnus al principio di libera concorrenza. Le politiche comunitarie peraltro, conclude Borsa, non negano deroghe a tale principio, riconoscendo il valore di particolari attività sociali, assistenziali, culturali, di cooperazione che non abbiano esclusivo carattere economico.SCHEDA: Chiesa e fiscoNegli ultimi tempi la materia delle agevolazioni fiscali previste in favore della Chiesa cattolica si sta manifestando come uno dei temi più discussi e controversi. In particolare, vengono prese in considerazione due disposizioni: l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) (art. 7, lettera i, decreto legislativo n. 504/1992) per gli enti non commerciali e la riduzione dell’Imposta sul reddito delle società (Ires) a favore degli enti aventi finalità assistenziali (art. 6, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).Per quanto concerne l’esenzione dall’obbligo del pagamento dell’ICI per gli immobili appartenenti ad enti ecclesiastici, l’art. 7, lett. i, del decreto del 1992 sancisce l’esenzione per immobili [ ] destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Agli effetti civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto dirette all’esercizio dello stesso e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana). Per la loro peculiare destinazione gli enti ecclesiastici devono così essere esentati dal pagamento ICI.Rilevante in materia è la legge 206/2003, il cui art. 2 stabilisce che gli immobili degli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica e quelli della altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, e sono quindi esenti dall’ICI. Per effetto di alcune sentenze della Corte di cassazione (per es. la n. 4645/2004), si era giunti alla conclusione secondo cui, ai fini dell’esenzione, fosse necessario che nell’immobile non si svolgesse attività produttiva di reddito. La previsione interpretativa dell’art. 7, comma 2 bis della legge di conversione n. 248/2005 del decreto legge n. 203/05, però, aveva stabilito che l’esenzione spettava a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse (attività).Il legislatore, poi, è nuovamente intervenuto con un’altra disposizione interpretativa, a correzione della precedente. Al riguardo, l’art. 39 della legge n. 248 del 2006 (di conversione del decreto d’urgenza n. 223/2006) ha precisato che l’esenzione non opera se l’attività svolta all’interno dell’immobile è esclusivamente commerciale.Per quanto concerne invece l’Imposta sul reddito delle società, in base all’art. 6 del Dpr n. 601/1973 l’aliquota è ridotta alla metà in favore di enti e istituti di assistenza sociale, sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza, istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali.