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Le Istituzioni: il Consiglio dell’Unione europea

Il Consiglio è il principale organo decisionale dell’Unione europea. È l’emanazione degli Stati membri, di cui riunisce regolarmente i rappresentanti a livello ministeriale. In funzione dei punti all’ordine del giorno, il Consiglio si riunisce in formazioni diverse. Il Consiglio dell’Unione europea esercita tre funzioni essenziali: dispone di un potere di decisione; garantisce il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri; condivide la funzione di bilancio con il Parlamento europeo. Organo legislativo dell’Unione, esercita il potere legislativo in codecisione con il Parlamento europeo per un ampio spettro di competenze comunitarie; coordina le politiche economiche generali degli Stati membri; conclude accordi internazionali con uno o più Stati o organizzazioni internazionali; condivide il potere di bilancio con il Parlamento; prende le decisioni necessarie alla definizione e all’attuazione della politica estera e di sicurezza comune, sulla base degli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo; coordina le azioni degli Stati membri e adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Il Consiglio garantisce la rappresentanza degli Stati membri a livello dell’Unione europea e vi costituisce la principale istanza di decisione. I rappresentanti di governi che siedono nel Consiglio sono politicamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali ed ai cittadini che essi rappresentano. L’ambito di intervento del Consiglio riguarda i cosiddetti tre “pilastri” dell’Unione europea (Comunità europee, politica estera e di sicurezza comune e cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale).

Sede e composizione La sede del Consiglio è a Bruxelles dove si svolgono le sessioni ministeriali, tranne che nei mesi di aprile, giugno e ottobre, nei quali le sessioni si svolgono a Lussemburgo. Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il suo governo. Formalmente esiste un solo Consiglio, ma esso si riunisce in formazioni diverse a seconda dei temi all’ordine del giorno. La Presidenza del Consiglio è esercitata da ciascuno degli Stati membri, a turno, durante sei mesi. Il potere di decisioneIl potere di decisione del Consiglio si esercita per garantire la realizzazione degli obiettivi fissati dai trattati ed alle condizioni da essi previste. In linea generale, il Consiglio agisce solo su proposta della Commissione e nella maggior parte dei casi con la partecipazione del Parlamento europeo, nel quadro delle procedure di codecisione, di consultazione o di parere conforme. Nella misura in cui riguardano componenti essenziali delle sovranità nazionali, il Consiglio svolge un ruolo preponderante per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, settori nei quali i ruoli rispettivi del Parlamento e della Commissione sono più limitati. Sul piano dell’attuazione, la regola generale è che le competenze di esecuzione della legislazione comunitaria sono attribuite alla Commissione. Tuttavia, in casi specifici, il Consiglio può riservarsi il diritto di esercitare funzioni esecutive. Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membriIl Consiglio adotta ogni anno un progetto di orientamenti generali delle politiche economiche degli Stati membri che è oggetto di determinazione conclusiva del Consiglio europeo. In seguito, tale atto si traduce in una raccomandazione del Consiglio ed è accompagnato da un meccanismo di sorveglianza multilaterale. L’autorità di bilancioIl Parlamento e il Consiglio sono i protagonisti della procedura di adozione del bilancio annuale comunitario. Ogni anno, un progetto preliminare di bilancio viene sottoposto all’approvazione del Consiglio. In seguito, due successive letture consentono al Parlamento europeo di negoziare con il Consiglio al fine di modificare talune spese e garantire una corretta allocazione delle risorse di bilancio. Da ultimo, il Consiglio decide sulle spese definite obbligatorie, vale a dire essenzialmente le spese agricole e quelle che derivano da accordi internazionali con Paesi terzi. Le spese definite “non obbligatorie”, e l’adozione finale del bilancio, rientrano invece nell’ambito di competenza del Parlamento.

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