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ELEZIONI: LE TAPPE DEL PROCEDIMENTO PREPARATORIO AL VOTO

Gli italiani andranno dunque alle urne il 9 e il 10 aprile prossimi mentre le nuove Camere terranno la prima seduta il 28 aprile. E’ quanto ha stabilito il decreto di convocazione dei comizi elettorali che è stato firmato sabato 11 febbraio 2006 dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Queste sono le tappe più importanti del procedimento elettorale preparatorio:

– DEPOSITO DEI CONTRASSEGNI, DEL PROGRAMMA E INDICAZIONE CANDIDATO – Tra le ore 8 del 44mo e le ore 16 del 42mo giorno antecedente quello della votazione, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l’elezione alla Camera o al Senato, depositano presso il ministero dell’Interno il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste. All’atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici che si candidano a governare devono depositare il programma elettorale nel quale dichiarano nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.

– PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – La presentazione delle candidature è effettuata – nell’ambito di ciascuna circoscrizione per le elezioni della Camera o circoscrizione elettorale per le elezioni del Senato – per liste di candidati. Ciascuna lista è composta da un elenco di candidati in numero non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. La presentazione delle liste è effettuata presso la cancelleria della Corte d’Appello o del Tribunale sede dell’Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o dell’ufficio regionale per il Senato dalle ore 8 del 35mo giorno alle ore 20 del 34mo giorno antecedente quello della votazione.

– MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO – Il sistema per l’elezione della Camera e quello per l’elezione del Senato prevedono disposizioni simili riguardo all’espressione del voto e alle caratteristiche della scheda elettorale. L’elettore ha a disposizione una sola scheda che riproduce di contrassegni di tute le liste presentate. I contrassegni delle liste collegate in una coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un solo segno nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Non è prevista l’espressione di preferenze.

– OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO – Gli elettori possono votare dalle ore 8 alle ore 22 della domenica fissata per l’inizio della votazione (in questo caso il 9 aprile) e dalle ore 7 alle ore 15 del giorno successivo. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono essere proseguite senza interruzione e completate entro le ore 14 del giorno successivo. (ANSA).