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Legge regionale agevolazioni per l’acquisto prima casa da parte di famiglie di nuova costituzione

La legge è già stata pubblicata sul BURT N. 4 del 28/01/2004 SUP. PARTE III N. 10.DELIBERAZIONE 20 gennaio 2004, n. 5Bando per l’assegnazione di agevolazioni per l’acquistoprima casa da parte di famiglie di nuova costituzione.Il Presidente mette in approvazione la seguente propostadi deliberazione:IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l’articolo 46, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);Vista la deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2003, n. 141 che approva l’aggiornamento per l’anno 2003 del piano integrato sociale regionale (diseguito PISR) anni 2002/2004;Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 200, n. 819 che approva le Linee guida per l’aggiornamentodel piano sociale di zona 2002/2004 per la seconda annualità;Considerato che risulta disponibile sul Fondo sociale regionale una somma di euro 10.552.899,00 destinata ai sensi dell’articolo 46, comma 2, della legge 289/2002 delle famiglie di nuova costituzione per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;Considerato inoltre che di tale somma euro 4.666.400,00 sono state destinate come sostegno alla natalità e che risultano disponibili euro 5.886.499,00 per le finalità indicate al punto 3.4.3.2 dell’aggiornamento del PIRS 2002/2004 per l’anno 2003 “Azioni di sostegno alle famiglie di nuova costituzione per l’accesso alla prima casa”;Considerato infine che in relazione alla limitata somma disponibile, si ritiene opportuno agevolare l’acquisto della prima abitazione da parte delle famiglie e coppie con figli minori a carico come ulteriore sostegno alla natalità, emanando un bando di concorso regionale che prevede il rilascio di contributi a fondo perduto e il rilascio di garanzie su mutui;Ritenuto opportuno di avvalersi ai fini della verifica delle domande, della loro istruttoria, della formulazione della graduatoria, dell’erogazione del contributo e della costituzione del Fondo di garanzia della collaborazione di Fidi Toscana S.p.A. in considerazione della conoscenza e dell’esperienza acquisite nel settore;Ritenuto opportuno di destinare la somma di euro 5.886.499,00 da utilizzare per il finanziamento del bando;Considerato che la somma di euro 5.886.499,00 risulta disponibile nel capitolo 17416 unità previsionale di base (UPB) 2.3.2;Acquisito il parere della Commissione politiche sociali in data 10 ottobre 2003;Acquisito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria di cui alla legge regionale 8 marzo 2000 n. 22 (Riordino delle norme per l’organizzazione del servizio sanitario regionale), espresso nella seduta del 15 ottobre 2003;Ritenuto opportuno di approvare il bando per l’assegnazione di agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di famiglie e coppie di nuova costituzione di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;DELIBERA1. di approvare il bando per l’assegnazione delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di famiglie e coppie di nuova costituzione di cui all’allegatoA) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;2. di individuare quale soggetto attuatore delle finalità del bando FIDI Toscana S.p.A.;3. di destinare la quota di euro 5.886.499,00 del Fondo sociale a finanziamento del bando;4. di stabilire che gli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento facciano capo alla UPB 2.3.2 capitolo 17416;5. di impegnare la Giunta regionale a mettere a disposizione della FIDI Toscana S.p.A. la somma al fine della gestione del provvedimento;6. di impegnare la Giunta regionale ad approvare la graduatoria predisposta da FIDI Toscana S.p.A. e in considerazione del rilievo sociale della stessa, di portare il contenuto a conoscenza della generalità dei cittadini attraverso la comunicazione al Consiglio regionale e la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;7. di incaricare la Giunta regionale di attivare un monitoraggio dell’attuazione del bando e di riferirne in Consiglio regionale;8. di invitare la Giunta regionale a dare continuità al provvedimento per un ulteriore biennio sulla base dei trasferimenti del Fondo sociale nazionale;9. di stabilire che la presente deliberazione, unitamente all’allegato A), sia pubblicata in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.Bando di assegnazione di contributi per l ‘acquisto della prima casa a famiglie e coppie di nuova costituzione con figli.Agevolare l’acquisto della prima casa a favore di famiglie e coppie di nuova costituzione residenti in Toscana con la presenza di figli.BeneficiariFamiglie e coppie con uno o più figli a carico di età non superiore a 6 anni o che siano in attesa di un figlio per stato di gravidanza attestato.Ai fini del presente bando le famiglie e coppie sono individuate quando alla data di pubblicazione del bando hanno contratto matrimonio da non più di trentasei mesi ovvero hanno residenza in comune da più di dodici mesi e da non oltre trentasei mesi. Entrambi i componenti non devono avere superato l’età di trentotto anni, limite elevabile a quaranta anni per soggetti con invalidità non inferiore al 67%.Possono accedere agli eventuali residui dei fondi previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n.289, articolo 46, comma 2, le famiglie anche senza figli in presenza dei requisiti previsti.Requisiti di accessoI componenti delle famiglie e coppie, oltre ai requisiti sopraindicati, devono:a) essere cittadini italiani o dell’Unione europea, ovvero, qualora cittadini extracomunitari, essere in possesso di carta di soggiorno ed esercitare regolare attività di lavoro subordinato o lavoro autonomo;b) avere percepito un reddito complessivo nell’anno precedente alla presentazione della domanda, determinato ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.457 (Norme per l’edilizia residenziale) e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a euro 34.000,00;c) assumere la residenza nell’alloggio oggetto di agevolazione entro dodici mesi dalla data di ammissione al contributo, e comunque al momento della piena disponibilità;d) non essere proprietari o in possesso di altro alloggio adeguato (così come definito dalla legge 27 luglio 1978,n.392 concernente la disciplina delle locazioni degli immobili urbani) nel territorio nazionale;e) dichiarare di non aver usufruito e di impegnarsi a non fruire di altri contributi previsti da leggi regionali o agevolazioni pubbliche per l’acquisto della prima casa.I requisiti devono essere posseduti al momento del bando.Requisiti dell’alloggioL ‘alloggio non deve avere le caratteristiche dell ‘abitazione di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2.8.1969, n.1072.L’alloggio deve essere acquistato da terzi a titolo oneroso. Sono esclusi dal contributo gli alloggi autocostruiti e l’acquisto da ascendenti o discendenti di prima e seconda generazione e da collaterali di primo grado.Nel caso di coppie con residenza in comune, l’alloggio dovrà essere cointestato eventualmente anche in percentuale differenziata.Tipologie di aiutoContributo a fondo perduto.Rilascio di garanzie su mutui.Entità del contributo a fondo perdutoSulla spesa di acquisto come risulta dal rogito notarile è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 15% fino ad un totale massimo di euro 15.000,00.Sulla spesa di acquisto come risulta dal rogito notarile, al netto del contributo a fondo perduto può essere rilasciata ai beneficiari una garanzia integrativa della garanzia ipotecaria richiesta dalla banca.Tale garanzia non può essere superiore al 20% della spesa di acquisto al netto del contributo a fondo perduto e comunque per un importo massimo di euro 50.000,00.Per i lavoratori atipici,cioè coloro che hanno un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, che sono iscritti al Fondo Gestione Separata INPS (legge 8 agosto 1995, n. 335 concernente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)la garanzia integrativa è elevata al 50% per un importo massimo di euro 70.000,00.L’ammontare dell’impegno massimo ammissibile dal fondo con il rilascio della garanzia integrativa di quella ipotecaria è fissato pari a venti volte il saldo del fondo.A tal fine è istituito un fondo di garanzia di euro 886.000,00.L’ammontare del rischio effettivo in essere,tempo per tempo è dato dalle garanzie rilasciate a valere sul fondo e non ancora estinte o escusse.La garanzia decade automaticamente quando il debito residuo per capitale ed interessi è coperto dalla garanzia ipotecaria con un rapporto cauzionale non inferiore al 70%. Nel caso di garanzia in favore di lavoratori atipici la garanzia decade quando il debito residuo per capitale e interessi è coperto dalla garanzia ipotecaria con un rapporto cauzionale non inferiore al 40%.Per conto della Regione Toscana, Fidi Toscana si farà promotrice presso il sistema bancario per la costituzione di un plafond per la concessione dei mutui con l’agevolazione regionale alle migliori condizioni di tasso di interesse e di speseModalità di presentazione delle domande, istruttoria, formazione graduatorie ed ammissioneLa domanda di accesso al contributo dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente bando ed essere presentata a Fidi Toscana S.p.A (soggetto attuatore del presente bando) a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Piazza della Repubblica n.6 -50123 Firenze.Il bando e la modulistica per la presentazione della domanda sono disponibili presso la Regione Toscana Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Area Sistemi dei Servizi e delle Prestazioni Socio-Assistenziali, presso la sede di Fidi Toscana Spa o prelevabili dai seguenti siti web: www.regione.toscana.it o www.fiditoscana.it Le domande potranno essere presentate dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del presente atto sino al 1 marzo 2004.Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta.Fidi Toscana provvederà all’istruttoria delle domande di contributo verificando la rispondenza con quanto richiesto dal bando.La graduatoria sarà formulata sulla base del minor reddito determinato come sopra specificato e a parità di reddito dall’eventuale numero di figli comprendendo nel computo anche la gravidanza in atto, dalla collocazione in zona montana dell’immobile. La graduatoria sarà redatta da Fidi Toscana entro trenta giorni dalla data ultima per la presentazione delle domande e trasmessa alla Giunta Regionale per l ‘approvazione.La stessa verrà pubblicata sul B.U.R.T. entro trenta giorni dall ‘approvazione da parte di Fidi Toscana S.p.A.Le domande relative alla richiesta di garanzia saranno valutate per quanto riguarda l’affidabilità del richiedente secondo i normali criteri adottati dagli istituti di credito per l’accensione dei mutui.Per conto della Regione Toscana, la Fidi Toscana S.p.A. dà comunicazione ai soggetti beneficiari dell’avvenuta concessione del contributo come dà comunicazione della non ammissione al contributo stesso.L’erogazione del contributo ed il rilascio della garanzia integrativa avvengono in un’unica soluzione, entro dieci giorni dalla presentazione dell’atto di compravendita che deve essere presentato non oltre tre mesi dalla data di ammissione al contributo, dopo aver verificato la documentazione necessaria per il pagamento del contributo e la permanenza dei requisiti di ammissione.Eventuali richieste di deroga rispetto alla decorrenza dei termini dovranno essere suffragate con documentazione atta a dimostrare l’esistenza di impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.DocumentazioneAlla domanda di contributo dovrà essere allegata:x dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esistenza dei requisiti e l’assenza di impedimenti;x in caso di sussistenza copia del preliminare di acquisto o altro documento equipollente o di atto di assegnazione di alloggio, se trattasi di socio di una cooperativa, fatto salvo il rispetto del requisito di cui alla lettera c) del paragrafo intitolato “I requisiti di accesso ”.Decadenza diritto al contributoIl diritto alle agevolazioni decade:– qualora venga meno la sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando;– qualora i beneficiari rifiutino i controlli disposti dalla Regione Toscana;– per alienazione o cessione in affitto dell’abitazione nei successivi cinque anni dalla data di pagamento del contributo.(Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 28.1.2004)Bando prima casa (modulo Burt)