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Statuto, ecco il testo approvato dal Consiglio

Il consiglio regionale toscano ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale. La votazione si è chiusa alle 21,50 di giovedì 6 maggio, dopo una discussione in aula durata due giorni. La nuova Carta della Toscana è stata approvata con 41 sì, 4 no e 2 astenuti (47 i consiglieri presenti). Hanno votato a favore Ds, Margherita, Sdi, Verdi, An, e Fi. Hanno votato no Prc e Pdci. Astenuto il gruppo dell’Udc. Il provvedimento dovrà tornare in aula per l’approvazione definitiva, come previsto dalla Costituzione (art.123), non prima di due mesi. Tra gli aspetti più qualificanti della nuova Carta, l’elezione diretta del presidente della giunta; l’aumento del numero di consiglieri fino a 65; «la valorizzazione e la tutela della famiglia fondata sul matrimonio» e «il riconoscimento delle altre forme di convivenza»; la promozione, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’estensione del diritto di voto agli immigrati.

Il primo articolo afferma che “la Regione Toscana rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell’unità e indivisibilità della Repubblica Italiana sorta dalla Resistenza e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all’Unione Europea” mentre il secondo definisce il territorio (che comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, ndc), Firenze come città capoluogo, lo stemma e il gonfalone. Entrambi sono stati approvati all’unanimità.

Il primo nodo politico si è avuto sul terzo articolo che è quello dei principi generali. Sul voto agli immigrati respinti gli emendamenti di Forza Italia e Alleanza Nazionale, è rimasto quello originale, che fra le altre cose, afferma che “la Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale ed istituzionale, opera per l’integrazione delle politiche con le Autonomie locali, riconosce e favorisce le formazioni sociali ed il loro libero sviluppo” garantendo al contempo “la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani residenti all’estero alle scelte politiche regionali” e promuovendo “l’effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all’estero”. Nella formulazione approvata a maggioranza dall’Aula, inoltre, “la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione del diritto di voto agli immigrati”. L’articolo è stato approvato a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi del Centrosinistra e di Rifondazione comunista e l’astensione del Centrodestra.

Nuova formulazione per il diritto alle pari opportunità, sì alla valorizzazione della famiglia e al riconoscimento delle altre forme di convivenza, respinti gli emendamenti su diritto alla vita e tutela dei consumatori, novità per diritto all’informazione e per le zone montane, insulari e i comuni minori. Sono i punti principali del nuovo articolo 4, quello sulle finalità, uno dei più importanti e dibattuti del nuovo Statuto della Regione Toscana. Hanno votato a favore i gruppi della maggioranza, Rifondazione comunista e due consiglieri di Forza Italia (Paolo Marcheschi e Angelo Pollina), contro i consiglieri dell’Udc, mentre Forza Italia si è astenuta e Alleanza nazionale pur rimanendo in aula ha scelto di non partecipare al voto. Il primo punto discusso è stato il diritto alla vita, con due emendamenti dell’Udc, per inserire tra le finalità “il riconoscimento della persona quale principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali” e “la difesa del diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale”; un altro emendamento di Alleanza nazionale proponeva la semplice dizione “diritto alla vita”. Una impostazione che è stata condivisa dai consiglieri di An, FI, Udc, insieme a Gianluca Parrini (Margherita) a titolo personale, ma non dagli altri gruppi: gli emendamenti sono stati respinti.

Molto tempo è stato dedicato al diritto alle pari opportunità

Terzo tema “caldo” è stato quello del riconoscimento delle forme di convivenza diverse dalla famiglia, probabilmente il tema che ha diviso di più le coscienze dei consiglieri e della società toscana, ma dal voto dell’aula è uscito riconfermato il testo iniziale:“ La Regione persegue tra le finalità prioritarie la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio; il riconoscimento delle altre forme di convivenza.” La proposta di emendamento avanzata dall’Udc, ed illustrata da Franco Banchi, di eliminare dal testo “il riconoscimento delle altre forme di convivenza” è stata respinta dal voto della maggioranza; respinto anche un emendamento di mediazione proposto da Forza Italia e illustrato da Lorenzo Zirri, per sostituire al testo iniziale “il riconoscimento di convivenze stabili tra persone di sesso diverso” (su questo si è registrato il voto favorevole di Gianluca Parrini e l’astensione dell’Udc); respinto infine un emendamento di Rifondazione comunista e Comunisti italiani, che voleva aggiungere al riconoscimento anche “la tutela” delle altre forme di convivenza (astensione dai Ds, voto contrario da centro-destra e Margherita, voto favorevole da Fabio Roggiolani dei Verdi).

E’ stata accolta una proposta avanzata da Comunisti italiani e Rifondazione sul tema del lavoro, con l’aggiunta del diritto “ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori”. Accolto anche un emendamento dei membri della commissione Attività culturali (prima firmataria Lucia Franchini della Margherita), per inserire “la promozione dei diritti al pluralismo dell’informazione e della comunicazione e dell’accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo”. Unanimità, poi, per la valorizzazione dei territori montani ed insulari e dei comuni minori, sulla base di un emendamento proposto da Leopoldo Provenzali (FI) (poi ritirato perché ricompresso in un nuovo testo, primo firmatario Gianluca Parrini, sulla tutela della montagna).

Aumentano fino ad un massimo di 65 il numero dei consiglieri regionali. Con l’opposizione di Rifondazione Comunista e PdCI contrari all’elezione diretta del presidente della Regione e per il mantenimento degli attuali 50 rappresentanti eletti, l’articolo 6 è stato approvato dagli altri gruppi presenti in aula.

Sempre con il voto contrario di PRC è passato anche l’articolo 10, con cui in Consiglio verrà istituita la figura del “portavoce dell’opposizione”, espresso dai gruppi della coalizione di minoranza maggiormente significativa.

All’unanimità è passato l’articolo 11 che riequilibria le funzioni del Consiglio regionale rispetto ai poteri dell’esecutivo. Con un emendamento di Pieraldo Ciucchi (Sdi) è stato modificato l’articolo 16 sulla composizione dei gruppi consiliari (contro Ricci di PRC), permettendone la costituizione con due rappresentanti invece di tre della medesima lista presentata alle elezioni.

La discussione in Consiglio sul nuovo Statuto è stata particolarmente vivace quando si è trattato di votare l’articolo 31, che sancisce uno dei perni della forma di governo decisa dalla nuova carta: l’elezione diretta del presidente della Giunta regionale. L’articolo, approvato a maggioranza nella sua formulazione originaria, stabilisce che il presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al Consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale regionale; ancora, stabilisce che il presidente della Giunta fa parte del Consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione; infine, al terzo comma, stabilisce che il presidente della Giunta non partecipa alla votazione per l’elezione del presidente del Consiglio e dell’ufficio di presidenza. Gli emendamenti presentati all’articolo 31 e discussi in aula sono stati sei tutti respinti o ritirati.

Sull’articolo 42 dello Statuto regionale è stato raggiunto un importante accordo fra le forze politiche che hanno scritto e poi approvato un emendamento che raccoglie le indicazioni di maggioranza, opposizione e Giunta regionale. L’articolo riguarda il potere regolamentare che viene esercitato dalla Regione. Un ruolo importante spetta alle commissioni consiliari che devono dare obbligatoriamente il loro parere sui regolamenti, prima dell’approvazione da parte della Giunta. Questo deve avvenire entro il termine di trenta giorni, dopo il quale la Regione può procedere all’approvazione.

Sono stati approvati dall’aula con voto unanime l’articolo 55 Commissione pari opportunità e l’articolo 56 Difensore civico. Per la prima volta entra nello statuto regionale la Commissione per le pari opportunità fra donne e uomini che è istituita con legge, è organismo autonomo con sede presso il Consiglio regionale. L’articolo 56 riconferma il ruolo è l’importanza del Difensore civico regionale già presente nello statuto precedente. Una novità assoluta è rappresentata dall’articolo 57 che istituisce il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto. Il collegio di garanzia si pronuncia sull’ammissibilità dei referendum popolari e sui conflitti di attribuzione tra organi regionali. La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l’autonomia e l’indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti. L’articolo 57 è stato approvato con il voto favorevole di DS, Margherita e del centro destra, mentre il voto contrario è stato espresso da Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e Verdi.

I titoli VI, VII e VIII della carta fondamentale toscana definiscono rispettivamente il sistema delle autonomie, gli altri rapporti istituzionali e la partecipazione dei cittadini. Il nuovo Statuto toscano, con l’articolo 58, afferma che “la Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà” e con l’articolo 59 parla di “sussidiarietà sociale”. Uno dei punti più importanti fra quelli relativi al titolo V è quello che garantisce le “autonomie funzionali”. In tal senso l’articolo 60 afferma che “la Regione valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all’attività propria e degli Enti locali”.

L’articolo 61 introduce nell’ordinamento regionale la Conferenza permanente delle autonomie sociali, un organismo consultivo sugli atti della programmazione economica, sociale e territoriale. L’articolo 62 sulla “sussidiarietà istituzionale” è stato al centro di un vivace dibattito tra centrodestra e centrosinistra; alla fine è stato raggiunto un accordo: il nuovo testo prevede che la Regione conferisca agli Enti locali le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza. Lo stesso articolo, oltre a promuovere la collaborazione istituzionale fra gli Enti locali, valorizza anche il ruolo delle Comunità montane e dei Circondari.

Del rapporto con le altre Regioni, con lo Stato, con l’Unione Europea e delle relazioni internazionali, nel senso che riconosce alla Regione la possibilità di avere una sorta di piccola ma propria “politica estera”, si occupa il titolo VII dello Statuto. Nel quadro dei limiti imposti dalla Costituzione italiana, la Regione si pone infatti come soggetto che partecipa alla formazione degli atti europei e che, come recita l’articolo 71, “nelle materie di competenza regionale conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati”.

Il capitolo VIII definisce infine la partecipazione dei cittadini alla vita regionale. L’articolo 72 afferma fra l’altro che “la Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi” e che “i partiti politici sono strumenti fondamentali della partecipazione”.

Ma l’articolo sul quale si è avuta la discussione più ampia (anche se poi l’approvazione è stata all’unanimità) è il numero 75 che, su proposta del consigliere Maurizio Dinelli di Forza Italia, abbassa il quorum per il referendum popolare abrogativo. In base al precedente regolamento, infatti, erano necessarie 30 mila firme per richiedere il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale, ed il referendum era valido se partecipava al voto il 50 per cento più uno degli aventi diritto, invece col nuovo testo serviranno sì 40 mila firme per la richiesta di referendum ma perché sia valido potrà partecipare al voto il 50 per cento di coloro che hanno votato alle ultime tornate regionali svolte. In altre parole, attualmente, basterebbe il 35 per cento circa di aventi diritto dal momento che alle ultime elezioni regionali ha votato circa il 70 per cento degli aventi diritto.

Lo Statuto consta in tutto di 82 articoli. L’ultimo sancisce la pari dignità fra i generi.

Ecco gli articoli più significativi

Voto agli immigrati«La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione del diritto di voto agli immigrati». (art. 3, comma 6) Finalità principaliÈ uno degli articoli chiave dello Statuto perché fissa gli obiettivi che «La Regione persegue, tra le finalità prioritarie». Eccoli in estrema sintesi: a) «diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori»; b) «pluralismo dell’informazione»; c) «il diritto alla salute»; d) protezione dei minori; e) diritti dei disabili; f) pari opportunità tra uomini e donne; g) «la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio»; h) «Il riconoscimento delle altre forme di convivenza»; i) promozione della scienza e della ricerca scientifica; l) tutela dell’ambiente; m) «la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico»; n) «la promozione dello sviluppo economico»; o) «libertà di iniziativa economica pubblica e privata» e «responsabilità sociale delle imprese»; p) «la promozione della cooperazione»; q) «la tutela e la promozione dell’associazionismo e del volontariato»; r) «la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra i popoli, culture e religioni»; s) rifiuto della xenofobia e altre forme di discriminazione; t)«l’accoglienza solidale delle persone immigrate»; u) promozione di iniziative contro pena di morte e tortura; v) riconoscimento e promozione delle autonomie locali; z) «buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità». (art. 4) Elezione e composizione«Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge elettorale regionale. Il numero dei consiglieri è sessantacinque». (art. 6) Prerogative dei consiglieri«I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni». (art. 9, comma 1) Portavoce della minoranza«Il regolamento interno prevede la istituzione di un portavoce dell’opposizione, espresso dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa, e ne garantisce le funzioni». (art. 10, comma 2) Presidente per 30 mesiIl presidente del consiglio regionale è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi; dal terzo è sufficiente la maggioranza dei componenti. Il presidente del consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile». (art. 12) Requisiti per il gruppo«Ogni gruppo è formato da almeno due consiglieri; può essere formato anche da un consigliere, se esso sia l’unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali». (art. 16, comma 2) Elezione diretta del Presidente«Il presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al Consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale regionale (art. 31, comma 1) Dimissioni e scioglimento«La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con l’indizione entre tre mesi di nuove elezioni». (art. 33, comma 6). Giunta e assessori«La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non inferiore a otto e non superiore a quattordici. Gli assessori sono nominati dal presidente della giunta. La nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto dall’incarico di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente, secondo le modalità previste dalla legge elettorale». (art. 35, commi 1-3) Regolamenti«I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la giunta può procedere all’approvazione del regolamento». (art. 42, comma 2) Pari opportunità«La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita per legge». (art. 55, comma 1) Collegio di garanzia«È istituito, con sede presso il consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto; (…) dura in carica sei anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili». (art. 57 commi 1 e 5) Autonomie sociali«La legge disciplina la conferenza permanente delle autonomie sociali, che si riunisce in almeno tre sessioni annuali per esprimere proposte e pareri al consiglio ai fini della formazione degli atti della programmazione economica, sociale e territoriale». (art. 61, comma 1) Sussidiarietà«La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, conferisce con legge agli enti locali le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza». (art. 62, comma 1) Consiglio autonomie locali«Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l’organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta (art. 66, comma 1). Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali si riunisconio in seduta congiunta almeno una volta l’anno, per l’esame di problemi di comune interesse». (art. 67, comma 1). Relazioni internazionali«La Regione promuove e sviluppa relazioni internazionali, volte ad affermare, nel rispetto dell’interesse nazionale, principi di dialogo e di amicizia tra i popoli, di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale, di sostegno dei diritti e dei valori del’identità toscana. La Regione, nelle materie di competenza regionale, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad un altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle fonti da essa richiamate». (art. 71) Partecipazione dei cittadini«La Regione promuove (…) la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l’amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali. La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi». (art. 72, commi 1 e 2) Iniziativa popolare«L’iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali». (art. 74, comma 1) Referendum«Il referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale è indetto su richiesta di quarantamila elettori della regione. (…) La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi (art. 75, commi 1 e 4). Il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto su richiesta di trentamila elettori della regione». (art. 76, comma 1)

Il testo integrale dello Statuto regione Toscana (formato .pdf)

Luci e ombre del nuovo Statuto regionale

Legge elettorale regionale