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Statuto, i punti contestati dal governo
Sono 8 su 82 gli articoli dello Statuto della Regione Toscana impugnati il 3 agosto 2004 dal Consiglio dei Ministri. Due degli articoli sono contestati in più parti. Oltre alle questioni del riconoscimento delle altre forme di convivenza, della tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico (entrambe contenute dell’articolo sulle «finalità principali») e quella della disciplina dei tributi propri degli enti locali, il governo ha contestato tra i «principi generali» il comma sull’estensione del diritto di voto agli immigrati e il quorum previsto per la validità del referendum abrogativo (la norma approvata prevede che la proposta di abrogazione è approvata se partecipa al voto la maggioranza dei votanti delle ultime elezioni regionali e se si ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, in sostanza si abbassa il quorum).
Sono state contestate anche le norme sui tempi di approvazione del programma della giunta fissati nello statuto in dieci giorni, sulla disciplina dell’accesso agli atti amministrativi (lo statuto elimina la necessità di motivare la richiesta di accesso agli atti), sulla formazione degli atti amministrativi (lo Statuto prevede che essi debbano essere sempre motivati).
Altre contestazioni riguardano la possibilità di uniformare l’organizzazione e lo svolgimento di funzioni conferite agli enti locali per «specifiche esigenze unitarie» e le modalità dei rapporti con l’Unione Europea.
Questi, nel dettaglio, gli articoli dello Statuto della Toscana contestati.
Art. 3 Principi generali; comma 6 – La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione del diritto di voto agli immigrati.
Art. 32 Programma di governo e formazione della giunta; comma 2 – Il programma è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione.
Art. 63 Regolamento degli enti locali; comma 2 – La legge, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità.
Art. 64 Risorse finanziarie; comma 2 – La legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli.
Art. 70 Rapporti con l’Unione Europea – Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell’ambito delle rispettive attribuzioni.
Art. 75 Referendum abrogativo; comma 4 – La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. (ANSA).