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Proposta di legge regionale sulla droga

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANAPROPOSTA DI LEGGE N. 382PROT. N. 10831/2.104/BIS DEL 28.09.2004

NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SULL’USO PROBLEMATICO DI SOSTANZE PSICOATTIVE E SULLE DIPENDENZE PATOLOGICHE NEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Cons. Federico GELLICons. Filippo FOSSATICons. Pieraldo CIUCCHICons. Fabio ROGGIOLANICons. Nino FROSINI SOMMARIO:TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 OggettoART. 2 PrincipiArt. 3 Definizioni

TITOLO II – LIVELLI DI ASSISTENZA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Art. 4 Livelli di assistenza generaleArt 5 Livelli di assistenza specifici

TITOLO III – PROGRAMMAZIONE

Art. 6 Programmazione aziendale

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Art.7 Assetto organizzativoArt. 8 Comitato delle dipendenze patologicheArt. 9 Comitato di Coordinamento regionale per le dipendenze patologicheArt. 10 Azione programmata regionaleArt.11 AccreditamentoArt. 12 Norme finali RELAZIONEINTRODUZIONESebbene non tutti i consumi di sostanze psicoattive, legali e illegali, siano da considerarsi problematici e/o patologici, tuttavia l’impatto dei consumi problematici e delle dipendenze patologiche sulla qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e della comunità con i danni direttamente e indirettamente correlati (legali, sociali, sanitari) rende improrogabile un intervento normativo regionale teso a consolidare e valorizzare, in un contesto paritetico, le risorse pubbliche e del terzo settore accreditato, a rendere omogenei gli assetti organizzativi e ad adeguare i livelli gestionali all’attuale realtà del “fenomeno droga”.

La Regione Toscana pertanto

RICONOSCE che i profondi cambiamenti sociali e culturali avvenuti negli ultimi anni nell’ambito dell’uso di sostanze stupefacenti, l’affacciarsi sul mercato nazionale e internazionale di nuove sostanze, l’espandersi dei fenomeni delle dipendenze a strati sempre più vasti di popolazione, l’emergere di nuovi stili di consumo, in particolare nelle fasce giovanili, di sostanze legali ed illegali, il manifestarsi di fenomeni di dipendenza anche in assenza di uso di sostanze, richiedono l’individuazione e la definizione di politiche socio-sanitarie in grado di cogliere l’ampiezza e la complessità del fenomeno.

PRENDE ATTO con soddisfazione dell’evoluzione delle strategie pubbliche di contrasto alle droghe nella gran parte dei paesi della UE, sempre più orientate– a ridurre l’ambito di intervento penale e ad ampliare l’area di intervento socio-sanitario– a distinguere fra i modelli di consumo (uso, uso problematico e dipendenze) e a differenziare le diverse sostanze, a seconda del maggiore o minore rischio farmacologico, con ricadute sia sul versante penale (attraverso la decriminalizzazione delle sostanze a minor rischio farmacologico) che sociosanitario (cercando di prevenire la marginalizzazione sociale di tutti i consumatori)– a considerare la riduzione del danno come un “pilastro” delle strategie sociosanitarie, che integra la prevenzione e il trattamento– ad estendere la gamma dei programmi e degli interventi, ricorrendo a sperimentazioni scientifiche (come per i trattamenti con eroina)

INTENDE il consumo di sostanze psicotrope come un fenomeno variegato, mutevole e complesso nelle sue componenti mediche, psicologiche, e socioculturali, fortemente connesso agli stili di vita dei cittadini e che richiede un adeguamento costante di risorse e strumenti di intervento.

RIFIUTA ogni possibile criminalizzazione e conseguente penalizzazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro familiari, promuovendo la cultura della salute e del benessere con azioni informative e educative volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini in merito ai rischi associati ai consumi di sostanze psicotrope, legali e illegali, e ai nuovi consumi di sostanze, in particolare tra i giovani.

RIBADISCE con forza i principi che definiscono le politiche e gli ambiti all’interno delle quali si realizzano gli interventi nel settore delle dipendenze attraverso gli strumenti di programmazione sanitaria e sociale.

INDICA nella forte integrazione esistente tra i servizi pubblici e terzo settore il modello di intervento più appropriato per una completa presa in carico di persone con problemi di dipendenza e delle loro famiglie.

SVILUPPA politiche socio-sanitarie complessive, tese a una riduzione generalizzata dell’uso delle sostanze, legali e illegali, e/o alla riduzione dei rischi correlati all’uso, integrandole in un sistema di promozione del benessere per l’intera popolazione ed in particolare per le fasce a maggior rischio di emarginazione sociale.

SANCISCE il diritto delle persone ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate alle patologie da sostanze stupefacenti e psicotrope, legali e illegali, e da comportamenti assimilabili e correlati; ribadisce il diritto alla tutela del posto di lavoro ed alla privacy dei lavoratori dipendenti che si sottopongono ad un trattamento residenziale socio-riabilitativo, come stabilito nella legislazione corrente.

VALORIZZA le specifiche capacità di intervento delle organizzazioni del privato sociale, del volontariato organizzato e dei gruppi di auto-mutuo aiuto che operano, senza fini di lucro, nell’ambito della prevenzione, cura, riduzione del danno, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con problemi di dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope, legali e illegali.

INDIVIDUA nelle comunità locali il luogo privilegiato per gli interventi di inclusione sociale e di riduzione del danno secondo gli specifici bisogni della singola persona e della sua famiglia, attraverso la rete dei servizi, pubblici e del privato sociale ed il coinvolgimento di tutti i soggetti, istituzionali e non, presenti sul territorio.

TUTELA la salute dei cittadini con dipendenze patologiche nel rispetto della dignità e della libertà della persona, della qualità e dell’appropriatezza delle cure, favorendone l’inclusione sociale in rapporto alle sue specifiche esigenze e bisogni di salute.

GARANTISCE adeguati livelli di formazione e di aggiornamento di tutto il personale che opera nel sistema integrato regionale di assistenza ai comportamenti di abuso, alle dipendenze patologiche e ai rischi connessi ai nuovi consumi di sostanze; TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALIArt. 1Oggetto 1. La presente legge, nell’ambito delle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come successivamente modificato, declina i livelli essenziali di assistenza per le dipendenze patologiche, di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, garantiti dal Sistema Sanitario regionale, il cui accesso è garantito a tutte le persone presenti sul territorio regionale e detta le disposizioni in materia di:a) criteri di accesso e di erogazione delle prestazioni nel rispetto del principio di equità; b) organizzazione del settore delle dipendenze nel servizio sanitario regionale, promuovendo e garantendo la partecipazione degli enti ausiliari e del terzo settore;c) strumenti e procedure della programmazione, sanitaria e sociale. ART. 2Principi

1. La Regione inserisce a pieno titolo nell’ambito della tutela della salute la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei consumatori problematici e delle persone con dipendenze patologiche.

2. La Regione assiste i consumatori problematici e le persone con dipendenze patologiche, intervenendo per favorirne l’affrancamento dall’uso delle sostanze e/o ridurre i rischi e i danni correlati all’uso, e per mantenerne e migliorarne la qualità della vita .

3. La Regione tutela la salute dei cittadini consumatori problematici e con dipendenze patologiche quale diritto fondamentale dell’individuo, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, della qualità e appropriatezza delle cure in rapporto a specifiche esigenze e bisogni di salute.

4. La Regione assicura altresì: a)le azioni di sensibilizzazione e di promozione della salute dirette a contrastare la diffusione dei consumi di sostanze psicotrope, legali e illegali, ed a ridurre i rischi correlati, anche mediante servizi di consulenza e di orientamento; b)le attività di prevenzione primaria finalizzate ad impedire che chi non fa uso di sostanze psicotrope, chi le sperimenta o ne fa un uso ricreativo, cominci ad usarle in maniera dannosa;c)gli interventi di prevenzione secondaria miranti a impedire l’insorgenza di una dipendenza patologica; d)il sostegno ai servizi sanitari e sociali di primo intervento, alle unità di strada ed agli altri programmi di bassa soglia finalizzati a ridurre i rischi per la salute per le persone con dipendenze patologiche non ancora in condizioni tali da poter sospendere l’uso di sostanze psicotrope;e)la promozione e il sostegno ad iniziative di sperimentazione di nuovi interventi di riduzione del danno ed in particolare: l’offerta gratuita di analisi delle sostanze per i consumatori anche se non utenti del singolo servizio, la predisposizione di luoghi igienicamente idonei presso i quali è possibile l’assunzione di sostanze;f) il sostegno alle misure di tutela del posto di lavoro a favore dei lavoratori dipendenti che si sottopongono ad un trattamento residenziale socio-riabilitativo, nel rispetto dell’ordinamento vigente;g)la tutela della privacy. Art. 3Definizioni 1. Ai fini della presente legge si definiscono: a) Patologie da Sostanze Psicotrope: rientrano in tale categoria le dipendenze e l’abuso:a1. Dipendenze: sindromi primarie, a carattere cronico-recidivante, correlate ad alterazioni dei sistemi cerebrali della gratificazione, dell’apprendimento e della memoria e connotate da appetizione per una o più sostanze psicotrope, marcata difficoltà alla rinuncia e reiterazione del loro consumo anche in presenza di problemi significativi allo stesso correlati.a2. Abuso: modalità patologica d’uso di una o più sostanze psicotrope dimostrata da conseguenze avverse ricorrenti correlate al ripetuto consumo (menomazione e/o disagio clinicamente significativo). b) Patologie Indotte: sindromi da deprivazione, da intossicazione acuta e disturbi mentali direttamente associabili al consumo di sostanze psicotrope. c) Patologie Associate: patologie concomitanti e/o correlate alle dipendenze patologiche di interesse specialistico tossicologico, psichiatrico, infettivologico, ostetrico-ginecologico, pediatrico, endocrinologico, etc. d) Condizioni Assimilabili: rientrano in tale categoria comportamenti (gioco d’azzardo patologico, videodipendenze, disturbi del comportamento alimentare, uso di sostanze a scopo di doping, ecc.) assimiliabili alle dipendenze patologiche da sostanze psicotrope in quanto caratterizzati da una relazione con una sostanza, situazione o comportamento connotata da reiterazione e marcata difficoltà alla rinuncia. e) Percorsi Assistenziali per le Dipendenze Patologiche: modalità organizzate con cui il Servizio Sanitario Regionale assicura ai cittadini le attività di promozione della salute e di prevenzione e la fruizione tempestiva dei servizi, territoriali e ospedalieri, per i processi diagnostici, di cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche e per le patologie indotte o associate. I percorsi assistenziali sono definiti per tipologie in relazione alle specificità dell’utenza. Nell’ambito dei percorsi assistenziali per le dipendenze patologiche sono altresì assicurati gli interventi di profilassi, diagnosi e cura delle patologie associate alle dipendenze patologiche. f) Consumo problematico: “uso per via iniettiva o regolare/di lungo termine di oppiacei, cocaina, e/o anfetamine”(EMCDDA) TITOLO II –LIVELLI DI ASSISTENZA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHEArt. 4Livelli di assistenza generale 1. La Regione assicura a tutti le persone presenti sul territorio regionale: a. mediante i dipartimenti di emergenza/urgenza: gli interventi sulle 24 ore sul territorio per condizioni di emergenza o di urgenza ed il loro trattamento in ambito ospedaliero, anche non seguito da ricovero. b. mediante i presidi ospedalieri: le prestazioni diagnostiche e terapeutiche per patologie acute e condizioni patologiche concomitanti e/o correlate non gestibili in ambito ambulatoriale e/o domiciliare, presenti nella classificazione in ROD ai fini tariffari, che richiedano un trattamento non erogabile in forma extraospedaliera.

2. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, erogate in regime di ricovero ordinario o di day hospital e in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione e accreditamento, comprendono ogni atto e procedura con finalità diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e di supporto necessari per la cura del degente e compatibili con il livello di dotazione tecnologica delle singole strutture.

3. Sono determinati, con azione programmata regionale, contenuta nel Piano Sanitario Regionale del triennio 2005-2007, le azioni di contrasto per le condizioni di cui all’art. 3 comma 1, lettera d), la programmazione dei posti letto ospedalieri per le dipendenze patologiche e per le patologie associate, nonché i programmi di rete territoriale

Art 5Livelli di asssistenza specifici 1. I Livelli di assistenza specifici per le Dipendenze Patologiche, come indicati all’allegatoA, comprendono le classi di prestazioni assicurate per la prevenzione individuale, la diagnosi, la cura e la riabilitazione ed il reinserimento delle persone affette da dipendenze patologiche e sono suddivisi nelle seguenti tipologie:a. classi di prestazioni per patologie da sostanze psicotrope di cui all’articolo 3, comma 1:a.1 dipendenza – abuso di sostanze psicotrope illegali;a.2 dipendenza – abuso di alcol e/o farmaci;a.3 dipendenza da nicotina;b. classi di prestazioni per patologie indotte di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);c. classi di prestazioni per patologie associate di cui di cui all’articolo 3, comma, l, lettera c);d. classi di prestazioni per condizioni assimilabili di cui all’articolo 3, comma 1; lettera d)e. attività di prevenzione e di promozione della salute individuale.

2. Ai Livelli di assistenza specifici per le Dipendenze Patologiche si accede esclusivamente in presenza di accertato bisogno, diagnosticato e certificato mediante i servizi pubblici afferenti alle aziende unità sanitarie locali e secondo l’articolazione delle classi di prestazioni di cui all’allegato a).

3. Le persone sottoposte a sanzioni afferenti al consumo comminate dall’autorità giudiziaria accedono ai livelli di assistenza garantiti dalla Regione per le dipendenze patologiche solo in caso di accertato bisogno e relativa certificazione con le modalità di cui al comma 2. TITOLO III –PROGRAMMAZIONEArt. 6Programmazione aziendale 1. Gli enti locali e le aziende USL, anche in forma associata, in collaborazione con gli enti ausiliari ed il terzo settore:a) rilevano e monitorano i fabbisogni assistenziali nel settore;b) individuano i presidi ove assicurare i percorsi assistenziali alle diverse tipologie di utenza e ne definiscono le modalità operative per garantire equità ed uniformità di accesso ;c) assicurano la rilevazione delle attività mediante il sistema informativo regionale delle dipendenze patologiche, per garantire uniformità e comparabilità dei dati su tutto il territorio regionale;d) definiscono in Area Vasta le compartecipazioni economiche per i percorsi assistenziali individuati con l’azione programmata regionale di cui all’articolo 4, comma 3;e) costituiscono in ambito aziendale i Comitati di coordinamento per le dipendenze patologiche, secondo la composizione e con le funzioni di cui all’articolo 8. TITOLO III – ORGANIZZAZIONEArt.7Assetto organizzativo

1. Lo statuto aziendale delle aziende USL definisce le strutture aziendali per le dipendenze patologiche articolate per aree funzionali, considerando il limite di 140.000 persone tra residenti e domiciliati come limite massimo ottimale di popolazione per bacino di utenza delle aree funzionali.

2. In ogni azienda USL è costituito un dipartimento tecnico di coordinamento per le dipendenze patologiche, cui afferiscono le aree funzionali, con le modalità e le funzioni di cui all’articolo 61, comma 1 della legge regionale 8 marzo 2000, n.22.

3. Le aree funzionali delle dipendenze patologiche assicurano la direzione, il coordinamento e l’integrazione delle strutture preposte all’erogazione dei livelli specifici di assistenza per le dipendenze patologiche, denominate unità funzionali delle dipendenza patologiche.

4. I livelli specifici di assistenza per i consumatori di sostanze senza accertate dipendenze patologiche possono essere garantiti da moduli organizzativi multiprofessionali, costituiti con competenze afferenti a più strutture organizzative, anche degli enti ausiliari e del terzo settore.

Art. 8Comitato delle dipendenze patologiche 1. Il Comitato delle Dipendenze Patologiche è istituito in ciascuna azienda USL ed é composto, oltre che dal responsabili del dipartimento di coordinamento tecnico, che lo presiede, e dai responsabili delle aree funzionali di cui all’articolo 7:a) dai responsabili degli enti ausiliari iscritti all’Albo Regionale e con sedi operative nel territorio dell’azienda USL di riferimento, b) da un rappresentante per ciascuna Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci dell’azienda USL di riferimento, dalle stesse nominato. 2. Il Comitato é integrato dai rappresentanti delle cooperative sociali, dalle associazioni di volontariato che operano nei servizi accreditati ai sensi dell’articolo 11; nella fase transitoria che procede l’emanazione della deliberazione del Consiglio regionale regionale, di cui all’articolo 11 , comma 1,ovvero nei termini indicati nella stessa deliberazione, il Comitato è integrato esclusivamente con: a) un referente delle Cooperative Sociali;b) un referente delle Associazioni di Volontariato;

3. I referenti di cui al comma 2, lettere a) e b) sono nominati dai soggetti del terzo settore maggiormente rappresentativi ed integrano il Comitato solo ove formalmente delegati a rappresentare tutte le Cooperative Sociali e Associazioni di Volontariato del territorio della Azienda USL di riferimento.

4. Il Comitato è l’organo di coordinamento tra pubblico Enti ausiliari e Terzo Settore ed opera per un’integrazione improntata alla collaborazione paritetica ed alla flessibilità nell’articolazione organizzativa, ai fini dell’ottimizzazione della rete degli interventi.

5. Il Comitato sovrintende al coordinamento, e verifica delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche, operando per garantire correttezza e appropriatezza di erogazione e fruizione delle prestazioni sanitarie e sociali (governo clinico della domanda).

6. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, al Comitato o compete: a) monitorare i fabbisogni assistenziali; b) contribuire alla definizione della strategia complessiva di intervento nel settore; sulla base di indicatori di valutazione comuni e condivisi;c) verificare che ogni struttura operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee sul territorio di competenza; d) partecipare alla predisposizione degli atti di programmazione aziendale per il settore delle dipendenze patologiche, secondo le modalità indicate negli atti aziendali;e) proporre agli organi di direzione aziendale e verificare le misure per garantire l’informazione ai pazienti e alle famiglie a salvaguardia di una partecipazione consapevole dell’utenza alle varie opzioni di cura;e) promuovere la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, in forma coordinata tra servizi pubblici , Enti ausiliari e Terzo Settore;f) promuovere lo sviluppo di progetti di collaborazione in ambito regionale con i Dipartimenti delle altre aziende sanitarie;g) proporre strumenti specifici di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni in coerenza con quelli generali definiti in ambito regionale e locale.

7. Il Comitato coopera infine con le Istituzioni statali, l’Amministrazione Penitenziaria, le Istituzioni Scolastiche per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze.

8. Le strutture del servizio pubblico e del terzo Settore sono tenute a rispondere ai flussi informativi indicati dalla Regione con apposito atto.

Art. 9 Comitato di Coordinamento regionale per le dipendenze patologiche

1. Al fine di favorire lo sviluppo della rete del sistema integrato regionale di assistenza alle dipendenze patologiche, di realizzare strategie di intervento condivise ed uniformi nei diversi ambiti territoriali e di elaborare piani di rilevanza interaziendale e regionale, è istituito presso la competente direzione della Giunta Regionale un comitato tecnico regionale denominato Comitato di coordinamento regionale per le dipendenze patologiche (di seguito indicato come Comitato regionale).

2. Il Comitato regionale è presieduto dal responsabile della direzione generale competente della Giunta Regionale e ad esso partecipano di diritto i rappresentanti dei Comitati di cui all’articolo 8. Sono nominati dalla Giunta Regionale i componenti del Comitato in rappresentanza degli Enti Locali e degli Enti Ausiliari iscritti all’apposito Albo Regionale su proposta del CEART. Art. 10Azione programmata regionale

1. Nella definizione dell’azione programmata regionale di cui all’articolo 4, comma 3, è la Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà si avvale del Comitato Interdipartimentale di cui all’articolo 9

2. In riferimento a quanto stabilito con l’azione programmata regionale possono essere costituite strutture interaziendali per percorsi assistenziali concertati in Area Vasta.

Art.11Accreditamento

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, sono ridefiniti per i livelli di assistenza ambulatoriali, i processi autorizzativi per i servizi privati ed i requisiti di accreditamento per i servizi, pubblici e privati, comprensivi degli interventi di cui all’articolo 2, comma 4, lettera d), del settore delle dipendenze patologiche, in conformità alla presente legge.

Art. 12Norme finali

1. E’ abrogata la legge regionale n. 9 settembre 1991, n.51.

2. La legge regionale n 11 agosto 1993, n.54 è abrogata all’entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 11, comma 2.

Allegato legge droga