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Proposta di legge regionale sulla droga
NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SULL’USO PROBLEMATICO DI SOSTANZE PSICOATTIVE E SULLE DIPENDENZE PATOLOGICHE NEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
TITOLO II LIVELLI DI ASSISTENZA PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE
TITOLO III PROGRAMMAZIONE
Art. 6 Programmazione aziendale
TITOLO III ORGANIZZAZIONE
La Regione Toscana pertanto
RICONOSCE che i profondi cambiamenti sociali e culturali avvenuti negli ultimi anni nell’ambito dell’uso di sostanze stupefacenti, l’affacciarsi sul mercato nazionale e internazionale di nuove sostanze, l’espandersi dei fenomeni delle dipendenze a strati sempre più vasti di popolazione, l’emergere di nuovi stili di consumo, in particolare nelle fasce giovanili, di sostanze legali ed illegali, il manifestarsi di fenomeni di dipendenza anche in assenza di uso di sostanze, richiedono l’individuazione e la definizione di politiche socio-sanitarie in grado di cogliere l’ampiezza e la complessità del fenomeno.
INTENDE il consumo di sostanze psicotrope come un fenomeno variegato, mutevole e complesso nelle sue componenti mediche, psicologiche, e socioculturali, fortemente connesso agli stili di vita dei cittadini e che richiede un adeguamento costante di risorse e strumenti di intervento.
RIFIUTA ogni possibile criminalizzazione e conseguente penalizzazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro familiari, promuovendo la cultura della salute e del benessere con azioni informative e educative volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini in merito ai rischi associati ai consumi di sostanze psicotrope, legali e illegali, e ai nuovi consumi di sostanze, in particolare tra i giovani.
RIBADISCE con forza i principi che definiscono le politiche e gli ambiti all’interno delle quali si realizzano gli interventi nel settore delle dipendenze attraverso gli strumenti di programmazione sanitaria e sociale.
INDICA nella forte integrazione esistente tra i servizi pubblici e terzo settore il modello di intervento più appropriato per una completa presa in carico di persone con problemi di dipendenza e delle loro famiglie.
SVILUPPA politiche socio-sanitarie complessive, tese a una riduzione generalizzata dell’uso delle sostanze, legali e illegali, e/o alla riduzione dei rischi correlati all’uso, integrandole in un sistema di promozione del benessere per l’intera popolazione ed in particolare per le fasce a maggior rischio di emarginazione sociale.
SANCISCE il diritto delle persone ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate alle patologie da sostanze stupefacenti e psicotrope, legali e illegali, e da comportamenti assimilabili e correlati; ribadisce il diritto alla tutela del posto di lavoro ed alla privacy dei lavoratori dipendenti che si sottopongono ad un trattamento residenziale socio-riabilitativo, come stabilito nella legislazione corrente.
VALORIZZA le specifiche capacità di intervento delle organizzazioni del privato sociale, del volontariato organizzato e dei gruppi di auto-mutuo aiuto che operano, senza fini di lucro, nell’ambito della prevenzione, cura, riduzione del danno, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con problemi di dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope, legali e illegali.
INDIVIDUA nelle comunità locali il luogo privilegiato per gli interventi di inclusione sociale e di riduzione del danno secondo gli specifici bisogni della singola persona e della sua famiglia, attraverso la rete dei servizi, pubblici e del privato sociale ed il coinvolgimento di tutti i soggetti, istituzionali e non, presenti sul territorio.
TUTELA la salute dei cittadini con dipendenze patologiche nel rispetto della dignità e della libertà della persona, della qualità e dell’appropriatezza delle cure, favorendone l’inclusione sociale in rapporto alle sue specifiche esigenze e bisogni di salute.
1. La Regione inserisce a pieno titolo nell’ambito della tutela della salute la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei consumatori problematici e delle persone con dipendenze patologiche.
2. La Regione assiste i consumatori problematici e le persone con dipendenze patologiche, intervenendo per favorirne l’affrancamento dall’uso delle sostanze e/o ridurre i rischi e i danni correlati all’uso, e per mantenerne e migliorarne la qualità della vita .
3. La Regione tutela la salute dei cittadini consumatori problematici e con dipendenze patologiche quale diritto fondamentale dell’individuo, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, della qualità e appropriatezza delle cure in rapporto a specifiche esigenze e bisogni di salute.
2. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, erogate in regime di ricovero ordinario o di day hospital e in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione e accreditamento, comprendono ogni atto e procedura con finalità diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e di supporto necessari per la cura del degente e compatibili con il livello di dotazione tecnologica delle singole strutture.
3. Sono determinati, con azione programmata regionale, contenuta nel Piano Sanitario Regionale del triennio 2005-2007, le azioni di contrasto per le condizioni di cui all’art. 3 comma 1, lettera d), la programmazione dei posti letto ospedalieri per le dipendenze patologiche e per le patologie associate, nonché i programmi di rete territoriale
2. Ai Livelli di assistenza specifici per le Dipendenze Patologiche si accede esclusivamente in presenza di accertato bisogno, diagnosticato e certificato mediante i servizi pubblici afferenti alle aziende unità sanitarie locali e secondo l’articolazione delle classi di prestazioni di cui all’allegato a).
1. Lo statuto aziendale delle aziende USL definisce le strutture aziendali per le dipendenze patologiche articolate per aree funzionali, considerando il limite di 140.000 persone tra residenti e domiciliati come limite massimo ottimale di popolazione per bacino di utenza delle aree funzionali.
2. In ogni azienda USL è costituito un dipartimento tecnico di coordinamento per le dipendenze patologiche, cui afferiscono le aree funzionali, con le modalità e le funzioni di cui all’articolo 61, comma 1 della legge regionale 8 marzo 2000, n.22.
3. Le aree funzionali delle dipendenze patologiche assicurano la direzione, il coordinamento e l’integrazione delle strutture preposte all’erogazione dei livelli specifici di assistenza per le dipendenze patologiche, denominate unità funzionali delle dipendenza patologiche.
4. I livelli specifici di assistenza per i consumatori di sostanze senza accertate dipendenze patologiche possono essere garantiti da moduli organizzativi multiprofessionali, costituiti con competenze afferenti a più strutture organizzative, anche degli enti ausiliari e del terzo settore.
3. I referenti di cui al comma 2, lettere a) e b) sono nominati dai soggetti del terzo settore maggiormente rappresentativi ed integrano il Comitato solo ove formalmente delegati a rappresentare tutte le Cooperative Sociali e Associazioni di Volontariato del territorio della Azienda USL di riferimento.
4. Il Comitato è l’organo di coordinamento tra pubblico Enti ausiliari e Terzo Settore ed opera per un’integrazione improntata alla collaborazione paritetica ed alla flessibilità nell’articolazione organizzativa, ai fini dell’ottimizzazione della rete degli interventi.
5. Il Comitato sovrintende al coordinamento, e verifica delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche, operando per garantire correttezza e appropriatezza di erogazione e fruizione delle prestazioni sanitarie e sociali (governo clinico della domanda).
7. Il Comitato coopera infine con le Istituzioni statali, l’Amministrazione Penitenziaria, le Istituzioni Scolastiche per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze.
8. Le strutture del servizio pubblico e del terzo Settore sono tenute a rispondere ai flussi informativi indicati dalla Regione con apposito atto.
1. Al fine di favorire lo sviluppo della rete del sistema integrato regionale di assistenza alle dipendenze patologiche, di realizzare strategie di intervento condivise ed uniformi nei diversi ambiti territoriali e di elaborare piani di rilevanza interaziendale e regionale, è istituito presso la competente direzione della Giunta Regionale un comitato tecnico regionale denominato Comitato di coordinamento regionale per le dipendenze patologiche (di seguito indicato come Comitato regionale).
1. Nella definizione dell’azione programmata regionale di cui all’articolo 4, comma 3, è la Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà si avvale del Comitato Interdipartimentale di cui all’articolo 9
2. In riferimento a quanto stabilito con l’azione programmata regionale possono essere costituite strutture interaziendali per percorsi assistenziali concertati in Area Vasta.
1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, sono ridefiniti per i livelli di assistenza ambulatoriali, i processi autorizzativi per i servizi privati ed i requisiti di accreditamento per i servizi, pubblici e privati, comprensivi degli interventi di cui all’articolo 2, comma 4, lettera d), del settore delle dipendenze patologiche, in conformità alla presente legge.
1. E’ abrogata la legge regionale n. 9 settembre 1991, n.51.
2. La legge regionale n 11 agosto 1993, n.54 è abrogata all’entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 11, comma 2.