Immigrati, i giudici devono applicare la legge

Caro Direttore,ho letto su un quotidiano questo articolo: «È stato sorpreso all’interno di una baracca in Piazzale del Re a Firenze, nella zona delle Cascine. È stato controllato e poi arrestato, perché lui – Nicolai Cernescu, un rumeno di 18 anni – risultava essere colpito da provvedimento di espulsione datato 27 novembre 2002. Le impronte digitali lo hanno incastrato. Ieri il processo per direttissima. Cernescu è tornato in libertà perché il giudice del Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di incostituzionalità della legge Bossi-Fini. Salgono così a 14 i casi di clandestini scarcerati per incostituzionalità della Bossi-Fini». Leggendo ogni giorno i giornali, seguendo i telegiornali delle varie televisioni, ero a conoscenza della cosa, che a me sembrava molto strana. Fin dal verificarsi del primo caso del genere, pensai che qualcuno competente ed in possesso della dovuta autorità in merito, avrebbe fatto porre fine alla cosa, per me del tutto anomala. Visto che non succede niente, che quei comportamenti durano nel tempo, tento di chiarirmi le idee e chiedo lumi alla Costituzione.Nella parte seconda, Sezione seconda, art. 70, leggo: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». L’art. 73 dice: «Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione». Pertanto la legge Bossi-Fini, fatta dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica è legge dello stato e, quindi, applicabile per tutti i cittadini.

Il Titolo IV – che tratta delle garanzie costituzionali e nella Sezione Iª della Corte Costituzionale, all’art. 134, primo capoverso, dice che: «La Corte Costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni».

A questo punto appare evidente che la legge Bossi-Fini, approvata dal Parlamento, ratificata dal Presidente della Repubblica, non dichiarata incostituzionale dalla competente Corte, sia pienamente e regolarmente legge dello Stato a tutti gli effetti.

Quello che non si comprende è come un Magistrato possa dichiarare incostituzionale una legge dello Stato, non avendone la competenza, che appartiene solo alla Corte Costituzionale. Pertanto, ad essere incostituzionale è l’atto del Magistrato, che cambia a suo giudizio il valore di una legge che deve solo applicare.

Di questi passi dove andrà a finire il nostro Paese? I vari organi dello Stato invadono le competenze altrui, per di più a beneficio di persone che hanno violato la legge e spesso con grave danno dei cittadini italiani.Chi può, chi deve provveda in merito; è un suo preciso, inderogabile dovere, affinché la giustizia sia più giusta ed uguale per tutti.Mario PosciaPitigliano (Gr)

È ovvio che la dichiarazione di illegittimità di una norma varata dal parlamento spetta solo e soltanto alla Corte Costituzionale. Però un magistrato chiamato a convalidare un arresto in base ad una determinata legge si può trovare – come sta accadendo in questi mesi in più parti d’Italia – di fronte alle contraddizioni tra quella legge e le altre che ugualmente deve applicare. Contraddizioni che non sono facilmente derimibili e questo spiega le diversità di atteggiamento tra un giudice e un altro. Secondo il nostro codice di procedura penale, ad esempio, l’«arresto in fragranza» è previsto solo per atti di «spiccatissima pericolosità sociale» e non per quelli di «modesta entità», come è il caso del reato di immigrazione clandestina introdotto dalla legge Bossi-Fini. Mi sembra questo il caso del rumeno da lei citato, colpevole, appunto, di non aver ottemperato al precedente «foglio di via». Auguriamoci che la Corte costituzionale si pronunci al più presto su questo e su altri punti della nuova legge, togliendo dubbi e disparità di trattamento.