Il Magistero delle Conferenze episcopali
Vorrei chiedere se le Conferenze Episcopali nazionali hanno la competenza istituzionale di promulgare norme inerenti questioni che riguardano la fede della Chiesa universale, come ad esempio. autorizzare l’intercomunione con i Luterani che non condividono la fede cattolica nella transustanziazione delle specie eucaristiche. Grazie della cortese attenzione
Alessandro Pacini
Tralasciando la questione che ha dato lo spunto al nostro Lettore per la formulazione della domanda, cerchiamo di offrire un quadro sintetico sulla natura e sulle competenze delle Conferenze Episcopali.
Il primo incontro dei Presidenti delle Conferenze Episcopali regionali, che fin da allora si qualificò come Conferenza Episcopale Italiana, si tenne a Firenze dall’8 al 10 gennaio 1952 presso il Cardinale Elia Dalla Costa, con l’assenso di Pio XII.
Il decreto conciliare Christus Dominus auspica che «in tutto il mondo i Vescovi della stessa regione o nazione si uniscano in un medesimo organismo e si radunino periodicamente insieme affinché scambiandosi reciprocamente i lumi della propria saggezza ed esperienza, confrontando le proprie opinioni, ne risulti una santa armonia di forze per il bene comune delle loro Chiese» (CD 37).
Il contributo determinante allo sviluppo delle Conferenze Episcopali fu dato da Paolo VI con il motu proprio Ecclesiae Sanctae del 6 agosto 1966. Esse entrano nell’ordinamento della Chiesa per aiutare i Vescovi a risolvere impegni comuni e non per sostituirsi al loro specifico munus pastorale. Le Conferenze Episcopali sono strutture intermedie di sussidiarietà che non interferiscono con l’Ufficio petrino o il governo delle Chiese particolari, esistono per l’utilità pastorale attraverso l’esercizio congiunto di alcune loro funzioni. Esse sono istituite dalla Suprema Autorità della Chiesa dalla quale ricevono legittimazione.
Il Diritto universale regola la funzione legislativa delle Conferenze Episcopali esercitata attraverso i decreti generali, che sono propriamente leggi (can. 29), emanati con voto deliberativo collegiale nelle materie disposte dal Diritto universale, oppure per speciale mandato della Sede Apostolica sia «motu proprio» sia a richiesta della Conferenza stessa (cf. can. 455 §1). Il decreto generale per essere emanato validamente necessita almeno del voto di due terzi dei Presuli che fanno parte della Conferenza e della revisione, detta recognitio, della Sede Apostolica per dare forza vincolante alle delibere, salvaguardare il primato del Papa, l’unità della Chiesa e la comunione tra le Chiese (cf. can. 455 §2). Le deliberazioni prese legittimamente dalla Conferenza Episcopale per il territorio di riferimento, che hanno ottenuto la recognitio della Sede Apostolica, «il Vescovo le accoglie con ossequio e ne cura l’esecuzione come se fossero state emanate dalla Suprema Autorità della Chiesa, anche se prima le abbia forse disapprovate» (Direttorio, Ecclesiae imago, 22 febbraio 1973, in Enchir.Vat., vol. 4, p. 1480-1481, n. 212 a).
Altra tappa del lungo processo di riflessione è segnata dal «motu proprio» di Giovanni Paolo II Apostolos suos del 21 maggio 1998 sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze Episcopali.
Il can. 753 stabilisce che «i Vescovi che sono in comunione con il Capo e con gli altri membri del Collegio, sia individualmente che riuniti in Conferenze Episcopali, pur non godendo dell’infallibilità del loro insegnamento, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alle loro cure; a questo Magistero autentico dei propri Vescovi, i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell’animo». Si dice autentico il Magistero che i Vescovi realizzano rivestiti dell’autorità di Cristo in comunione con il Capo del Collegio e con i membri.
Il mp Apostolos Suos indica alcuni ambiti dell’ampia attività pastorale delle Conferenze Episcopali tra cui: «promozione e tutela della fede e dei costumi, traduzione dei libri liturgici, promozione e formazione delle vocazioni sacerdotali, messa a punto dei sussidi per la catechesi, ecc». (Enchir. Vat., vol. 17, p. 541, n. 834).
Oltre a queste competenze, il mp Apostolos Suos apporta un’ulteriore precisazione al can. 753 circa l’esercizio della funzione dottrinale dei Vescovi riuniti in Conferenza Episcopale nel proclamare congiuntamente la verità cattolica in materia di fede e di morale con pronunciamenti «che non hanno le caratteristiche di un Magistero universale, pur essendo ufficiale e autentico in comunione con la Sede Apostolica».
Le dichiarazioni dottrinali delle Conferenze dei Vescovi costituiscono Magistero ufficiale e autentico se sono approvate all’unanimità dai membri Vescovi, e in questo caso il documento può essere immediatamente reso pubblico a nome della Conferenza stessa, oppure se approvate nella riunione plenaria da almeno due terzi dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, dopo aver ottenuto la recognitio della Sede Apostolica (cf. mp Apostolos Suos, Norme Complementari sulle Conferenze dei Vescovi, Art. 1, Ench. Vat., vol. 17, p. 553). Come si può ben vedere, il momento della votazione mette in evidenza la distinzione ontologico-sacramentale dei membri della Conferenza episcopale. I voti dei membri Vescovi hanno peso maggiore di quello dei restanti Presuli che non sono Vescovi, ma reggono una Chiesa particolare assimilata a Diocesi (cann. 134 §1; 368).
Dopo queste necessarie precisazioni, il nostro Lettore potrà agevolmente trovare la risposta al punto della sua domanda ovvero, le Conferenze Episcopali costituiscono Magistero «autentico», se le loro dichiarazioni dottrinali rispondono alle condizioni sopra descritte per i fedeli affidati alla loro cura, ma resta Magistero «non infallibile». I fedeli sono tenuti ad aderire agli insegnamenti dei propri Vescovi con «religioso ossequio dell’animo» dovuto alla certezza dell’autenticità (cf. can. 753). Un’adesione che si fonda sulla certezza che i Vescovi, anche quando non operano come Collegio, ma sono ugualmente in comunione con esso e con il Papa, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura, pur non godendo della prerogativa dell’infallibilità.
Il Magistero autentico delle Conferenze Episcopali non va confuso con il Magistero autentico e infallibile dei Vescovi quando dichiarano come successori degli Apostoli in comunione tra loro e con il Papa, una dottrina da tenersi «definitivamente» da tutta la Chiesa in materia di fede e di morale. Questo può avvenire come Magistero solenne e straordinario nel Concilio Ecumenico, oppure come Magistero ordinario autentico e universale quando i Vescovi, sebbene sparsi nel mondo, in comunione tra loro e con il Papa, convengono nell’insegnare autenticamente una medesima dottrina da tenersi definitivamente (can. 749 §2). Nel caso del Magistero «infallibile» c’è l’obbligo da parte dei fedeli dell’ossequio o assenso di fede divina e cattolica (can. 750) e non più soltanto come «religioso ossequio dell’animo» (can. 753).
Francesco Romano