Un matrimonio «riparatore» può essere riconosciuto nullo?
Ho sentito che recentemente il Papa si è espresso contro i matrimoni «riparatori», ha detto che quando era vescovo a Buenos Aires addirittura li aveva vietati: sposarsi non deve essere sentito come un obbligo sociale ma deve essere fatto in libertà. Questo significa che un matrimonio fatto da due ragazzi perché lei è incinta, e in seguito fallito, può essere riconosciuto come nullo, se si ammette che non c’era una piena consapevolezza del valore del sacramento?
Lettera firmata
Il cosiddetto «matrimonio riparatore» fa riferimento a un antico costume della cultura occidentale di cui oggi qualche retaggio residuale continua a sopravvivere, almeno come mentalità. Questo tipo di matrimonio veniva considerato un mezzo risolutivo e risarcitorio per «riparare» un danno arrecato che nello specifico riguardava perlopiù la lesione dell’onore. Una antica attestazione di questo costume, che nel tempo si è istituzionalizzato trovando anche forme legali specifiche, è presente nel Libro del Deuteronomio in cui si descrive il caso di una fanciulla vergine non fidanzata che subisce una violenza carnale. L’aggressore potrà riparare il disonore arrecato con il pagamento di cinquanta sicli d’argento al padre di lei e con il matrimonio, oltre che con la perdita del diritto di fare ricorso alla legge del ripudio per tutto il tempo della sua vita (Dt 22, 28-29). Con il matrimonio riparatore, nella mentalità dell’epoca, la donna trovava una tutela rispetto alle conseguenze del disonore perché nella sua situazione nessun’altro uomo l’avrebbe presa in moglie.
Un’espressione tangibile del matrimonio riparatore è rimasta presente in Italia fino al 5 agosto 1981 quando venne abrogato l’art. 544 del codice penale. Il reo di violenza carnale punito con la reclusione prevista dall’art. 519 c.p. avrebbe potuto usufruire dell’estinzione della pena facendo ricorso al citato art. 544 c.p. nel contrarre matrimonio con la persona offesa e se la pena era già esecutiva, la condanna veniva a cessare insieme agli effetti penali. La legge offriva al reo la possibilità di usufruire del beneficio dell’estinzione della pena se si faceva carico di «riparare» con il matrimonio le conseguenze del disonore arrecato alla donna. In realtà i benefici della riparazione si muovevano in senso unilaterale a solo vantaggio del reo che in questo modo evitava per sé il male peggiore. La donna vittima dell’atto di violenza finiva per subirne un’altra dovendo sposare e convivere con il suo aggressore per evitare l’infamia sociale e non trovare più nessuno disposto a sposarla.
Oltre a quanto contemplato dall’ordinamento penale italiano, un fenomeno di costume assai radicato imponeva il matrimonio riparatore qualora fosse risultato evidente che una ragazza nubile si era compromessa o per il sopraggiungere di una gravidanza inopinata o per essersi allontanata e sottratta al controllo familiare con un uomo, anche se fosse stato il suo stesso fidanzato, come nel caso della cosiddetta «fuitina». Non una legge, ma una convenzione sociale imponeva l’obbligo del matrimonio riparatore che la stessa famiglia avrebbe dovuto accettare anche contro la propria volontà. Il disonore non riparato, invece, avrebbe potuto dare adito al delitto d’onore che in questo caso il diritto penale italiano all’art. 587 riconosceva come circostanza attenuante, quindi con una forte riduzione della pena, rispetto a uno stesso delitto, ma con diverso movente. L’art. 587 per il delitto d’onore e l’art. 544 per il matrimonio riparatore, furono abrogati il 5 agosto 1981, sei anni dopo la riforma del diritto di famiglia.
All’ultima parte della domanda della lettrice non è possibile dare una risposta con una semplificazione che finirebbe per risultare fuorviante. Il giudizio, soprattutto quando entra nel vissuto delle persone, non è mai un’operazione matematica, come fare due più due, ma richiede sempre di soppesare il fatto oggettivo, l’aspetto soggettivo e le varie circostanze in cui ha preso forma la decisione di sposarsi. La lunga esperienza fatta nel giudicare problematiche matrimoniali mi consente con sicura certezza di poter affermare che ogni matrimonio è una storia a sé e non può essere letto secondo i criteri ermeneutici che hanno come fonte l’odierno quadro statistico fallimentare o alcuni clichés interpretativi ricorrenti. Resta vero, perché è anche di tutta evidenza logica, che solo coloro che hanno un matrimonio fallito si pongano l’interrogativo sulla sua validità e, comunque, non è matematico che il solo fallimento come tale sia la prova regina della sua nullità, altrimenti anche la stessa funzione di giudicare affidata dal Signore alla Chiesa che esercita attraverso i tribunali e i suoi ministri sarebbe superflua e verrebbe vanificata.
Per concludere con il richiamo iniziale posto dalla lettrice sul matrimonio riparatore, la finalità del matrimonio è inscritta nei suoi elementi essenziali intrinseci voluti dal Creatore, quali la procreazione, l’educazione della prole e il bene dei coniugi (can. 1055 §1). Altre specie di finalità possono essere la riparazione per una lesione arrecata all’onore personale o per il rischio di perderlo, oppure la riparazione per l’avvenuta trasgressione di certe convenzioni sociali, come ancora continuava ad accadere in tempi non lontani, ad esempio per l’inopinato concepimento da parte di una nubile. Se i nubendi perseguono tali finalità in modo prevalente ed esclusivo rispetto ai fini essenziali legati alla natura del matrimonio, esse sono incompatibili e certamente dovrebbero essere oggetto di seria valutazione da parte di chi ha la responsabilità di ammettere i fidanzati al matrimonio.
Il richiamo del Papa risponde soprattutto alla premura pastorale di sensibilizzare la comunità cristiana a riflettere sulla validità del matrimonio, prima della celebrazione piuttosto che dopo. D’altra parte il can. 1063 richiama i pastori d’anime all’obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica offra ai fedeli una preparazione remota e prossima perché lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione.
Francesco Romano