Indissolubilità del matrimono e celibato ecclesiastico: due leggi diverse?
La Chiesa non concede che, se un matrimonio è valido, possa essere sciolto. Anche la persona che viene abbandonata dal marito o dalla moglie non può risposarsi o mettere su una nuova famiglia: se lo fa viene esclusa dai sacramenti. Eppure la Chiesa è più indulgente con i sacerdoti, che in certi casi possono venire dispensati dal celibato e sposarsi. Non si potrebbe avere la stessa indulgenza verso chi può aver compiuto scelte che si rivelano sbagliate e che possono costringere una persona alla solitudine per tutta la vita? Anche perché il confessore dovrebbe esercitare il perdono di Dio: e mi rimane difficile pensare che di fronte a una donna che, dopo un matrimonio fallito, ha trovato un nuovo compagno con cui magari ha dei figli, Dio gli chieda, per essere in Comunione con Lui, di lasciare questa nuova famiglia per restare fedele al primo marito che l’ha abbandonata.
Lettera firmata
Più volte in questa rubrica i lettori hanno mostrato interesse per il sacramento del matrimonio, ma in particolare per le conseguenze del fallimento della vita coniugale, soprattutto in relazione a eventuali scelte successive fatte dai coniugi, come nel caso presentato dal nostro lettore. La questione deve trovare la possibilità di una risposta soprattutto avendo come fonti di conoscenza la Sacra Scrittura e l’insegnamento del Magistero della Chiesa.
Il matrimonio celebrato tra battezzati e l’ordine sacro hanno in comune di essere un sacramento la cui istituzione è di origine divina. La conseguenza più immediata è l’intangibilità degli elementi strutturali voluti da Dio. Su alcuni di essi la Chiesa non si è fermata ad esercitarne staticamente la custodia, ma da sempre ha cercato di approfondire gli aspetti dottrinali senza oltrepassare i limiti segnati da Dio.
Il concetto di indissolubilità necessita di qualche piccolo chiarimento. L’indissolubilità del legame che sorge da un matrimonio valido si dice «intrinseca» in riferimento ai coniugi in quanto non hanno alcun potere di scioglierlo, mentre si dice «estrinseca» l’indissolubilità del vincolo valido che non può essere sciolto neppure dall’autorità umana, sia religiosa che civile.
Tuttavia, di fronte alle situazioni complesse presentate dal lettore, sappiamo che nell’ambito della teologia e del diritto matrimoniale quanto non rientri in definizioni di carattere dogmatico e irreformabile resta aperto all’approfondimento da non dover escludere in assoluto che la Chiesa possa ulteriormente determinare, per esempio, il binomio dei concetti di sacramentalità e di consumazione fino a riconoscere al Romano Pontefice una potestà più ampia. Così si espresse la Commissione Teologica Internazionale nel documento del 6 dicembre 1977 sul matrimonio cristiano.
Francesco Romano