Il divorziato che non si risposa può fare la comunione?
A un recente incontro in parrocchia, alcune persone hanno affermato che chi è separato o divorziato non può mai fare la comunione. Alla fine, in moltri hanno convenuto che è proprio così, e che è una regola che può sembrare ingiusta ma che deriva dall’indissolubilità del sacramento del matrimonio. Io credo invece che chi è separato non per sua scelta, e rimane «fedele» al proprio vincolo matrimoniale anche dopo essere stato lasciato dal coniuge, accettando di non risposarsi o di non dar vita a una nuova convivenza, non abbia alcun tipo di limitazioni, anche se civilmente risulta separato o divorziato. È così?
Il significato dell’Eucaristia per la vita della Chiesa e del singolo fedele lo troviamo condensato in poche righe nel can. 897 del Codice di Diritto Canonico, avendo come fonte vari documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II: «Augustissimo sacramento è la Santissima Eucaristia, nella quale lo stesso Cristo Signore è presente, viene offerto e assunto, e mediante la quale continuamente vive e cresce la Chiesa. Il Sacrificio eucaristico, memoriale della morte e della risurrezione del Signore, nel quale si perpetua nei secoli il Sacrificio della Croce, è culmine e fonte di tutto il culto e della vita cristiana, mediante il quale è significata e prodotta l’unità del popolo di Dio e si compie l’edificazione del Corpo di Cristo. Gli altri sacramenti, infatti, e tutte le opere ecclesiastiche di apostolato sono strettamente uniti alla santissima Eucaristia e a essa sono ordinati».
L’importanza dell’Eucaristia per la vita del fedele è nota a tutti anche soltanto attraverso il precetto dato dalla Chiesa di ricevere almeno una volta all’anno durante il tempo pasquale la sacra comunione. L’Eucaristia è segno di unità e di edificazione del popolo di Dio, azione efficace di crescita della Chiesa. Questo, pertanto, è il senso per cui il fedele ha il dovere di ricevere l’Eucaristia, non come partecipazione esteriore al Sacrificio, bensì come condivisione della sua stessa vita. Il fedele è realtà viva del Corpo di Cristo e partecipa con la propria esistenza alla sua edificazione. Con la sua vita il fedele diventa egli stesso segno di ciò che l’Eucaristia è. Con ciò, ci rendiamo conto della distanza infinita, e della presunzione dell’uomo se non fosse stato proprio il Signore a realizzare questa vicinanza rendendoci, Lui solo, idonei a ricevere questo dono significato nelle sue parole «rimanete in me e io in voi» (Gv 15, 4).
La partecipazione all’Eucaristia ha come termine la ricezione della sacra comunione, ma essa inizia con il dono della propria vita al Signore e ai fratelli nell’essere realmente segno visibile e concreto di que-sta permanenza in Lui che si realizza nel percorso sempre più autentico di un’esistenza cristiana che impegna tutta la durata della vita. La coscienza del peccato e di essere peccatore non può distoglierci né costituire un alibi, anzi deve convincerci ancor più della necessità di questo «Farmaco dell’immortalità», come definivano l’Eucaristia i Padri della Chiesa. L’Eucaristia è «la certezza di essere amati e aspettati da Dio, sempre», secondo le parole di Benedetto XVI.
Con questa premessa, il punto centrale della questione posta dalla lettrice è che alla comunione vi si accede portandoci ognuno il peso della propria storia fatta di peccato, di buoni propositi non realizzati, e, nel caso specifico, anche di matrimoni falliti. Al desiderio di ricevere la comunione deve corrispondere anche il desiderio e il fermo proposito di prendere le distanze dal peccato. La conversione consiste proprio nel cambiamento del cuore che da radice del peccato deve diventare esclusivamente «la sede della Carità, principio delle opere buone e pure che il peccato ferisce» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1853).
In questo contesto deve essere inquadrata e risolta la questione della comunione ai divorziati. Il divorzio è il segno di un progetto di Dio che la coppia non ha accolto. Non è il divorzio in sé, anche nel caso che ci sia stata una precisa responsabilità personale da parte di uno o di entrambi i coniugi, a precludere l’accesso alla comunione, bensì le loro eventuali scelte successive se vengono a collidere con la legge di Dio, mai dispensabile da qualsivoglia autorità umana, dell’indissolubilità del vincolo e della fedeltà. Inoltre, il coniuge, che oggettivamente o soggettivamente si ritiene responsabile del naufragio coniugale, è tenuto ad avere lo stesso atteggiamento di ogni fedele di fronte al peccato con il sincero pentimento, il proposito di non commetterlo più e la riparazione nella misura del possibile.
A questo proposito resta fondamentale la lettura dell’Esortazione Apostolica Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II, di cui ho fatto precisi riferimenti nelle risposte delle precedenti Rubriche. Riguardo ai «separati e divorziati non sposati», scrive il Papa al n. 83: «Analogo è il caso del coniuge che ha subito divorzio, ma che – ben conoscendo l’indissolubilità del vincolo matrimoniale valido – non si lascia coinvolgere in una nuova unione, impegnandosi invece unicamente nell’adempimento dei suoi doveri di famiglia e delle responsabilità della vita cristiana. In tal caso il suo esempio di fedeltà e di coerenza cristiana assume un particolare valore di testimonianza di fronte al mondo e alla Chiesa, rendendo ancor più necessaria, da parte di questa, un’azione continua di amore e di aiuto, senza che vi sia alcun ostacolo per l’ammissione ai sacramenti». A proposito dei divorziati risposati invece, riguardo riguardo alla non idoneità ad accostarsi alla comunione, il Papa precisa al n. 84: «sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell’unione di amore tra Cristo e la sua Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia». Nelle cosiddette unioni irregolari irreversibili, qualora non fosse possibile di decidersi per una scelta di continenza, il Papa nella stessa Esortazione Apostolica incoraggia comunque a partecipare alla vita della Chiesa con l’ascolto della Parola, la perseveranza nella preghiera, l’incremento delle opere di carità e di giustizia, l’educazione dei figli nella fede cristiana e le opere di penitenza. Infatti, l’impossibilità di acce-dere ai sacramenti non toglie valore al resto della vita cristiana.