«A cosa servono i cardinali?»
Sabato 20 novembre il nostro Papa Benedetto XVI nominerà 24 nuovi cardinali. Mi trovo spesso, io credente e abbonato di Toscana Oggi, nei vari rapporti di lavoro, a parlare della mia Chiesa e della necessità assoluta di un «ritorno» a Cristo per tutti noi, come spesso dice il mio Vescovo. In questi colloqui la maggior parte dei miei interlocutori asseriscono che i Cardinali ed i Nunzi Apostolici sono completamente inutili e rappresentano un costo che la Chiesa non può più permettersi. Io mi domando invece che cosa fanno questi porporati che non possa essere fatto dai nostri Vescovi presenti in tutto il mondo.
Grazie per la risposta.
Nei primi secoli della Chiesa il Romano Pontefice era assistito nel governo della Chiesa dal gruppo dei presbiteri i quali lo coadiuvavano, e quando era necessario, lo sostituivano, nel ministero liturgico e nella predicazione nonché dai diaconi addetti anch’essi ai servizi liturgici, ma soprattutto all’amministrazione dei beni temporali e all’esercizio della carità.
La qualifica di cardinale (da «cardine»), che era comunemente attribuita ai chierici di una chiesa episcopale, fu riservata in seguito al clero della chiesa romana, «cardine» della cristianità.
Oltre ai presbiteri e ai diaconi anche i sette vescovi le cui diocesi circondavano tutt’intorno la diocesi romana, dette «diocesi suburbicarie» (ossia di Albano, Frascati, Palestrina, Porto e S. Rufina, Sabina e Poggio Mirteto, Velletri e Ostia), almeno dal sec. V presero a prestare un regolare servizio liturgico presso la cattedrale papale, nella Basilica Lateranense. In altre parole furono ad essa come «incardinati». Furono esplicitamente chiamati cardinali fin dal sec. VIII.
Si costituirono quindi tre gruppi abbastanza definiti (vescovi, preti, diaconi), il cui essere cardinales consisteva principalmente nel prestare assistenza al vescovo di Roma nelle più solenni celebrazioni liturgiche.
Dopo poco che fu riconosciuto definitivamente ai vescovi-cardinali il privilegio dell’elezione del vescovo di Roma, ossia nel 1059 con un decreto di Nicolò II, anche i presbiteri-cardinali e i diaconi-cardinali, in un tempo brevissimo, acquisirono lo stesso compito di eleggere il vescovo di Roma: la distinzione tra i tre ordini cardinalizi diventò una semplice articolazione interna di un collegio unitario. Questo Collegio subì un’ulteriore trasformazione nel momento in cui furono chiamati a farvi parte anche prelati non romani, la cui serie si apre nel 1057 con Fredericus Lotharingius, abate di Montecassino, ad opera di Vittore II, decretando così la fine della fase diocesano-romana del cardinalato. In seguito si affermò definitivamente la legittimità di nominare dei cardinali i quali fossero allo stesso tempo anche titolari di grandi diocesi.
Fu poi nei secoli XIV-XV che il «Sacro Collegio» raggiunse una notevolissima importanza. Il numero dei cardinali, prima oscillante, venne fissato in settanta da Sisto V nel 1586; numero che comprendeva sei vescovi suburbicari, cinquanta preti e quattordici diaconi. Significativo il fatto che il numero settanta avesse come riferimento il gruppo dei «settanta anziani» che coadiuvavano Mosé nella guida dell’antico popolo di Israele (cfr. Num 11,16). Questa istituzione ecclesiale assunse una sua struttura definitiva nella regolamentazione data dal Codice del 1917.
Fu Giovanni XXIII che apportò alcune modifiche significative allo statuto giuridico del cardinalato: anzitutto decise di superare il numero massimo fissato da Sisto V. Successivamente assegnò alle diocesi suburbicarie vescovi propri, diversi dai cardinali-vescovi, i quali conserveranno solo il titolo ma non più l’autorità sulle diocesi stesse. Infine decise che tutti i membri del collegio cardinalizio avrebbero dovuto ricevere la consacrazione episcopale «a motivo del carattere genuinamente ecclesiastico dell’attività del Collegio, nonché dell’impegno nel servizio delle anime e del Sommo Pontefice nel governo universale e in vista della parificazione di tutti i componenti del S. Collegio dei cardinali in una stessa dignità di ordine sacro, di episcopale sacramento».
Fu Paolo VI a intervenire nel 1970 e poi nel 1975 per fissare ulteriormente le regole per l’elezione del papa, tra le quali quella che ribadisce che: «Il diritto di eleggere il vescovo di Roma spetta unicamente ai cardinali di santa romana Chiesa, esclusi, a norma della legge precedentemente pubblicata, quelli che, all’ingresso in conclave hanno già compiuto l’80° anno di età. Il massimo numero dei cardinali elettori non deve superare i 120».
Percorrendo così la storia del collegio cardinalizio si è potuto vedere la linea di sviluppo delle prerogative e dell’autorità dei cardinali: dapprima la partecipazione al servizio liturgico nella diocesi di Roma, poi la partecipazione al governo della medesima chiesa particolare, successivamente l’attribuzione della facoltà di eleggere il vescovo di Roma e infine la collaborazione col papa nel governo della Chiesa universale.
A proposito infine della domanda circa il rapporto tra i ruoli e le funzioni dei vescovi e dei cardinali c’è da ricordare tutta una serie di discussioni avvenute negli ultimi anni a livello teologico-giuridico circa le relazioni tra organismi ecclesiali di antica e consolidata tradizione e nuove istituzioni, come ad esempio il collegio episcopale e i Sinodi dei vescovi. La riconosciuta prassi collegiale e la peculiare natura del Collegio cardinalizio hanno posto anzitutto il problema del suo rapporto con il Collegio episcopale.
Paolo VI nel 1969 spiegò che mentre il Sinodo rifletteva più direttamente la collegialità episcopale, il Collegio dei cardinali sottolineava maggiormente la prerogativa del governo personale del Papa. E sottolineava del Collegio tre elementi emergenti: la stretta collaborazione tra cardinali e papa; una certa forma di collegialità di determinati atti dei cardinali; la «quotidianità» della loro opera. L’attività dei cardinali era chiaramente prospettata come un «servizio permanente» alla Chiesa.
Anche il teologo Karl Rahner espresse l’opinione che, data l’accentuata internazionalizzazione del collegio cardinalizio e in quanto composto in modo tale da costituire sempre meglio «una rappresentanza dell’intero episcopato», non vi può essere alcuna ragione di riconoscere una contraddizione tra Collegio episcopale e Collegio cardinalizio, né di organizzare diversamente l’elezione del vescovo di Roma.