Flessibilità e lavoro precario: cosa dice la Chiesa?
Ho letto sulle pagine fiorentine di Toscana Oggi che in questi giorni a Firenze sono stati ricordati, con un incontro, i trent’anni dalla «Laborem exercens». Il tema del lavoro è molto importante nella dottrina sociale cristiana; sarei curioso di sapere come vengono giudicati, secondo il magistero della Chiesa, certe forme di lavoro oggi molto diffuse, soprattutto per i giovani: contratti a termine, lavoro interinale, stage…
La Chiesa sa bene, e da sempre insegna, che l’uomo, a differenza di ogni altro essere vivente, ha bisogni non limitati soltanto all’«avere» (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 318). La «persona umana» lavora per soddisfare necessità e bisogni innanzi tutto materiali, ma lo fa seguendo un impulso che la spinge sempre oltre i risultati conseguiti, alla ricerca di ciò che può corrispondere più profondamente alle sue ineliminabili esigenze interiori. Nel lavoro è impegnata tutta la persona, fin nelle pieghe più profonde del suo essere. Non si lavora con la mano o col cervello, con la ragione o con la passione, si lavora con tutta la complessa ma unitaria realtà della propria persona (Laborem exercens 6).
Per questo la dottrina sociale, nel registrare il cambiamento delle forme storiche in cui si esprime il lavoro umano, ricorda che non cambiano le sue esigenze permanenti. Esse si riassumono nel rispetto dei diritti inalienabili dell’uomo che lavora, che consistono nel rispetto della dignità del lavoratore, il diritto al riposo; il diritto ad ambienti di lavoro ed a processi produttivi che non rechino pregiudizio alla sanità fisica dei lavoratori e non ledano la loro integrità morale; il diritto che venga salvaguardata la propria personalità sul luogo di lavoro, senza essere violati in alcun modo nella propria coscienza o nella propria dignità; il diritto a convenienti sovvenzioni indispensabili per la sussistenza dei lavoratori disoccupati e delle loro famiglie; il diritto alla pensione nonché all’assicurazione per la vecchiaia, la malattia e in caso di incidenti collegati alla prestazione lavorativa; il diritto a provvedimenti sociali collegati alla maternità; il diritto di riunirsi e di associarsi; il diritto all’equa remunerazione (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 301-304). Tale complesso di diritti esige l’ideazione di nuove forme di solidarietà in una prospettiva che consenta di orientare le attuali trasformazioni nella direzione della complementarità tra dimensione economica locale e globale; tra economia «vecchia» e «nuova»; tra innovazione tecnologica ed esigenza di salvaguardare il lavoro umano; tra crescita economica e compatibilità ambientale dello sviluppo (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 319).
Tutto questo è reso ancora più urgente dagli attuali scenari di profonda trasformazione del lavoro che rendono necessario uno sviluppo autenticamente globale e solidale (Giovanni Paolo II, Discorso all’Incontro giubilare con il mondo del lavoro, 1º maggio 2000).
In definitiva, la Dottrina Sociale indica la necessità di tutelare la sicurezza del lavoratore e della sua famiglia non solo per i lavori tradizionali ma anche per i nuovi lavori. Questo richiede che non si rimanga troppo legati alle vecchie forme di garanzia del lavoro ma che si sappia anche intravederne di nuove e confacenti ai tempi perché anche il fenomeno della globalizzazione, in tutti i suoi aspetti, trae origine dal fondamento antropologico dell’intrinseca dimensione relazionale del lavoro. Gli aspetti negativi della globalizzazione del lavoro, pertanto, non devono mortificare le possibilità che si sono aperte per tutti di dare espressione ad un umanesimo del lavoro e ad una solidarietà del mondo del lavoro a livello planetario, impedendo la realizzazione della vocazione umana unitaria, solidale e trascendente (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 322).