Dossier

Dall’obiezione al servizio volontario, una storia lunga 55 anni

1949 – Pietro Pinna rifiuta il servizio militare per scelta nonviolenta.

1960 – Il Sindaco di Firenze Giorgio La Pira autorizza la proiezione di «Tu non uccidere»; padre Ernesto Balducci si pronuncia a favore dell’obiezione di coscienza.

1964 – Don Lorenzo Milani risponde ai cappellani militari: spiega e sostiene le ragioni dell’obiezione di coscienza ed è imputato di apologia di reato.

1966 – Cresce il numero degli obiettori in carcere; una legge permette di sostituire il servizio militare con due anni di servizio civile all’estero.

1972 – Viene approvata la Legge n.772.

1973 – All’approvazione delle legge, il Ministero della Difesa risponde respingendo le domande e precettando gli obiettori. La protesta fa attivare le convenzioni con enti del privato-sociale.

1979 – Con il convenzionamento di alcune grandi associazioni: Caritas, Arci, ecc., le domande di obiezione di coscienza crescono fino ad intasare gli uffici del Ministero della Difesa.

1984 – Un nuovo schema di convenzione, riconosce agli enti la possibilità di richiedere gli obiettori nominalmente secondo i diversi ambiti di servizio.

1985 – La Corte Costituzionale, emette una sentenza storica che legittima l’obiettore rispetto al diritto/dovere di difesa della Patria sancito dalla Costituzione Italiana.

1989 – Una sentenza dichiara illegittima la maggior durata del servizio civile e parifica la sua durata a quella del servizio militare. Le domande presentate in tutta Italia sono 13.000.

1991 – Il Ministero della Difesa obbliga gli enti convenzionati a fornire direttamente vitto e alloggio agli obiettori; arrivando alla sospensione e alla revoca di numerose convenzioni.

1992 – La riforma della legge 772/72 viene approvata, ma il Presidente della Repubblica, Cossiga, non firma la legge rinviandola alle Camere.

1993 – Le precettazioni d’ufficio raggiungono picchi del 50%.

1995 – La riforma della 772 viene riapprovata in Senato, ma non alla Camera. La riforma rimane bloccata e la gestione del servizio civile e degli obiettori continua in modo vessatorio e approssimativo. Le domande sfiorano le 40.000.

1998 – Si conclude il cammino della riforma. Viene approvata la legge n. 230 «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» che prevede il diritto soggettivo ad un servizio civile smilitarizzato di durata pari a qullo militare e con un periodo di formazione; le motivazioni dell’obiettore non sono più sottoposte a valutazione e l’assegnazione viene fatta tenendo conto delle vocazioni personali espresse.

1999 – Con Dpr 28/7/99 n. 352 viene approvato il regolamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile. Il D.Lgs. 303/99 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, l’Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti compiti e risorse già attribuiti dalla L. 230/98 all’Ufficio nazionale per il servizio civile, che non risultava ancora attivo. Il numero crescente delle domande (108 mila alla fine del 1999) e la carenza dei fondi portano alla sospensione di alcuni scaglioni di precettazione. Vi pone rimedio un decreto legge, convertito in L. 424/99, che da un lato prevede l’integrazione delle disponibilità finanziarie e dall’altro mutua le disposizioni già in vigore per i militari.

2000 – Inizia la gestione del servizio civile da parte dell’Ufficio nazionale (Unsc). Il Ministero della Difesa con decreto 4 aprile 2000, n. 114, adotta il Regolamento per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare. La legge 331/2000 stabilisce la fine della leva obbligatoria dal 1° gennaio 2007: fino a questa data, tutti gli obbligati alla leva (nati fino al 1985) potranno continuare a scegliere tra servizio militare e servizio sostitutivo civile.

2001 – Il 6 marzo viene approvata la legge n. 64 relativa all’istituzione del servizio civile nazionale che estende anche alle ragazze la possibilità di accedere al servizio civile e, soprattutto, introduce il carattere di volontarietà allo stesso.

2002 – Il dl 77 del 5 aprile regolamenta il servizio civile nazionale volontario. Dal bando del 30 settembre 2004 il limite massimo di età per essere ammessi viene innalzato da 26 a 28 anni ma vengono inserite anche delle limitazioni: l’orario di svolgimento del servizio prevede un impegno settimanale complessivo compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore (art. 3, comma 4) e l’incompatibilità del servizio civile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo (art.10, comma 2).

2004 – Con la circolare 8 aprile 2004 vengono stabiliti i requisiti per i Progetti e le procedure di selezione dei volontari. Il 21 luglio il Senato approva il ddl 2572 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio di leva. Il testo torna alla Camera per l’approvazione definitiva. Fino al 31 dicembre di quest’anno saranno chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari delle Forze di polizia, ad ordinamento militare e civile nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La leva viene così sospesa per tutti i nati a partire dal 1986.