Lettere in redazione

Caso D’Elia, perché non era interdetto?

Quando io, giovane maestrina, davo i concorsi statali per ottenere un posto, fra gli altri documenti richiesti c’era quello che denunciava la fedina penale pulita. Ora questo non è più richiesto, oppure è stata fatta un’eccezione per Sergio D’Elia, ex terrorista, colpevole di avere ucciso un agente, di aver partecipato ad un sequestro e ad un’azione di guerriglia? Altrimenti non so spiegarmi il suo approdo in Parlamento, dopo essere stato un dirigente di «Prima linea».

Anche se la pena è stata scontata, ai miei tempi c’era l’interdizione da tutti i pubblici uffici statali per tutta la vita. C’è da stare tranquilli davvero con questa sinistra che sembrava così ansiosa di accedere al potere per rimediare i gravi errori della destra! D’Elia in parlamento, Bompressi graziato da Napolitano in gran fretta, Sofri che da un giorno all’altro riusciranno a liberarlo…

Difficilmente sarò ancora in vita per le prossime elezioni, ma se così fosse, diserterò le urne, rifiutando una Costituzione che non garantisce neppure di poter eleggere persone oneste.Giuseppina GiammugnaniLucca Per l’ordinamento italiano (si tratta di norme degli anni ’50-’60) non è eleggibile al Parlamento: chi è stato dichiarato fallito finché dura lo stato di fallimento (massimo 5 anni); chi è sottoposto, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di prevenzione o detenzione, finché durano gli effetti di questi provvedimenti; il condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici (e lo è chi è condannato a pena superiore a 5 anni); chi è sottoposto in quel momento all’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Sergio D’Elia, avendo scontato la sua pena (25 anni in appello diventati 12 per i benefici della legge sui dissociati dal terrorismo) e non essendo più «interdetto» (fu «riabilitato» nel 2000 dal Tribunale di Roma, su richiesta dello stesso procuratore generale, provvedimento che revoca anche le «pene accessorie»), poteva quindi essere legittimamente eletto alla Camera e ricoprirvi qualsiasi incarico. Questo vale per lui, come per qualsiasi altro cittadino e non c’entrano destra o sinistra. Se poi dal piano del diritto passiamo a quello dell’opportunità il discorso naturalmente è più complesso. D’Elia ha mostrato con il suo impegno sociale di essere diventato una persona diversa. Ma come ha scritto il nostro Direttore, su Toscanaoggi dell’11 giugno scorso, noi pensiamo che «chi si è reso in varia misura responsabile di crimini tanto efferati, proprio per avvalorare ancor di più il suo cambiamento, non dovrebbe assumere incarichi istituzionali che danno visibilità e conferiscono potere (…) perché questo riapre polemiche che dividono e contrappongono, in un tempo che tanto necessita di concordia, ma soprattutto risveglia dolori mai del tutto sopiti».Forse però non sarebbe male che il legislatore ponesse mano a questa materia, uniformando tra l’altro i casi di ineleggibilità tra Parlamento e altre assemblee elettive (Regioni, comuni…) dove dagli anni ’90 esistono norme più restrittive. In un primo momento si era arrivati perfino ad escludere l’eleggibilità per chi aveva procedimenti pendenti. Poi, dopo una bocciatura della Consulta, si è arrivati nel ’99 ad una nuova riforma che prevede l’ineleggibilità di coloro che sono stati condannati ad una pena complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione. Ma anche secondo queste norme D’Elia sarebbe stato eleggibile.Claudio Turrini

Caso D’Elia, questione di sensibilità